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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 29195/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13506/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 11026 / 1 5/202 1 pronunciata il 30 novembre2021 e depositata il 13 dicembre 202 1 , non notificata.

Oggetto: Sil.

Rif.

Ist. 2008 IRPEF 1990-1991-1992 26 –13506-2022 – 10/10/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, titolare di redditi di lavoro dipendente ed autonomo, in data 11.03.2008, presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] –istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il contribuente , segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.

L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio- rifiuto.

Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Catania, che accoglievale ragioni del contribuente.

Sul gravame dell’ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.

Insorge l’Agenzia delle Entrateaffidandosi a tre mezzi di censura.

CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 4c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 112 c.p.c., parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione preliminare mossa dall’ufficio e relativa all’inammissibilità del ricorso in base al principio ne bis in idem.

Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 2697 comma primo c.c., l’Ufficio censura l’omesso rilievo, da parte dei Giudici di seconde cure, dell’assenza dei presupposti atti a giustificare il diritto al rimborso, primo fra tutti la residenza del contribuentein uno dei Comuni espressamente individuati dalla normativa. 26 –13506-2022 – 10/10/2023 MMF Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, nonché dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195, notificata con il n.

C (2015) 5549 final, anche nel prisma del combinato disposto degli artt. 11, 117 e 53 Cost., parte ricorrente lamenta l’erronea attestazione circa l’inesistenza del reddito autonomo nonché l’omesso esame circa il superamento della soglia di rilevanza fissata dal Regolamento de minimis, esame necessario per far ritenere compatibile l’aiuto in esame con il mercato interno.

A mezzo del primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per aver omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione preliminare mossa dall’Ufficio in sede d’appello.

Con essa l’Agenzia si duole dell’esistenza di un giudizio parallelo, relativo all’istanza di rimborso presentata dal medesimo contribuente in data antecedente (28.12.2007), per le imposte pagate sui redditi di lavoro autonomo e dipendente nel triennio 1990-1992.

Parte ricorrente, in particolare, allega la pronuncia n. 10318/15/2021 della C.t.r. della Sicilia – sezione staccata di Catania; evidenzia, inoltre, a pagina 2 del ricorso, che in data 19.05.2022 sarebbero scaduti i termini per l’impugnazione.

Dalla lettura della pronuncia n. 10318/15/2021 della C.t.r.

Sicilia, allegata al ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si evince una non corrispondenza tra l’istanza presentata dal contribuente in data 28 dicembre 2007, oggetto della pronuncia invocata, e la successiva istanza dell’11 marzo 2008sulla quale insiste il presente giudizio.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato.

Peraltro, il motivo -prima ancora che infondato-è inammissibile.

Ed infatti,“l’eccezione di litispendenza può essere proposta, nel giudizio di cassazione, a condizione che nei precedenti gradi del processo sia stato 26 –13506-2022 – 10/10/2023 MMF almeno allegato il fatto della pendenza della stessa causa davanti a diverso giudice e l'interessato dimostri la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ., con conseguente onere di deposito della relativa documentazione, non soggetto alla preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ.” (Cass. n. 27920 del 2017; conf.

Cass. n. 16634 del 2013).

La ricorrente non ha adempiuto all’onere di produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta situazione fino all’udienza di discussione.

Quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (Cass. n. 6174 del 2018).

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole dell’omessa disamina, da parte della C.T.R. della Sicilia, circa i requisiti richiesti dalla normativa ai fini della applicabilità dell’agevolazione fiscale in questione.

In particolare, parte ricorrente assume l’assenza del requisito della residenza, che, contrariamente, la Commissione di seconde cure avrebbe ritenuto sussistente.

Il secondo motivo èinammissibile, non risultando che l’Agenzia nel giudizio di merito abbia eccepito che il contribuente non risiedesse in uno dei Comuni ricompresi nell’apposito elenco ed avendo comunque la CTR affermato che il contribuente era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma.

Il terzo motivo è invece fondato, poiché da alcuna parte della sentenza risulta verificata la compatibilità del regime euro unitario de minimis, in ragione del carattere promiscuo (dipendente ed autonomo) del reddito della parte contribuente.

