CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, in particolare la comune finalità di lucro, previa eccessiva valorizzazione di indici negativi rispetto alla preordinazione di fondo - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Locri nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a quattro sentenze esecutive (delle quali tre già oggetto di unificazione), che: - tra i reati già posti in continuazione e quello accertato con l'ulteriore sentenza esecutiva vi è una diversità sul piano temporale, essendo stato commesso quest'ultimo a distanza di circa sei mesi dai primi; - con riferimento al contesto spaziale di commissione dei vari fatti di reato, lo stesso non è in alcun modo sovrapponibile tra le fattispecie, atteso che il reo ha posto in essere i primi illeciti in luoghi diversi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ionica) rispetto all'illecito di cui si chiede la continuazione (commesso, invece, a Marina di Gioiosa ionica); - neppure la natura dei reati commessi può ritenersi utile ai fini dell'accoglimento dell'istanza difensiva, in quanto il reo è stato condannato per ipotesi delittuose del tutto disomogenee (truffa, falso ed estorsione) rispetto a quella di cessione di sostanze stupefacenti oggetto di sentenza, in relazione alla quale si chiede l'estensione dell'unificazione già intervenuta, atteso che le fattispecie violate sono poste a tutela di beni giuridici totalmente diversi e che le singole condotte poste in essere dal reo non sono nemmeno minimamente accostabili tra di esse; - non è emerso alcun elemento a sostegno della prospettazione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso i reati contro il patrimonio al fine di procurarsi le risorse economiche da investire nel traffico delle sostanze stupefacenti, rappresentando la stessa una mera ipotesi che non può in alcun modo legittimare l'applicazione dell'istituto della continuazione; - che, al contrario, i fatti oggetto di accertamento della sentenza da unificare a quelli già unificati sono espressione di una generale inclinazione dell'istante a delinquere, che emerge, altresì, dal fatto che lo stesso ha commesso ulteriori reati di diversa natura, sia prima che dopo quelli di cui si chiede la continuazione, come da certificato del casellario giudiziale; - non vi è alcun 7;e1 1 elemento, tra quelli indicati dalla giurisprudenza di legittimità, per desumere l'esistenza di un unico programma criminoso deliberato ab initio anche nelle linee essenziali. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma