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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 10036/2026

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persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIO2026MARITATO;1313- resistente con mandato –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 213/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 02/08/2022 R.G.N. 52/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Numero di raccolta generale 10036/20261.Con sentenza n. 213/2022, la Corte d’appello di Ancona haaccolto l’appello proposto dall’I.N.P.S., anche per conto dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., ed ha rigettato la domanda proposta dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], riformando la sentenza di primo grado, cheaveva dichiarato l’illegittimità della pretesa creditoria avanzatadall’Istituto, conseguente all’obbligo di iscrizione delprofessionista alla Gestione separata ed al calcolo dei contributimaturati per l’anno 2011.2.

In particolare, la Corte, una volta riaffermato lo specificoobbligo di versamento del contributo richiesto dall’I.N.P.S. alprofessionista, ha escluso la maturazione della prescrizioneestintiva del diritto.3.

Propone ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolandoquattro motivi, illustrati anche con memoria.L’I.N.P.S. ha conferito mandato difensivo in calce alla copianotificata del ricorso; la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma,num. 3 c.p.c., in particolare dell’art. 3, comma 9, legge n. 335del 1995, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2941 n. 8 c.c., dell’art. 55RDL n. 1827 del 1935, degli artt. 1 e ss d.lgs. n. 462/1997, inrelazione al combinato disposto dell’art. 3 DM n. 282/1995 e art.17 DPR n. 435/2001, e dell’art. 2697 c.c.2.

Il ricorrente contesta, in sostanza, la pronuncia impuNgunmaertoa re gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026per avere il giudice ritenuto non prescritto il diritto dell’IN.uNm.ePro .dSi r.a ccolta generale 10036/2026ad esigere la contribuzione previdenziale per l’anno 2011 e peDrat a pubblicazione 18/04/2026avere ritenuto dolosa ed evasiva l’omessa compilazione delquadro RR, senza alcun sostegno in fatto né in diritto ed a frontedi una regolare dichiarazione dei redditi.3.

Al riguardo, questa Corte (come rammenta l’ord. n.28729 del2024) ha chiarito che, sebbene la prescrizione decorra dalmomento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, enon già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditiad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis,Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr.1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr.4898 del 2022, e Cass.nr. 5578 del 2022), ai fini della decorrenza del termine, assumerilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quelloprevisto, senza alcuna maggiorazione, dalle disposizioni deiD.P.C.M. che, tempo per tempo, hanno stabilito lo slittamentodei termini di pagamento (così Cass. nr. 10273 del 2021, conriferimento al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, inrelazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, e plurimepronunce successive conformi).L’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, infatti, devolvead un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri(pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi.

Il D.P.C.M. concorre, dunque, ad attuare eintegrare le previsioni del d.lgs. e, pertanto, considerato nellesue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha naturaregolamentare e rango di fonte normativa (tra le tante, Cass.nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati).4.

La Corte si è occupata anche di definire il perimetro diapplicazione del differimento.

Ha chiarito, quantoN umaerlola re gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026«latitudine soggettiva del differimento», che ne beneficiaNnuom etrou dti trai ccolta generale 10036/2026i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per Dleat a pubblicazione 18/04/2026quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltantocoloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano)fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successiveconformi).

Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dellosvolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle perle quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizionesoggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizioneal regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze deglistudi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso,fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr.10286 del 2023, punto 11).5.

Ora, per l’anno 2011, l’art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno2012 (pubblicato sulla G.U. n. 135 del 12 giugno 2012), haprevisto la proroga dei termini per il versamento dei contributi,dal 16.6.2010 al 9.7.2012, cosicché la richiesta di pagamentodell’I.N.P.S., pervenuta al destinatario il 29.8.2017, risultatardiva e il relativo credito contributivo prescritto.6.

