CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 40981/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta in data 09/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti alla imputata estinti per prescrizione; - nonché le conclusioni scritte, presentate - ai sensi della stessa norma - in data 25/06/2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta formulata dal Procuratore generale e ha chiesto confermarsi le statuizioni civili; ( l, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 settembre 2019 (dep. il 26 novembre 2019) la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 19 maggio 2014 dal Tribunale di Catania, che - all'esito di giudizio abbreviato - aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] PACHER colpevole dei delitti di lesioni personali aggravate e violenza privata (artt. 582, 585 in relaz. all'art. 577, ultimo comma, cod. pen. e 610 cod. pen.) in danno del coniuge Vincenzo CASTIGLIONE e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e ritenuti i fatti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, l'aveva condannata alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno - da liquidarsi in separata sede - e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore dello stesso Vincenzo CASTIGLIONE, costituitosi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione al diniego dei presupposti per ritenere non punibile l'imputata per la particolare tenuità del fatto sol perché ella ha commesso i due reati per cui si procede in esecuzione del medesimo disegno criminoso, quantunque ella abbia agito lo stesso giorno, all'interno della casa coniugale, in pregiudizio del medesimo offeso (ossia il marito). 2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita l'estinzione dei reati per prescrizione in data 1 novembre 2019. 3. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, atteso che nella giurisprudenza di questa Corte si riscontrano decisioni di segno contrario in ordine alla possibilità di ravvisare i presupposti della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione (in senso favorevole cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 4649 del 11/12/2018 - dep. 2019, Xhafa, Rv. 274959 - 01: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva»; e Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, T., Rv. 278830 - 01; in senso contrario cfr. Sez. 4, n. 44896 del 25/09/2018, Abramo, Rv. 274270 - 01: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al 4 riconoscimento del beneficio», e Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272123 - 01). La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio limitatamente agli effetti penali, atteso che - il termine di prescrizione dei reati in imputazione, entrambi commessi il 14 luglio 2011 - pur tenendo conto dell'interruzione e dei periodi di sospensione (pari a complessivi giorni 371) che hanno avuto luogo nel corso del procedimento - è decorso il 20 gennaio 2020; - e «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto» la prima, «estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 - 01; conf. Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885 - 01). Restano ferme le statuizioni civili. Tuttavia, l'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità, il cui oggetto non atteneva alla domanda risarcitoria avanzata innanzi ai Giudici di merito; infatti, non solo nel caso qui ritenuto di prescrizione del reato ma anche nell'ipotesi in cui il ricorso avesse trovato accoglimento in relazione alle doglianze inerenti alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, le statuizioni civili già rese non sarebbero state incise (cfr. art. 651-bis cod. proc. pen.; si veda pure Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo, Rv. 270925 - 01); dunque, in questa sede la parte civile non ha effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (cfr. Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così