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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 01835/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Milano; [OSCURATO:PERSONA]

1. Per una migliore comprensione del caso sottoposto al vaglio di questa Corte, si ritiene opportuno esporre, in premessa, la sequenza cronologica degli atti che hanno preceduto l'incidente di esecuzione promosso da Cecilia MAROGNA.

Risulta desumibile dall'incartamento processuale, pervenuto dagli Uffici di merito interessati, quanto segue: - in data 13 ottobre 2020 veniva emesso da parte dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato della Città del Vaticano, nel procedimento n. 45/20 R.G., mandato di cattura internazionale nei confronti della MAROGNA; - nella stessa data la donna veniva arrestata da militari della Guardia di Finanza italiana e, contestualmente, in esito a perquisizione personale, veniva disposto il sequestro del suo telefono cellulare con scheda SIM della Wind-Tre abbinata al n. 3929221899; - in data 14 ottobre 2020 l'arresto veniva convalidato dalla Corte di appello di Milano nel procedimento n. 107/20 R.G.

Estr.; - in data 27 ottobre 2020 veniva presentata dallo Stato della Città del Vaticano richiesta di estradizione della MAROGNA; - in data 11 gennaio 2021, in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dall'Ufficio del Promotore di Giustizia di quello Stato, anche il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano disponeva il sequestro probatorio del già indicato dispositivo; - in data 18 gennaio 2021, a seguito della decisione dello Stato della Città del Vaticano di ritirare la domanda di estradizione avanzata il 27 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano pronunciava declaratoria di non luogo a provvedere in ordine a tale richiesta e, contestualmente, disponeva la restituzione del dispositivo cellulare sequestrato a fini estradizionali; - in data 26 gennaio 2021, in esecuzione della decisione della Corte di appello di Milano, la Guardia di Finanza redigeva il verbale di dissequestro dello smartphone in uso alla MAROGNA, dando atto che sullo stesso permaneva, comunque, il vincolo di sequestro probatorio disposto in sede rogatoriale dal P.M. presso il Tribunale di Milano; - in data 25 gennaio 2021 i difensori della MAROGNA avanzavano richiesta di riesame avverso il suddetto decreto di sequestro probatorio; - in data 9 febbraio 2021 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, dichiarava inammissibile l'istanza, osservando che, per giurisprudenza consolidata, l'illegittimità dei sequestri eseguiti in forza di rogatorie passive poteva essere dedotta solo tramite incidente di esecuzione; - con sentenza n. 33258 del 14 aprile 2021 la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso dell'interessata, confermando che di fronte al Tribunale di Milano non potevano essere dedotte questioni relative alla legittimità del sequestro; - in data 20 settembre 2021, pertanto, i difensori della MAROGNA instauravano un incidente di esecuzione davanti al G.I.P. del Tribunale di Milano, deducendo l'illegittimità del sequestro e chiedendone l'annullamento.

2. Tanto premesso, si rileva che, con ordinanza resa in data 30 settembre 2021, il G.I.P. adito ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere sull'incidente di esecuzione proposto, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano, ritenuta competente in base agli artt. 737-bis, 723, 724 e 725 cod. proc. pen. ed alla sentenza n. 28063/2011 di questa Corte di cassazione.

3. Con ordinanza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Milano ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo, viceversa, competente il G.I.P. di Milano; sul punto, ha osservato che, alla luce dell'art. 724 cod. proc. pen., così come modificato dalla riforma del 2017, l'organo deputato all'esecuzione delle rogatorie passive doveva individuarsi nel Procuratore distrettuale ma, laddove l'atto richiesto fosse stato di competenza del giudice, avrebbe dovuto essere proprio il G.I.P. a decidere sull'esecuzione.

4. L'Avvocato generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137/2020, e successive modifiche, in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, in sintonia con le argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

2. Il conflitto va risolto, dichiarando la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, come correttamente argomentato dalla rimettente Corte di appello e dall'Avvocato generale nella sua requisitoria scritta.

3. Va osservato, in via preliminare, che proprio in relazione alla vicenda concernente Cecilia MAROGNA, questa Corte di legittimità, con sentenza Sez. 6, n. 33258 del 14/4/2021, Rv. 282032, ha ribadito il principio, già enunciato da Sez.