La sentenza impugnata, ha, quindi, erroneamenteinterpretato la normativa di riferimento, non considerando,come avrebbe dovuto, sia la corretta decorrenza dalla data discadenza dell’obbligo di versamento, sia il termine di proroga ditale scadenza previsto dal D.P.C.M. citato, che aveva stabilito loslittamento del termine per effettuare il versamento deicontributi, sia, infine, l’impossibilità di ravvisare gli estremi deldoloso occultamento del debito ex art. 2941 n. 8 c.c. nellacondotta di mancata compilazione del quadro RR del modello.Numero registro generale 26581/2022Invero, quanto a quest’ultimo profilo, questa Corte, neNl umero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 10036/2026puntualizzare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., D7at a pubblicazione 18/04/2026marzo 2019, n. 6677, richiamato anche nella sentenzaimpugnata e concernente una specifica vicenda processuale, haribadito a più riprese che, in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestioneseparata, non si può configurare alcun automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione deiredditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass.,sez.

VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529).7.

In particolare, «la condotta dolosa di occultamento del debitopresuppone un comportamento intenzionalmente diretto adoccultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione,comportamento foriero di un impedimento non superabile congli ordinari controlli.

La condotta riveste rilievo alla streguadell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea adeterminare, per il creditore, una vera e propria impossibilità diagire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito(Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto

3.1. delleRagioni della decisione).

Una condotta connotata in modo cosìpregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dalricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordineal coefficiente psicologico del professionista inadempiente, chenon si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione delquadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegnodoloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11del Considerato)» (n. 28594/2024).8.

Alla luce della corretta interpretazione della fattispecie,pertanto, si sarebbe dovuta valutare, dunque, la tardivitàdell’iniziativa dell’I.N.P.S., intervenuta dopo la scadenza delquinquennio di prescrizione decorrente dal 9/7/2012.Vale, peraltro il principio per cui «una volta che la senNtuemnerzoa re gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplinNuam esruo dlli ara ccolta generale 10036/2026sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardDoat a pubblicazione 18/04/2026all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art.2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l'intera fattispecie dellaprescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo,rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice dilegittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementiritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termineiniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamentepreliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso»(Cass. nr. 32683 del 2022; ex multis, tra le successive, Cass.nr. 25684 del 2023).

In altre parole, l'impugnazione del profilodella sospensione mantiene viva e controversa la questione deldies a quo della prescrizione.9.

Col secondo motivo, viene lamentata la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, segnatamente dell’art. 116,commi 8 e 15, della legge n. 388 del 2000, dell’art. 18, comma12, del d.l. n. 98 del 2011, per avere la Corte anconetanaritenuto applicabili le sanzioni civili di cui alla lett. b) dell’art.116 e ciò anche in considerazione degli effetti della declaratoriadi illegittimità costituzionale disposta con la sentenza della CorteCostituzionale n. 104 depositata il 22.04.2022.10.

Al riguardo, si deve osservare che la Corte costituzionale,con la sentenza n. 104 cit., ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati dellibero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense permancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume diaffari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, nN.u m5e7ro6 re gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026(Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obNbulmigeroo d di rai ccolta generale 10036/2026iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’IstitutDoat a pubblicazione 18/04/2026nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dalpagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzionicivili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriorealla sua entrata in vigore».

Il legislatore, pur fissandolegittimamente, con l’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15luglio 2011, n. 111, un precetto normativo già desumibile dalladisposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, inquesta particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento inuna diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con uncriterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale»(punto

9.2. del Considerato in diritto).11.

Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale ilricorrente è, dunque, esonerato dal pagamento dellesanzioni civili relativamente al periodo precedente l'entrata invigore della norma di interpretazione autentica.12.

In questi termini, devono, dunque, essere accolte anche lecensure formulate col secondo motivo.13.

Col terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del2003 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto legittimoil calcolo dei contributi per l’anno 2011 ignorando la soglia diesenzione di 5000 euro.14.

