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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 15311/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIrdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIrdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15311/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris