CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 14658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 22/09/2025 del Tribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] diriconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che – pur trattandosi di violazioniomogenee della disciplina sugli stupefacenti – i fatti erano stati commessi in luoghi diversi ea distanza di due anni quelli tra le sentenze di cui ai n. 1) e 2) del provvedimento impugnato,e due mesi quelli giudicati con le sentenze di cui ai n. 3) e 4) del provvedimento stesso. Sicché, rilevata l’assenza di elementi, evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa,valutabili ai fini di ritenere l’unitaria e anticipata deliberazione criminosa, ha ascritto lecondotte in parola a una generica tendenza del condannato a realizzare più violazioni dellastessa specie.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del suo difensore e, con un unicoarticolato motivo, deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e viziodi motivazione in punto di negato riconoscimento del vincolo della continuazione.Lamenta l'illogicità della motivazione e osserva che, ove i reati – tutti commessi inRoma – fossero stati giudicati unitariamente, il beneficio di cui all’art. 81 cod. pen. sarebbestato sicuramente riconosciuto.Pone in rilievo il fatto che dalla lettura delle sentenze era chiaramente emersa la sicuracircostanza che [OSCURATO:PERSONA], fino al dicembre 2023, si fosse dedicato alla commissione direati legati allo stupefacente, della stessa tipologia in tre dei quattro episodi – senzasoluzione di continuità ed in attuazione di un medesimo disegno criminoso. Ribadiva che,come indicato nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, il comune locus commissidelicti (territorio di residenza), l’omogeneità del bene protetto e la vicinanza temporaleconsentirebbero di ritenere l’ideazione unitaria al momento della commissione del primoreato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 13 novembre 2025, ha concluso per la declaratoriad'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito.2. Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specificoriferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementida cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotteillecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione exart. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso,che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiedel'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle lorocaratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo,Rv. 242098). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché intal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vitaimprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzatada istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.252950). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiutadall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero dicongetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che siritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambitodi un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario eimponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essereapplicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi(Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013,Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). 3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa irequisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità deldisegno criminoso dedotta, non risultando esplicitati gli elementi che giustificavano il rigettodell'istanza presentata nell'interesse del condannato in relazione ai reati giudicati dalledecisioni irrevocabili presupposte. Si consideri, in proposito, in primo luogo che vi è una contraddizione nella motivazionenella quale si fa riferimento a un accoglimento parziale dell’istanza in parola, ma il resto dellamotivazione esclude l’invocato beneficio con riferimento a tutte le sentenze.Inoltre, per giustificare il rigetto, il Giudice dell’esecuzione si è limitato ad affermare, intermini assertivi, che le condotte illecite in scrutinio non erano espressive di un disegnocriminoso preordinato, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostratividell'unicità del programma delinquenziale invocato dal condannato, ma ha erratonell’affermare la diversità del locus commissi delicti (si tratta, invece, di violazioni delladisciplina degli stupefacenti realizzate in Roma).Inoltre, quanto all’epoca di commissione del reato, ha fatto riferimento alla sola distanzatemporale di due anni tra le sentenze sub 1) e 2) e ha indicato quella, non particolarmenterilevante, di due mesi tra quelle sub 3) e 4), senza svolgere alcuna puntuale considerazionesull’invocata continuazione sia tra tutte e quattro le sentenze indicate, sia tra quelle che lostesso istante aveva indicato “per gruppi”.S’imponeva, invece, una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata ad accertare se lapotenziale contiguità delle ipotesi di reato giudicate dalle pronunzie presupposte consentisseo meno di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta. Occorreva, in particolare, verificare la possibilità di concedere il beneficio invocato, inparziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., se non per tutti i reati almenoper una parte di essi, atteso che il pur elevato arco di tempo all'interno del quale sono staticommessi più reati «non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possaessere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco,in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia,dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» e che il riconoscimento della continuazionefra gruppi di reati «non si estende automaticamente anche agli ulteriori reati collegati solooccasionalmente ad uno dei gruppi di reati in continuazione» (Sez. 1, n. 48125 del05/11/2009, Maniero, Rv. 245472).4. I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, conrinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per ilcorrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.Così è deciso, 23/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]