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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19479/2023

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pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7198 d el ruo l o generale dell’anno 20 2 1 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 2, è domiciliata; Oggetto: accise –rimborso -consumatore - - controricorrente - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale delPiemonte, n. 50/6/2020, depositata in data 19 gennaio 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnatasi evince che: l a società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto ricorso avverso il diniego di rimborso dell’accisa sulla fornitura di gas naturale dalla stessa ricevuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in particolare, la società aveva evidenziato che per mero errore nel contratto di fornitura la stessa aveva corrisposto, da settembre 2014 ad agosto 2016, le accise per usi civili mentre le stesse erano state versate per forniture ad uso industriale, sicchè aveva diritto al rimborso della maggiore accisa versata , vantando l’applicazione dell’aliquota ridotta sull’accisa usata come combustibile per usi industriali; la Commissione tributaria provinciale di Vercelli aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che la società, seppure consumatore, era legittimata a richiedere il rimborso dell’accisa direttamente nei confronti dell’amministrazione doganale; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2, 14 e 26, d.lgs. n. 504/1995, per avere erroneamente ritenuto che il consumatore dell’accise sia legittimato a richiedere direttamente nei confronti dell’amministrazione doganale il rimborso dell’accisa indebita versata; ilmotivo è fondato; le considerazioni espresse dal giudice del gravame,che addivengono alla conclusione che sussiste la legittimazione del consumatore a richiedere direttamente all’amministrazione doganale il rimborso della maggiore accisa versata, si muovono in senso contrario alla giurisprudenza di questa Corte; sulla base dell’intervento nomofilattico delle Sezioni unite operato con la pronuncia 31 dicembre 2018, n. 33687, questa Corte ha ribadito che, in tema di accise, il rapporto tributario è quello che s'instaura tra il soggetto passivo d'imposta e il fisco, laddove quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica (Cass. civ., 24 maggio 2019, n. 14200; Cass. civ., 4giugno 2019, n. 15199; Cass. civ.23 maggio 2022, n. 16540); è stato, in particolare, precisato che:a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'amministrazione doganale è unicamente il fornitore; b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale; c) i rapporti tra fornitore e amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro; d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore, finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte; il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entra novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;nel caso di addebito delle accise al consumatore finale,quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore); in particolare, si è precisato che il consumatore subisce la traslazione dell'onere corrispondente all'imposta a titolo di maggiorazione del prezzo di vendita, sicchè qualora egli agisca nei confronti del fornitore, per far valere l'illegittimità di detta maggiorazione del prezzo e ottenere il rimborso del corrispondente ammontare, non rileva l'indagine sulla legittimità della pretesa fiscale dell'amministrazione nei confronti del fornitore: è su costui che incombe l'onere, nel distinto rapporto con l'amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati a imposta e di segnalare quelli chene sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva; nella controversia privatistica che abbia ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume sia stata indebitamente pretesa dalla controparte, peraltro, il giudice ordinario competente ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, oppure di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (Cass., sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2064; sez. un., 1 febbraio 2016, nn. 1837 e 1838); il meccanismo costruito su due piani, tributario quanto al rimborso chiesto dal soggetto passivo al fisco, civilistico, con riferimento all'azione di ripetizione promossa dal consumatore nei confronti del fornitore, è conforme al diritto unionale; la Corte di giustizia ha già più volte evidenziato che, in mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purchè essi rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (Corte giust. 15 marzo 2007, causa C-35/05, [OSCURATO:PERSONA], punto 37; Corte giust. 27 aprile 2017, causa C- 564/15, [OSCURATO:PERSONA], punto 50; Corte giust. 11 aprile 2019, causa C-691/17" PORR epites Kft); giustappunto in relazione alla ripetizione delle accise, la Corte di giustizia (con sentenza 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss), ha stabilito che le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro si può opporre a una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poichè non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purchè quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purchè il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile; non conferenti, preme precisare, sono le considerazioni espresse sia in sentenza che nello stesso controricorso in relazione alle ragioni che giustificherebbero, nel caso di specie, la richiesta di rimborso operata dal consumatore; l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, prevede espressamente che, qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme; l’ordimento interno ha, quindi, inteso strutturare fisiologicamente la dinamica processuale del diritto al rimborso dell’accisa, prevedendo la previa tutela civilistica in favore del consumatore e, successivamente, quella del fornitore che sia risultato soccombente all’azione proposta nei suoi confronti; sotto tale profilo, priva di valenza è l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui si verrebbe a profilare un limite all’applicabilità del principio di economia dei giudizi; d’altro lato, nel controricorso si fa riferimento alla circostanza chela società avrebbe dovuto iniziare un giudizio ordinario nei confronti del fornitore che “visto le premesse sicuramente avrebbe resistito alla domanda giudiziale, e ottenere una sentenza definitiva, presumibilmente affrontando tre gradi di giudizio”; la suddetta circostanza, in realtà, attiene alla struttura del processo civilistico instaurato per far valere nei confronti del proprio legittimo contraddittore la pretesa alla restituzione dell’indebito versamento, ma non può ragionarsi in termini di impossibilità od eccessiva difficoltà di ottenere quanto richiesto; va precisato, a tal proposito, che l’ impossibilità o la eccessiva difficoltà sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, dal fornitore) e non già a quella del consumatore finale; esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si veda Corte giust. 21 marzo 2018, causa C- 533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda); oppure quando l'insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso dell'iva a destinatario dei servizi impossibile o eccessivamente difficile (si vedano, in particolare, Corte giust. in causa C-691/17, cit., punto 42, nonchè Corte giust. in causa C-35/05 e in causa C-564/15); nessuno dei due casi è dedotto in giudizio (vedi, su analoga questione, Cass. 30 ottobre 2019, nn. 27791 e 27792); in definitiva, la società non è legittimata a richiedere il rimborso all'erario dell'accise dalla stessa corrisposta e che assume indebitamente versata (v.

Cass. 5510 del 2020; nello stesso senso Cass. 10113 del 2020), sia in quanto consumatore sia in quanto non risulta allegata in alcun modo la sussistenza, nel caso di specie, di quelle ipotesi eccezionali che sole giustificano un’azione diretta nei confronti dell’amministrazione doganale, sicchè la pronuncia censurata è resa in violazione di legge; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione della decorrenza del diritto all’applicazione dell’aliquota usi industriali; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 26, d.lgs. n. 504/1995, per avere erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso dell’accisa con riferimento ad un periodo antecedente alla presentazione della domanda da parte del fornitore; le considerazioni espresse con riferimento al primo motivo comportano l’assorbimento dei suddetti motivi; in conclusione, è fondato il primo motivo, assorbiti i restanti, e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; ai fini delle spese di lite, la particolare difficoltà delle questioni affrontate e la circostanza che il ricorso originario della società contribuente è stato proposto anteriormente al consolidarsi dell’orientamento di questa Corte di cui si è dato conto giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito; P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7198 d el ruo l o generale dell’anno 20 2 1 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 2, è domiciliata; Oggetto: accise –rimborso -consumatore - - controricorrente - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale delPiemonte, n. 50/6/2020, depositata in data 19 gennaio 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnatasi evince che: l a società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto ricorso avverso il diniego di rimborso dell’accisa sulla fornitura di gas naturale dalla stessa ricevuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in particolare, la società aveva evidenziato che per mero errore nel contratto di fornitura la stessa aveva corrisposto, da settembre 2014 ad agosto 2016, le accise per usi civili mentre le stesse erano state versate per forniture ad uso industriale, sicchè aveva diritto al rimborso della maggiore accisa versata , vantando l’applicazione dell’aliquota ridotta sull’accisa usata come combustibile per usi industriali; la Commissione tributaria provinciale di Vercelli aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che la società, seppure consumatore, era legittimata a richiedere il rimborso dell’accisa direttamente nei confronti dell’amministrazione doganale; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2, 14 e 26, d.lgs. n. 504/1995, per avere erroneamente ritenuto che il consumatore dell’accise sia legittimato a richiedere direttamente nei confronti dell’amministrazione doganale il rimborso dell’accisa indebita versata; ilmotivo è fondato; le considerazioni espresse dal giudice del gravame,che addivengono alla conclusione che sussiste la legittimazione del consumatore a richiedere direttamente all’amministrazione doganale il rimborso della maggiore accisa versata, si muovono in senso contrario alla giurisprudenza di questa Corte; sulla base dell’intervento nomofilattico delle Sezioni unite operato con la pronuncia 31 dicembre 2018, n. 33687, questa Corte ha ribadito che, in tema di accise, il rapporto tributario è quello che s'instaura tra il soggetto passivo d'imposta e il fisco, laddove quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica (Cass. civ., 24 maggio 2019, n. 14200; Cass. civ., 4giugno 2019, n. 15199; Cass. civ.23 maggio 2022, n. 16540); è stato, in particolare, precisato che:a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'amministrazione doganale è unicamente il fornitore; b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale; c) i rapporti tra fornitore e amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro; d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore, finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte; il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entra novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;nel caso di addebito delle accise al consumatore finale,quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore); in particolare, si è precisato che il consumatore subisce la traslazione dell'onere corrispondente all'imposta a titolo di maggiorazione del prezzo di vendita, sicchè qualora egli agisca nei confronti del fornitore, per far valere l'illegittimità di detta maggiorazione del prezzo e ottenere il rimborso del corrispondente ammontare, non rileva l'indagine sulla legittimità della pretesa fiscale dell'amministrazione nei confronti del fornitore: è su costui che incombe l'onere, nel distinto rapporto con l'amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati a imposta e di segnalare quelli chene sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva; nella controversia privatistica che abbia ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume sia stata indebitamente pretesa dalla controparte, peraltro, il giudice ordinario competente ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, oppure di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (Cass., sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2064; sez. un., 1 febbraio 2016, nn. 1837 e 1838); il meccanismo costruito su due piani, tributario quanto al rimborso chiesto dal soggetto passivo al fisco, civilistico, con riferimento all'azione di ripetizione promossa dal consumatore nei confronti del fornitore, è conforme al diritto unionale; la Corte di giustizia ha già più volte evidenziato che, in mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purchè essi rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (Corte giust. 15 marzo 2007, causa C-35/05, [OSCURATO:PERSONA], punto 37; Corte giust. 27 aprile 2017, causa C- 564/15, [OSCURATO:PERSONA], punto 50; Corte giust. 11 aprile 2019, causa C-691/17" PORR epites Kft); giustappunto in relazione alla ripetizione delle accise, la Corte di giustizia (con sentenza 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss), ha stabilito che le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro si può opporre a una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poichè non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purchè quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purchè il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile; non conferenti, preme precisare, sono le considerazioni espresse sia in sentenza che nello stesso controricorso in relazione alle ragioni che giustificherebbero, nel caso di specie, la richiesta di rimborso operata dal consumatore; l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, prevede espressamente che, qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme; l’ordimento interno ha, quindi, inteso strutturare fisiologicamente la dinamica processuale del diritto al rimborso dell’accisa, prevedendo la previa tutela civilistica in favore del consumatore e, successivamente, quella del fornitore che sia risultato soccombente all’azione proposta nei suoi confronti; sotto tale profilo, priva di valenza è l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui si verrebbe a profilare un limite all’applicabilità del principio di economia dei giudizi; d’altro lato, nel controricorso si fa riferimento alla circostanza chela società avrebbe dovuto iniziare un giudizio ordinario nei confronti del fornitore che “visto le premesse sicuramente avrebbe resistito alla domanda giudiziale, e ottenere una sentenza definitiva, presumibilmente affrontando tre gradi di giudizio”; la suddetta circostanza, in realtà, attiene alla struttura del processo civilistico instaurato per far valere nei confronti del proprio legittimo contraddittore la pretesa alla restituzione dell’indebito versamento, ma non può ragionarsi in termini di impossibilità od eccessiva difficoltà di ottenere quanto richiesto; va precisato, a tal proposito, che l’ impossibilità o la eccessiva difficoltà sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, dal fornitore) e non già a quella del consumatore finale; esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si veda Corte giust. 21 marzo 2018, causa C- 533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda); oppure quando l'insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso dell'iva a destinatario dei servizi impossibile o eccessivamente difficile (si vedano, in particolare, Corte giust. in causa C-691/17, cit., punto 42, nonchè Corte giust. in causa C-35/05 e in causa C-564/15); nessuno dei due casi è dedotto in giudizio (vedi, su analoga questione, Cass. 30 ottobre 2019, nn. 27791 e 27792); in definitiva, la società non è legittimata a richiedere il rimborso all'erario dell'accise dalla stessa corrisposta e che assume indebitamente versata (v. Cass. 5510 del 2020; nello stesso senso Cass. 10113 del 2020), sia in quanto consumatore sia in quanto non risulta allegata in alcun modo la sussistenza, nel caso di specie, di quelle ipotesi eccezionali che sole giustificano un’azione diretta nei confronti dell’amministrazione doganale, sicchè la pronuncia censurata è resa in violazione di legge; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione della decorrenza del diritto all’applicazione dell’aliquota usi industriali; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 26, d.lgs. n. 504/1995, per avere erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso dell’accisa con riferimento ad un periodo antecedente alla presentazione della domanda da parte del fornitore; le considerazioni espresse con riferimento al primo motivo comportano l’assorbimento dei suddetti motivi; in conclusione, è fondato il primo motivo, assorbiti i restanti, e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; ai fini delle spese di lite, la particolare difficoltà delle questioni affrontate e la circostanza che il ricorso originario della società contribuente è stato proposto anteriormente al consolidarsi dell’orientamento di questa Corte di cui si è dato conto giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito; P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione
Sentenza Cassazione n. 19479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris