CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 07110/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza interlocutoria di integrazione del contraddittorio Ad. cc. 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 3727/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 11512/2023 , depositata il 17/01/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di pignoramento di crediti presso terzi, poi iscritto a RGE con iln. 19708/2011, notificato il 21.04.2011, [OSCURATO:PERSONA] agiva in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la somma di € 2.651,89 in forza della ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 13.06.2003 RGE 9399/2003. Avvero detta esecuzione la banca esecutata proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione in sede cautelare sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per l’instaurazione del giudizio di merito. Instaurato il giudizio di merito, il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 4110/2015 accoglieva l’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] detta sentenza la Tralicci proponeva appello dinanzi il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 13060/2018, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, così disponeva: «dichiara la sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a procedere all’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente alla somma richiesta nel precetto per interessi legali sulla somma capitale di €. 1.801,65 con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza». Con ricorso depositato in data 12.11.2018 la Tralicci riassumeva la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 627 c.p.c. in ragione del credito rideterminato dal Tribunale di Roma. [OSCURATO:SOCIETA] la suddetta esecuzione (riassunta) con ricorso ex art.615 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. spiegava nuova opposizione, eccependo in compensazione un proprio maggiore credito di € 3.118,24 fondato su sentenza n. 17671/2019 di questa Corte.A seguito della spiegata opposizione, il Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 14.04.2021 accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] introduceva il giudizio di merito dinnanzi il Tribunale di Roma (RG 35701/2021). Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contestando la domanda e spiegando, in via preliminare, eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito (Tribunale) in favore del Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 06.05.2022 accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore, rimettendo il giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace di Roma. [OSCURATO:SOCIETA] detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza per regolamento necessario di competenza. Questa Corte, con ordinanza n. 2986/2023,annullava l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 383 co. 3 c.p.c. per difetto di litisconsorzio necessario coi terzi pignoratie rimetteva le parti dinnanzi al Tribunale di Roma, anche per le spese del procedimento. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. la Tralicci conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e i terzi pignorati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Banca d’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., riproponendo le difese in precedenza spiegate. Incardinatosi il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 17 gennaio 2024, dichiarava la propria incompetenza per valore a giudicare la controversia, appartenendo la stessa alla cognizione del giudice di pace e condannando la Tralicci al pagamento delle spese processuali (della fase e del giudizio di legittimità). 2. [OSCURATO:SOCIETA] detta ordinanza ha proposto ricorso la Tralicci, articolando due motivi. Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] Non è dato riscontrare, in base agli atti oggi a disposizione del Collegio, l’integrità del contraddittorio nel presente procedimento anche coi terzi pignorati, risultando notificato il ricorso al difensore della sola debitrice esecutata, già opponente. Richiamandoanche in relazione al giudizio di legittimità quanto già affermato nell’ordinanza n. 2986/2023 in relazione al giudizio di merito, il Collegio ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Banca d’Italia [OSCURATO:SOCIETA].); ed all’uopo dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, con il termine perentorio indicato in dispositivoed impregiudicati gli oneri di rituale e tempestiva documentazione dell’ottemperanza al medesimo. P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo il ricorso, ordinando a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Banca d’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente o