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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 34223/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 24 settembre 2021, la corte di appello di Brescia confermava la pronuncia dello stesso tribunale datata 16 ottobre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta responsabile del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero ai sensi del nuovo art. 613 cod.proc.pen.

"l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione...".

Ne consegue che il ricorso personale dell'imputata è inammissibile.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali . e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 7 SECONDA TE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 24 settembre 2021, la corte di appello di Brescia confermava la pronuncia dello stesso tribunale datata 16 ottobre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta responsabile del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero ai sensi del nuovo art. 613 cod.proc.pen. "l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione...". Ne consegue che il ricorso personale dell'imputata è inammissibile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali . e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 7 SECONDA TE
Sentenza Cassazione n. 34223/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris