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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 04493/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada.

Fatto commesso il 23/6/2019.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1. Intervenuta prescrizione del reato;

2. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione agli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione su un punto decisivo in relazione alla efficace verificazione dell'evento, assenza e illogicità della motivazione in merito all'elemento oggettivo.

3. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per assenza o illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); considerato che il regolare funzionamento dell'etilometro è stato validamente desunto in sentenza dall'esito positivo delle due prove a cui è stato sottoposto il ricorrente, dal contenuto dell'annotazione di P.G. acquisita agli atti e dalle dichiarazioni del teste qualificato esaminato in dibattimento, il quale ha confermato che l'apparecchio era stato regolarmente revisionato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); considerato, quanto alle deduzioni concernenti l'esito del giudizio promosso avverso il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida, che tra i due procedimenti vi è totale autonomia, sicchè la decisione assunta dal Giudice di Pace non è vincolante per il giudice penale.

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato che l'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato (motivo primo), atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada. Fatto commesso il 23/6/2019. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Intervenuta prescrizione del reato; 2. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione agli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione su un punto decisivo in relazione alla efficace verificazione dell'evento, assenza e illogicità della motivazione in merito all'elemento oggettivo. 3. Nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per assenza o illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); considerato che il regolare funzionamento dell'etilometro è stato validamente desunto in sentenza dall'esito positivo delle due prove a cui è stato sottoposto il ricorrente, dal contenuto dell'annotazione di P.G. acquisita agli atti e dalle dichiarazioni del teste qualificato esaminato in dibattimento, il quale ha confermato che l'apparecchio era stato regolarmente revisionato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); considerato, quanto alle deduzioni concernenti l'esito del giudizio promosso avverso il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida, che tra i due procedimenti vi è totale autonomia, sicchè la decisione assunta dal Giudice di Pace non è vincolante per il giudice penale. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che l'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato (motivo primo), atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025
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