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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 01336/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riduzione del trattamento sanzionatorio, la pronuncia emessa il 8 ottobre 2019 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Milano, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.99, 110 cod. pen. e 73, commi 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano il 28 giugno 2016; considerato che i motivi di censura non siano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, clep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui prìncipi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che le censure, che non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.5-7 della sentenza, siano meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riduzione del trattamento sanzionatorio, la pronuncia emessa il 8 ottobre 2019 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Milano, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.99, 110 cod. pen. e 73, commi 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano il 28 giugno 2016; considerato che i motivi di censura non siano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, clep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui prìncipi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che le censure, che non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.5-7 della sentenza, siano meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 st