U, n. 21420 del 16/4/2003, Monnier, Rv. 224184, in base al quale deve distinguersi la "giurisdizione sul sequestro" (afferente alla legittimità e alla sussistenza dei presupposti costitutivi), di competenza dell'Autorità richiedente l'assistenza giudiziaria, dalla "giurisdizione sull'esecuzione del sequestro", di competenza dell'Autorità richiesta: pertanto, contro il provvedimento di esecuzione in Italia del sequestro richiesto da uno Stato estero è proponibile incidente di esecuzione indipendentemente dalle impugnazioni proponibili contro il provvedimento dell'Autorità giudiziaria estera.

4. Quanto alla individuazione del giudice dell'esecuzione funzionalmente competente, giova evidenziare che l'art. 724 cod. proc. pen., come modificato dal d.

Igs. 3 ottobre 2017 n. 149 (modifica non valutata dal G.I.P. milanese nel dichiararsi incompetente), indica nel Procuratore della Repubblica l'organo giudiziario deputato all'esecuzione delle richieste di rogatoria provenienti dall'autorità giudiziaria straniera quando queste consistano nell'acquisizione probatoria e/o nel sequestro di beni a fini di confisca (per una riaffermazione di tale principio, v.

Sez. 6, n. 17774 del 3/4/2019, Giampieri, Rv. 275728).

Che ciò integri una competenza funzionale del G.I.P. per tutto quanto inerisca ad eventuali 'incidenti' relativi all'esecuzione delle rogatorie passive appare ampiamente desumibile dal sistema.

Ed invero, lo stesso comma 2 del riformato art. 724 cod. proc. pen. statuisce che «il procuratore della Repubblica (...) se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari".

Questa stessa Corte, in alcune pronunce (Sez. 6, n. 31954 del 19/6/2019, Diaz, Rv. 276799, in motivazione), ha già messo in risalto lo stretto collegamento che la disciplina stabilisce tra Pubblico ministero territorialmente competente per l'esecuzione della rogatoria, ai sensi del citato articolo 724, e giudice che deve intervenire nei casi in cui il Procuratore della Repubblica non può, per carenza di attribuzioni, procedere autonomamente all'esecuzione (art. 724, comma 2).

5. D'altra parte, in linea generale, va rilevato che, con il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, . il Governo italiano ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/41/UE del 3 aprile 2014 in tema di ordine europeo di indagine penale ([OSCURATO:PERSONA] - EI0), esercitando la delega conferitagli dal Parlamento con l'art. 1 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), direttiva che si prefigge l'obiettivo di dar vita, attraverso il superamento del tradizionale meccanismo rogatoriale, ad «un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera», fondato sulla estensione del principio del reciproco riconoscimento anche alle decisioni giudiziarie in materia di prova, in linea con le previsioni di cui al punto 3.1.1 del Programma di Stoccolma del 2009.

Va sottolineato che, anche in tale ambito, la decisione è assunta dal Procuratore distrettuale (art. 4, comma 1, d.lgs. cit.), con un decreto motivato di riconoscimento che, comunicato al difensore della persona sottoposta alle indagini, è suscettibile di eventuale impugnazione attraverso un'opposizione rivolta direttamente al G.I.P. (ex art. 13, comma 1), il quale, a sua volta, deve decidere con ordinanza dopo aver sentito il P.M.: in caso di 4 o accoglimento dell'opposizione il decreto di riconoscimento sarà annullato e non si farà luogo all'esecuzione dell'O.I.E. (art. 13, commi 3 e 6).

6. Come risulta evidente, proprio considerando e qualificando le impugnazioni avverso i sequestri eseguiti in forza di rogatore passive come incidenti di esecuzione, come di recente ribadito dalla citata Sez. 6, n. 33258 del 14/4/2021, Marogna, Rv. 282032 (e affermato, anche prima della riforma del 2017, da Sez. 3, n. 28063 del 9/2/2011, Rv. 250594), viene in rilievo la (generale) competenza funzionale del G.I.P. quale autorità munita di potere giurisdizionale presso il Procuratore distrettuale.

7. Per le esposte considerazioni, va dichiarata, nel caso di specie, la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, cui andranno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Milano; [OSCURATO:PERSONA] 1. Per una migliore comprensione del caso sottoposto al vaglio di questa Corte, si ritiene opportuno esporre, in premessa, la sequenza cronologica degli atti che hanno preceduto l'incidente di esecuzione promosso da Cecilia MAROGNA. Risulta desumibile dall'incartamento processuale, pervenuto dagli Uffici di merito interessati, quanto segue: - in data 13 ottobre 2020 veniva emesso da parte dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato della Città del Vaticano, nel procedimento n. 45/20 R.G., mandato di cattura internazionale nei confronti della MAROGNA; - nella stessa data la donna veniva arrestata da militari della Guardia di Finanza italiana e, contestualmente, in esito a perquisizione personale, veniva disposto il sequestro del suo telefono cellulare con scheda SIM della Wind-Tre abbinata al n. 3929221899; - in data 14 ottobre 2020 l'arresto veniva convalidato dalla Corte di appello di Milano nel procedimento n. 107/20 R.G. Estr.; - in data 27 ottobre 2020 veniva presentata dallo Stato della Città del Vaticano richiesta di estradizione della MAROGNA; - in data 11 gennaio 2021, in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dall'Ufficio del Promotore di Giustizia di quello Stato, anche il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano disponeva il sequestro probatorio del già indicato dispositivo; - in data 18 gennaio 2021, a seguito della decisione dello Stato della Città del Vaticano di ritirare la domanda di estradizione avanzata il 27 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano pronunciava declaratoria di non luogo a provvedere in ordine a tale richiesta e, contestualmente, disponeva la restituzione del dispositivo cellulare sequestrato a fini estradizionali; - in data 26 gennaio 2021, in esecuzione della decisione della Corte di appello di Milano, la Guardia di Finanza redigeva il verbale di dissequestro dello smartphone in uso alla MAROGNA, dando atto che sullo stesso permaneva, comunque, il vincolo di sequestro probatorio disposto in sede rogatoriale dal P.M. presso il Tribunale di Milano; - in data 25 gennaio 2021 i difensori della MAROGNA avanzavano richiesta di riesame avverso il suddetto decreto di sequestro probatorio; - in data 9 febbraio 2021 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, dichiarava inammissibile l'istanza, osservando che, per giurisprudenza consolidata, l'illegittimità dei sequestri eseguiti in forza di rogatorie passive poteva essere dedotta solo tramite incidente di esecuzione; - con sentenza n. 33258 del 14 aprile 2021 la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso dell'interessata, confermando che di fronte al Tribunale di Milano non potevano essere dedotte questioni relative alla legittimità del sequestro; - in data 20 settembre 2021, pertanto, i difensori della MAROGNA instauravano un incidente di esecuzione davanti al G.I.P. del Tribunale di Milano, deducendo l'illegittimità del sequestro e chiedendone l'annullamento. 2. Tanto premesso, si rileva che, con ordinanza resa in data 30 settembre 2021, il G.I.P. adito ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere sull'incidente di esecuzione proposto, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano, ritenuta competente in base agli artt. 737-bis, 723, 724 e 725 cod. proc. pen. ed alla sentenza n. 28063/2011 di questa Corte di cassazione. 3. Con ordinanza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Milano ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo, viceversa, competente il G.I.P. di Milano; sul punto, ha osservato che, alla luce dell'art. 724 cod. proc. pen., così come modificato dalla riforma del 2017, l'organo deputato all'esecuzione delle rogatorie passive doveva individuarsi nel Procuratore distrettuale ma, laddove l'atto richiesto fosse stato di competenza del giudice, avrebbe dovuto essere proprio il G.I.P. a decidere sull'esecuzione. 4. L'Avvocato generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137/2020, e successive modifiche, in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, in sintonia con le argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto va risolto, dichiarando la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, come correttamente argomentato dalla rimettente Corte di appello e dall'Avvocato generale nella sua requisitoria scritta. 3. Va osservato, in via preliminare, che proprio in relazione alla vicenda concernente Cecilia MAROGNA, questa Corte di legittimità, con sentenza Sez. 6, n. 33258 del 14/4/2021, Rv. 282032, ha ribadito il principio, già enunciato da Sez. U, n. 21420 del 16/4/2003, Monnier, Rv. 224184, in base al quale deve distinguersi la "giurisdizione sul sequestro" (afferente alla legittimità e alla sussistenza dei presupposti costitutivi), di competenza dell'Autorità richiedente l'assistenza giudiziaria, dalla "giurisdizione sull'esecuzione del sequestro", di competenza dell'Autorità richiesta: pertanto, contro il provvedimento di esecuzione in Italia del sequestro richiesto da uno Stato estero è proponibile incidente di esecuzione indipendentemente dalle impugnazioni proponibili contro il provvedimento dell'Autorità giudiziaria estera. 4. Quanto alla individuazione del giudice dell'esecuzione funzionalmente competente, giova evidenziare che l'art. 724 cod. proc. pen., come modificato dal d. Igs. 3 ottobre 2017 n. 149 (modifica non valutata dal G.I.P. milanese nel dichiararsi incompetente), indica nel Procuratore della Repubblica l'organo giudiziario deputato all'esecuzione delle richieste di rogatoria provenienti dall'autorità giudiziaria straniera quando queste consistano nell'acquisizione probatoria e/o nel sequestro di beni a fini di confisca (per una riaffermazione di tale principio, v. Sez. 6, n. 17774 del 3/4/2019, Giampieri, Rv. 275728). Che ciò integri una competenza funzionale del G.I.P. per tutto quanto inerisca ad eventuali 'incidenti' relativi all'esecuzione delle rogatorie passive appare ampiamente desumibile dal sistema. Ed invero, lo stesso comma 2 del riformato art. 724 cod. proc. pen. statuisce che «il procuratore della Repubblica (...) se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari". Questa stessa Corte, in alcune pronunce (Sez. 6, n. 31954 del 19/6/2019, Diaz, Rv. 276799, in motivazione), ha già messo in risalto lo stretto collegamento che la disciplina stabilisce tra Pubblico ministero territorialmente competente per l'esecuzione della rogatoria, ai sensi del citato articolo 724, e giudice che deve intervenire nei casi in cui il Procuratore della Repubblica non può, per carenza di attribuzioni, procedere autonomamente all'esecuzione (art. 724, comma 2). 5. D'altra parte, in linea generale, va rilevato che, con il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, . il Governo italiano ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/41/UE del 3 aprile 2014 in tema di ordine europeo di indagine penale ([OSCURATO:PERSONA] - EI0), esercitando la delega conferitagli dal Parlamento con l'art. 1 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), direttiva che si prefigge l'obiettivo di dar vita, attraverso il superamento del tradizionale meccanismo rogatoriale, ad «un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera», fondato sulla estensione del principio del reciproco riconoscimento anche alle decisioni giudiziarie in materia di prova, in linea con le previsioni di cui al punto 3.1.1 del Programma di Stoccolma del 2009. Va sottolineato che, anche in tale ambito, la decisione è assunta dal Procuratore distrettuale (art. 4, comma 1, d.lgs. cit.), con un decreto motivato di riconoscimento che, comunicato al difensore della persona sottoposta alle indagini, è suscettibile di eventuale impugnazione attraverso un'opposizione rivolta direttamente al G.I.P. (ex art. 13, comma 1), il quale, a sua volta, deve decidere con ordinanza dopo aver sentito il P.M.: in caso di 4 o accoglimento dell'opposizione il decreto di riconoscimento sarà annullato e non si farà luogo all'esecuzione dell'O.I.E. (art. 13, commi 3 e 6). 6. Come risulta evidente, proprio considerando e qualificando le impugnazioni avverso i sequestri eseguiti in forza di rogatore passive come incidenti di esecuzione, come di recente ribadito dalla citata Sez. 6, n. 33258 del 14/4/2021, Marogna, Rv. 282032 (e affermato, anche prima della riforma del 2017, da Sez. 3, n. 28063 del 9/2/2011, Rv. 250594), viene in rilievo la (generale) competenza funzionale del G.I.P. quale autorità munita di potere giurisdizionale presso il Procuratore distrettuale. 7. Per le esposte considerazioni, va dichiarata, nel caso di specie, la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, cui andranno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di M
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