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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 1977

Cassazione n. 27877/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • POPOVICI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TIULENEV Serghei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1989 avverso la sentenza emessa il 21/12/2020 dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 21/12/2020 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona dell'08/03/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di truffa ai danni dell'INPS (art. 640 comma secondo n. 1 cod. pen.) per avere percepito benefici contributivi previsti per la riassunzione di lavoratori posti in mobilità, rappresentando falsamente la sussistenza dei presupposti di legge.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con separati atti, articolati in quattro motivi, di contenuto sostanzialmente sovrapponibile. 2.1 Con il primo motivo è stata eccepita la violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma secondo cod. pen. a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 8

I. 223/1991.

Hanno sostenuto a riguardo i ricorrenti che la contestata truffa ai danni dello Stato si basava su un obbligo giuridico di verità (dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative all'erogazione del beneficio economico in questione) previsto da una disciplina venuta meno a far data dall'01/01/2017, a seguito della legge n.92/2012, con la conseguenza che difettava un elemento costituivo del reato, non potendosi condividere l'argomento della corte territoriale secondo cui doveva escludersi che la norma abrogata potesse considerarsi integrativa del precetto penale. 2.2 Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità con conseguente nullità della sentenza ex art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

Difettava, in particolare, la consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento, specie con riferimento alla Popovici - legale rappresentante per pochi giorni - in considerazione altresì delle dichiarazioni testimoniali del consulente del lavoro della società, che aveva evidenziato le incertezze normative in materia e la gestione esclusiva delle richieste contributive. 2.3 Con il terzo motivo il vizio di motivazione è stato riferito al diniego, ritenuto ingiustificato, delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] lamentava inoltre la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 2.4 Con il quarto motivo, infine, è stato eccepito il difetto di motivazione in merito alla conferma della confisca, pur in assenza della prova di aver approfittato della situazione aziendale. 2.5 Con nota del 24/05/2022, il difensore dei ricorrenti ha presentato istanza di rinvio dell'udienza odierna per concomitante impegno professionale; richiesta incompatibile con la natura cartolare del contraddittorio, non avendo lo stesso difensore proposto nei termini di legge istanza di trattazione orale, escludendo in tal modo la necessità della sua presenza in udienza.

3. Tutti i motivi sono generici perché reiterativi di censure adeguatamente definite in sede di merito; per consolidata giurisprudenza è infatti inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi A criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Cass. sez. 2, sent. n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019 - Rv. 276970).

4. L'abrogazione dei benefici derivanti dalla mobilità per effetto della 1.223/1991 non ha inciso - come evidenziato dai giudici di merito - sul presupposto della truffa, effettuata ai danni dell'INPS nel vigore della normativa che consentiva l'erogazione dei contributi, fraudolentemente percepiti.

L'istituto della successione delle leggi penali (art.2 cod. pen.) riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, ovvero di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato.

Nell'ambito di operatività dell'istituto in esame non rientrano, invece, le vicende successorie di norme extra-penali che - come nel caso di specie - non integrano la fattispecie incriminatrice e che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto, immutata e quindi in vigore.

Ne consegue che la successione di norme extra-penali determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso.

5. Il secondo motivo attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie ed al giudizio di responsabilità penale per la truffa contestata.

Con argomentazioni immuni da vizi logici, i giudici di merito, con doppia pronuncia conforme, hanno accertato che i ricorrenti hanno tratto in inganno l'INPS che ha erogato per la mobilità dei lavoratori la complessiva somma di C 110.125, imputabile alla dolosa omissione del Tiulenev, quanto a C 89.012, e della Popovici, per il residuo importo di C 21.104, valutando correttamente gli esiti delle indagini a tal fine effettuati dalla Guardia di Finanza.

Le circostanze in fatto dedotte dai ricorrenti, relative alla consapevolezza della condotta delittuosa, attengono al merito e costituiscono una alternativa (e, peraltro, generica) lettura dei dati istruttori, irrilevante in sede di legittimità.

6. Il terzo ed il quarto motivo sono aspecifici perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato: le circostanze attenuante generiche sono state escluse in ragione della personalità negativa degli imputati, desumibile dalle modalità della condotta (entità del profitto illecitamente conseguito), in mancanza di elementi positivi di valutazione; l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 è stata riconosciuta per il Tiulenev per l'obiettiva entità del vantaggio patrimoniale conseguito; la confisca è stata correttamente applicata "in virtù di una previsione di automaticità che consegue all'accertamento di avvenuta rispettiva commissione del reato" (punti da 4 a 6 - pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata).

7. Alla dichiarazione d'inammissibilità, segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • POPOVICI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TIULENEV Serghei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1989 avverso la sentenza emessa il 21/12/2020 dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21/12/2020 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona dell'08/03/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di truffa ai danni dell'INPS (art. 640 comma secondo n. 1 cod. pen.) per avere percepito benefici contributivi previsti per la riassunzione di lavoratori posti in mobilità, rappresentando falsamente la sussistenza dei presupposti di legge. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con separati atti, articolati in quattro motivi, di contenuto sostanzialmente sovrapponibile. 2.1 Con il primo motivo è stata eccepita la violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma secondo cod. pen. a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 8 I. 223/1991. Hanno sostenuto a riguardo i ricorrenti che la contestata truffa ai danni dello Stato si basava su un obbligo giuridico di verità (dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative all'erogazione del beneficio economico in questione) previsto da una disciplina venuta meno a far data dall'01/01/2017, a seguito della legge n.92/2012, con la conseguenza che difettava un elemento costituivo del reato, non potendosi condividere l'argomento della corte territoriale secondo cui doveva escludersi che la norma abrogata potesse considerarsi integrativa del precetto penale. 2.2 Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità con conseguente nullità della sentenza ex art. 125, comma 3 cod. proc. pen. Difettava, in particolare, la consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento, specie con riferimento alla Popovici - legale rappresentante per pochi giorni - in considerazione altresì delle dichiarazioni testimoniali del consulente del lavoro della società, che aveva evidenziato le incertezze normative in materia e la gestione esclusiva delle richieste contributive. 2.3 Con il terzo motivo il vizio di motivazione è stato riferito al diniego, ritenuto ingiustificato, delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] lamentava inoltre la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 2.4 Con il quarto motivo, infine, è stato eccepito il difetto di motivazione in merito alla conferma della confisca, pur in assenza della prova di aver approfittato della situazione aziendale. 2.5 Con nota del 24/05/2022, il difensore dei ricorrenti ha presentato istanza di rinvio dell'udienza odierna per concomitante impegno professionale; richiesta incompatibile con la natura cartolare del contraddittorio, non avendo lo stesso difensore proposto nei termini di legge istanza di trattazione orale, escludendo in tal modo la necessità della sua presenza in udienza. 3. Tutti i motivi sono generici perché reiterativi di censure adeguatamente definite in sede di merito; per consolidata giurisprudenza è infatti inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi A criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Cass. sez. 2, sent. n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019 - Rv. 276970). 4. L'abrogazione dei benefici derivanti dalla mobilità per effetto della 1.223/1991 non ha inciso - come evidenziato dai giudici di merito - sul presupposto della truffa, effettuata ai danni dell'INPS nel vigore della normativa che consentiva l'erogazione dei contributi, fraudolentemente percepiti. L'istituto della successione delle leggi penali (art.2 cod. pen.) riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, ovvero di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato. Nell'ambito di operatività dell'istituto in esame non rientrano, invece, le vicende successorie di norme extra-penali che - come nel caso di specie - non integrano la fattispecie incriminatrice e che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto, immutata e quindi in vigore. Ne consegue che la successione di norme extra-penali determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso. 5. Il secondo motivo attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie ed al giudizio di responsabilità penale per la truffa contestata. Con argomentazioni immuni da vizi logici, i giudici di merito, con doppia pronuncia conforme, hanno accertato che i ricorrenti hanno tratto in inganno l'INPS che ha erogato per la mobilità dei lavoratori la complessiva somma di C 110.125, imputabile alla dolosa omissione del Tiulenev, quanto a C 89.012, e della Popovici, per il residuo importo di C 21.104, valutando correttamente gli esiti delle indagini a tal fine effettuati dalla Guardia di Finanza. Le circostanze in fatto dedotte dai ricorrenti, relative alla consapevolezza della condotta delittuosa, attengono al merito e costituiscono una alternativa (e, peraltro, generica) lettura dei dati istruttori, irrilevante in sede di legittimità. 6. Il terzo ed il quarto motivo sono aspecifici perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato: le circostanze attenuante generiche sono state escluse in ragione della personalità negativa degli imputati, desumibile dalle modalità della condotta (entità del profitto illecitamente conseguito), in mancanza di elementi positivi di valutazione; l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 è stata riconosciuta per il Tiulenev per l'obiettiva entità del vantaggio patrimoniale conseguito; la confisca è stata correttamente applicata "in virtù di una previsione di automaticità che consegue all'accertamento di avvenuta rispettiva commissione del reato" (punti da 4 a 6 - pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata). 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità, segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci
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