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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 22243/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico A.R.

Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnmata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, provvedendo sull'istanza di applicazione di misure alternative avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena residua di anni due e mesi sei di reclusione, rigettava la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e applicava la della detenzione domiciliare.

Il rigetto si fondava sulla gravità del reato giudicato, che aveva visto l'appropriazione di una ingente somma, sulle ulteriori condanne, sulla pendenza per un altro delitto commesso nel 2019 mentre era in corso l'espiazione di altra pena alternativa dell'affidamento in prova, sulle non tranquillizzanti informazioni di polizia e sulla notizia acquista dall'UEPE sulla circostanza che il condannato continua ad esercitare la professione di commercialista nell'esercizio della quale ha commesso i reati oggetto di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione.

Il Tribunale non aveva tenuto conto del percorso rieducativo intrapreso dal condannato; aveva errato nel menzionare il carico pendente, atteso che lo stesso riguardava un reato commesso nel 2014, quindi in un periodo antecedente alla condanna; inoltre, il reato contestato era differente da quello indicato.

Il ricorrente sottolinea che il Tribunale di Sorveglianza aveva omesso di considerare l'odierna personalità del Cascino che, invece, gli operatori dell'UEPE avevano ritenuto meritevole della misura alternativa, e non aveva formulato la prognosi richiesta dall'art. 47 ord. pen.

La motivazione era sostanzialmente apparente.

Inoltre, l'esercizio della professione di commercialista derivava dall'assenza di qualsiasi causa di incompatibilità.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Domenico A.R.

Seccia, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

La condanna in esecuzione ha per oggetto reati commessi negli anni 2009 - 2010, cosicché il dato della condotta del condannato successiva alla consumazione dei reati e, soprattutto, precedente alla presentazione della richiesta (art. 47, commi 3 e 3 bis ord. pen.) assume particolare rilievo.

Sotto questo profilo, la motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale sfiora l'apparenza e, comunque, non risulta adeguata.

In primo luogo, il ricorrente nega che il reato contestato dalla Procura di Enna abbia la medesima natura di quello per il quale è intervenuta la condanna in esecuzione e, soprattutto, sia stato commesso (secondo la prospettazione accusatoria) nel 2019, risalendo, invece, al 2014: si tratta di un dato senza dubbio significativo e che merita approfondimento, perché la consumazione molto recente di reati nell'esercizio della medesima professione di commercialista legittimerebbe la valutazione del Tribunale di Sorveglianza di non affidabilità del condannato, mentre, se tali reati risalissero effettivamente al 2014, la valutazione potrebbe essere differente.

Un altro dato che si ricava dal provvedimento è l'ammissione del condannato, in relazione ad una precedente condanna, alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale: misura concessa - a quanto appare - dopo la consumazione dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna oggi in esecuzione.

Non si comprende, quindi, se la valutazione a suo tempo effettuata (in data che non si ricava dal provvedimento) sia stata smentita, se la misura a suo tempo concessa sia stata revocata o se, comunque, siano emerse violazioni successive all'ammissione del condannato.

Ulteriori elementi valorizzati dall'ordinanza appaiono avere portata neutra: ciò vale, in particolare, per l'importo delle somme di cui il condannato si sarebbe appropriato - dato concernente la gravità del reato, già valutata dal giudice della cognizione - ma anche per le "ulteriori condanne annotate nel casellario giudiziale", non comprendendosi se si tratti di condanne per reati commessi prima o dopo quelli per i quali è stata pronunciata la condanna oggi in esecuzione; vale anche per la prosecuzione dell'esercizio della professione di commercialista, dalla quale, evidentemente, il condannato non è stato interdetto.

Occorrono, in definitiva, una valutazione più approfondita e un provvedimento adeguatamente motivato in relazione a tutti i fattori significativi per la decisione, che deve essere adottata con riferimento alle finalità indicate dal legislatore nell'art. 47 ord. pen.: capacità della misura, anche attraverso le prescrizioni, di contribuire alla rieducazione del reo e di prevenire il pericolo di commissione di altri reati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.

Così deciso il 27 aprile 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico A.R. Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnmata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, provvedendo sull'istanza di applicazione di misure alternative avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena residua di anni due e mesi sei di reclusione, rigettava la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e applicava la della detenzione domiciliare. Il rigetto si fondava sulla gravità del reato giudicato, che aveva visto l'appropriazione di una ingente somma, sulle ulteriori condanne, sulla pendenza per un altro delitto commesso nel 2019 mentre era in corso l'espiazione di altra pena alternativa dell'affidamento in prova, sulle non tranquillizzanti informazioni di polizia e sulla notizia acquista dall'UEPE sulla circostanza che il condannato continua ad esercitare la professione di commercialista nell'esercizio della quale ha commesso i reati oggetto di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale non aveva tenuto conto del percorso rieducativo intrapreso dal condannato; aveva errato nel menzionare il carico pendente, atteso che lo stesso riguardava un reato commesso nel 2014, quindi in un periodo antecedente alla condanna; inoltre, il reato contestato era differente da quello indicato. Il ricorrente sottolinea che il Tribunale di Sorveglianza aveva omesso di considerare l'odierna personalità del Cascino che, invece, gli operatori dell'UEPE avevano ritenuto meritevole della misura alternativa, e non aveva formulato la prognosi richiesta dall'art. 47 ord. pen. La motivazione era sostanzialmente apparente. Inoltre, l'esercizio della professione di commercialista derivava dall'assenza di qualsiasi causa di incompatibilità. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Domenico A.R. Seccia, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La condanna in esecuzione ha per oggetto reati commessi negli anni 2009 - 2010, cosicché il dato della condotta del condannato successiva alla consumazione dei reati e, soprattutto, precedente alla presentazione della richiesta (art. 47, commi 3 e 3 bis ord. pen.) assume particolare rilievo. Sotto questo profilo, la motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale sfiora l'apparenza e, comunque, non risulta adeguata. In primo luogo, il ricorrente nega che il reato contestato dalla Procura di Enna abbia la medesima natura di quello per il quale è intervenuta la condanna in esecuzione e, soprattutto, sia stato commesso (secondo la prospettazione accusatoria) nel 2019, risalendo, invece, al 2014: si tratta di un dato senza dubbio significativo e che merita approfondimento, perché la consumazione molto recente di reati nell'esercizio della medesima professione di commercialista legittimerebbe la valutazione del Tribunale di Sorveglianza di non affidabilità del condannato, mentre, se tali reati risalissero effettivamente al 2014, la valutazione potrebbe essere differente. Un altro dato che si ricava dal provvedimento è l'ammissione del condannato, in relazione ad una precedente condanna, alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale: misura concessa - a quanto appare - dopo la consumazione dei reati per i quali è stata pronunciata la condanna oggi in esecuzione. Non si comprende, quindi, se la valutazione a suo tempo effettuata (in data che non si ricava dal provvedimento) sia stata smentita, se la misura a suo tempo concessa sia stata revocata o se, comunque, siano emerse violazioni successive all'ammissione del condannato. Ulteriori elementi valorizzati dall'ordinanza appaiono avere portata neutra: ciò vale, in particolare, per l'importo delle somme di cui il condannato si sarebbe appropriato - dato concernente la gravità del reato, già valutata dal giudice della cognizione - ma anche per le "ulteriori condanne annotate nel casellario giudiziale", non comprendendosi se si tratti di condanne per reati commessi prima o dopo quelli per i quali è stata pronunciata la condanna oggi in esecuzione; vale anche per la prosecuzione dell'esercizio della professione di commercialista, dalla quale, evidentemente, il condannato non è stato interdetto. Occorrono, in definitiva, una valutazione più approfondita e un provvedimento adeguatamente motivato in relazione a tutti i fattori significativi per la decisione, che deve essere adottata con riferimento alle finalità indicate dal legislatore nell'art. 47 ord. pen.: capacità della misura, anche attraverso le prescrizioni, di contribuire alla rieducazione del reo e di prevenire il pericolo di commissione di altri reati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso il 27 aprile 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 22243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris