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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05375/2023

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n.

M sez.

SENTENZA R.G.

N. 3855/2022 Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1984; TOMASELLO Angela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 aprile 1954 avverso la sentenza 4 ottobre 2019 della Corte di appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Lette le conclusioni del difensore degli imputati che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 9 febbraio 2018 dal Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di uso iindebito di carta di pagamento

2. Propongono ric rso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Davide e TOMASELLO Angela.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti contestano la dichiarata penale responsabilità per il reato ascritto affermando doversi qualificare la condotta in termini di frode informatic .

Infatti, a parere del ricorrente, potrebbe ipotizzarsi che la TOMASELLO si sia procurata il PIN della carta con ''modalità altrettanto fraudolente".

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo articolato dai ricorrenti risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla boro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risultano infatti adeguatamente valorizzati le dichiarazioni della persona offesa, gli accertamenti bancari, la considerazione che difetta nel caso di specie alcun accesso nel sistema bancario.

Proprio tali elementi, effettivi e adeguatamente valutati, fondano anche la correttezza della contestazione in punto qualificazione giuridica.

Al contrario, la ricostruzione alternativa offerta dai ricorrenti per affermare la sussistenza di una frode informatica risulta del tutto ipotetica e congetturale e rimane priva di riscontri effettivi all'interno del fascicolo processuale.

3. Le suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci • 9 Roma, il 7 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. M sez. SENTENZA R.G. N. 3855/2022 Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1984; TOMASELLO Angela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 aprile 1954 avverso la sentenza 4 ottobre 2019 della Corte di appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lette le conclusioni del difensore degli imputati che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 9 febbraio 2018 dal Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di uso iindebito di carta di pagamento 2. Propongono ric rso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Davide e TOMASELLO Angela. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti contestano la dichiarata penale responsabilità per il reato ascritto affermando doversi qualificare la condotta in termini di frode informatic . Infatti, a parere del ricorrente, potrebbe ipotizzarsi che la TOMASELLO si sia procurata il PIN della carta con ''modalità altrettanto fraudolente". 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo articolato dai ricorrenti risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla boro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati le dichiarazioni della persona offesa, gli accertamenti bancari, la considerazione che difetta nel caso di specie alcun accesso nel sistema bancario. Proprio tali elementi, effettivi e adeguatamente valutati, fondano anche la correttezza della contestazione in punto qualificazione giuridica. Al contrario, la ricostruzione alternativa offerta dai ricorrenti per affermare la sussistenza di una frode informatica risulta del tutto ipotetica e congetturale e rimane priva di riscontri effettivi all'interno del fascicolo processuale. 3. Le suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci • 9 Roma, il 7 ottobre
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