In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata cassata, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. 26 –13506-2022 – 10/10/2023 MMF La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia –sezione staccata di Catania, in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13506/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 11026 / 1 5/202 1 pronunciata il 30 novembre2021 e depositata il 13 dicembre 202 1 , non notificata. Oggetto: Sil. Rif. Ist. 2008 IRPEF 1990-1991-1992 26 –13506-2022 – 10/10/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, titolare di redditi di lavoro dipendente ed autonomo, in data 11.03.2008, presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] –istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il contribuente , segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio- rifiuto. Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Catania, che accoglievale ragioni del contribuente. Sul gravame dell’ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure. Insorge l’Agenzia delle Entrateaffidandosi a tre mezzi di censura. CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 4c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 112 c.p.c., parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione preliminare mossa dall’ufficio e relativa all’inammissibilità del ricorso in base al principio ne bis in idem. Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 2697 comma primo c.c., l’Ufficio censura l’omesso rilievo, da parte dei Giudici di seconde cure, dell’assenza dei presupposti atti a giustificare il diritto al rimborso, primo fra tutti la residenza del contribuentein uno dei Comuni espressamente individuati dalla normativa. 26 –13506-2022 – 10/10/2023 MMF Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, nonché dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final, anche nel prisma del combinato disposto degli artt. 11, 117 e 53 Cost., parte ricorrente lamenta l’erronea attestazione circa l’inesistenza del reddito autonomo nonché l’omesso esame circa il superamento della soglia di rilevanza fissata dal Regolamento de minimis, esame necessario per far ritenere compatibile l’aiuto in esame con il mercato interno. A mezzo del primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per aver omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione preliminare mossa dall’Ufficio in sede d’appello. Con essa l’Agenzia si duole dell’esistenza di un giudizio parallelo, relativo all’istanza di rimborso presentata dal medesimo contribuente in data antecedente (28.12.2007), per le imposte pagate sui redditi di lavoro autonomo e dipendente nel triennio 1990-1992. Parte ricorrente, in particolare, allega la pronuncia n. 10318/15/2021 della C.t.r. della Sicilia – sezione staccata di Catania; evidenzia, inoltre, a pagina 2 del ricorso, che in data 19.05.2022 sarebbero scaduti i termini per l’impugnazione. Dalla lettura della pronuncia n. 10318/15/2021 della C.t.r. Sicilia, allegata al ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si evince una non corrispondenza tra l’istanza presentata dal contribuente in data 28 dicembre 2007, oggetto della pronuncia invocata, e la successiva istanza dell’11 marzo 2008sulla quale insiste il presente giudizio. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato. Peraltro, il motivo -prima ancora che infondato-è inammissibile. Ed infatti,“l’eccezione di litispendenza può essere proposta, nel giudizio di cassazione, a condizione che nei precedenti gradi del processo sia stato 26 –13506-2022 – 10/10/2023 MMF almeno allegato il fatto della pendenza della stessa causa davanti a diverso giudice e l'interessato dimostri la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ., con conseguente onere di deposito della relativa documentazione, non soggetto alla preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ.” (Cass. n. 27920 del 2017; conf. Cass. n. 16634 del 2013). La ricorrente non ha adempiuto all’onere di produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta situazione fino all’udienza di discussione. Quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (Cass. n. 6174 del 2018). Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole dell’omessa disamina, da parte della C.T.R. della Sicilia, circa i requisiti richiesti dalla normativa ai fini della applicabilità dell’agevolazione fiscale in questione. In particolare, parte ricorrente assume l’assenza del requisito della residenza, che, contrariamente, la Commissione di seconde cure avrebbe ritenuto sussistente. Il secondo motivo èinammissibile, non risultando che l’Agenzia nel giudizio di merito abbia eccepito che il contribuente non risiedesse in uno dei Comuni ricompresi nell’apposito elenco ed avendo comunque la CTR affermato che il contribuente era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma. Il terzo motivo è invece fondato, poiché da alcuna parte della sentenza risulta verificata la compatibilità del regime euro unitario de minimis, in ragione del carattere promiscuo (dipendente ed autonomo) del reddito della parte contribuente. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata cassata, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. 26 –13506-2022 – 10/10/2023 MMF La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia –sezione staccata di Catania, in diversa comp
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