Il motivo è infondato.15.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendonon hanno - secondo la disciplina vigente "ratione tempNoumriesro" r,e gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscriNzuimoenroe d i r-a ccolta generale 10036/2026l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versanDoat a pubblicazione 18/04/2026esclusivamente un contributo integrativo di caratteresolidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui nonsegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a lorobeneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestioneseparata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionalela disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante aifini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quellosuscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo unacorrelata prestazione previdenziale” (Cass. nn. 24047/22,519719, 32167/18).

Pertanto, il ricorrente, essendo statoiscritto, nell’anno in contestazione all’Albo degli avvocati, eratenuto all’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto purnon avendo, all’epoca, l’obbligo di iscrizione alla Cassaprofessionale, tuttavia, aveva dichiarato nel 2011 la percezionedi redditi di natura professionale, implicanti tale obbligo diiscrizione, né sussiste alcun vizio di omesso esame, in quanto lasoglia di € 5.000,00 costituisce una fascia di esenzione solo peril lavoratori autonomi che svolgono l’attività occasionalmente eche non sono iscritti in nessun albo, elenco o registro (da ultimo,Cass. nr. 8030 del 2026).16.

La sentenza d’appello è cassata, dunque, per quanto diragione, in relazione all’accoglimento del primo e del secondomotivo; il terzo motivo di ricorso va rigettato; il quarto nonviene esaminato, in quanto formulato solo in via subordinata.17.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione aimotivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, inNumero registro generale 26581/2022diversa composizione, anche per le spese del presente giudizioN umero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 10036/2026di legittimità.

Data pubblicazione 18/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, il terzorespinto, il quarto assorbito; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Ancona,in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIO2026MARITATO;1313- resistente con mandato –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 213/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 02/08/2022 R.G.N. 52/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 10036/20261.Con sentenza n. 213/2022, la Corte d’appello di Ancona haaccolto l’appello proposto dall’I.N.P.S., anche per conto dellaS.[OSCURATO:SOCIETA]., ed ha rigettato la domanda proposta dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], riformando la sentenza di primo grado, cheaveva dichiarato l’illegittimità della pretesa creditoria avanzatadall’Istituto, conseguente all’obbligo di iscrizione delprofessionista alla Gestione separata ed al calcolo dei contributimaturati per l’anno 2011.2. In particolare, la Corte, una volta riaffermato lo specificoobbligo di versamento del contributo richiesto dall’I.N.P.S. alprofessionista, ha escluso la maturazione della prescrizioneestintiva del diritto.3. Propone ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolandoquattro motivi, illustrati anche con memoria.L’I.N.P.S. ha conferito mandato difensivo in calce alla copianotificata del ricorso; la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma,num. 3 c.p.c., in particolare dell’art. 3, comma 9, legge n. 335del 1995, dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2941 n. 8 c.c., dell’art. 55RDL n. 1827 del 1935, degli artt. 1 e ss d.lgs. n. 462/1997, inrelazione al combinato disposto dell’art. 3 DM n. 282/1995 e art.17 DPR n. 435/2001, e dell’art. 2697 c.c.2. Il ricorrente contesta, in sostanza, la pronuncia impuNgunmaertoa re gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026per avere il giudice ritenuto non prescritto il diritto dell’IN.uNm.ePro .dSi r.a ccolta generale 10036/2026ad esigere la contribuzione previdenziale per l’anno 2011 e peDrat a pubblicazione 18/04/2026avere ritenuto dolosa ed evasiva l’omessa compilazione delquadro RR, senza alcun sostegno in fatto né in diritto ed a frontedi una regolare dichiarazione dei redditi.3. Al riguardo, questa Corte (come rammenta l’ord. n.28729 del2024) ha chiarito che, sebbene la prescrizione decorra dalmomento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, enon già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditiad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis,Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr.1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr.4898 del 2022, e Cass.nr. 5578 del 2022), ai fini della decorrenza del termine, assumerilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quelloprevisto, senza alcuna maggiorazione, dalle disposizioni deiD.P.C.M. che, tempo per tempo, hanno stabilito lo slittamentodei termini di pagamento (così Cass. nr. 10273 del 2021, conriferimento al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, inrelazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, e plurimepronunce successive conformi).L’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, infatti, devolvead un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri(pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi. Il D.P.C.M. concorre, dunque, ad attuare eintegrare le previsioni del d.lgs. e, pertanto, considerato nellesue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha naturaregolamentare e rango di fonte normativa (tra le tante, Cass.nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati).4. La Corte si è occupata anche di definire il perimetro diapplicazione del differimento. Ha chiarito, quantoN umaerlola re gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026«latitudine soggettiva del differimento», che ne beneficiaNnuom etrou dti trai ccolta generale 10036/2026i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per Dleat a pubblicazione 18/04/2026quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltantocoloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano)fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successiveconformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dellosvolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle perle quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizionesoggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizioneal regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze deglistudi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso,fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr.10286 del 2023, punto 11).5. Ora, per l’anno 2011, l’art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno2012 (pubblicato sulla G.U. n. 135 del 12 giugno 2012), haprevisto la proroga dei termini per il versamento dei contributi,dal 16.6.2010 al 9.7.2012, cosicché la richiesta di pagamentodell’I.N.P.S., pervenuta al destinatario il 29.8.2017, risultatardiva e il relativo credito contributivo prescritto.6. La sentenza impugnata, ha, quindi, erroneamenteinterpretato la normativa di riferimento, non considerando,come avrebbe dovuto, sia la corretta decorrenza dalla data discadenza dell’obbligo di versamento, sia il termine di proroga ditale scadenza previsto dal D.P.C.M. citato, che aveva stabilito loslittamento del termine per effettuare il versamento deicontributi, sia, infine, l’impossibilità di ravvisare gli estremi deldoloso occultamento del debito ex art. 2941 n. 8 c.c. nellacondotta di mancata compilazione del quadro RR del modello.Numero registro generale 26581/2022Invero, quanto a quest’ultimo profilo, questa Corte, neNl umero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 10036/2026puntualizzare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., D7at a pubblicazione 18/04/2026marzo 2019, n. 6677, richiamato anche nella sentenzaimpugnata e concernente una specifica vicenda processuale, haribadito a più riprese che, in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestioneseparata, non si può configurare alcun automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione deiredditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass.,sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529).7. In particolare, «la condotta dolosa di occultamento del debitopresuppone un comportamento intenzionalmente diretto adoccultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione,comportamento foriero di un impedimento non superabile congli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla streguadell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea adeterminare, per il creditore, una vera e propria impossibilità diagire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito(Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delleRagioni della decisione). Una condotta connotata in modo cosìpregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dalricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordineal coefficiente psicologico del professionista inadempiente, chenon si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione delquadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegnodoloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11del Considerato)» (n. 28594/2024).8. Alla luce della corretta interpretazione della fattispecie,pertanto, si sarebbe dovuta valutare, dunque, la tardivitàdell’iniziativa dell’I.N.P.S., intervenuta dopo la scadenza delquinquennio di prescrizione decorrente dal 9/7/2012.Vale, peraltro il principio per cui «una volta che la senNtuemnerzoa re gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplinNuam esruo dlli ara ccolta generale 10036/2026sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardDoat a pubblicazione 18/04/2026all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art.2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l'intera fattispecie dellaprescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo,rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice dilegittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementiritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termineiniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamentepreliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso»(Cass. nr. 32683 del 2022; ex multis, tra le successive, Cass.nr. 25684 del 2023). In altre parole, l'impugnazione del profilodella sospensione mantiene viva e controversa la questione deldies a quo della prescrizione.9. Col secondo motivo, viene lamentata la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, segnatamente dell’art. 116,commi 8 e 15, della legge n. 388 del 2000, dell’art. 18, comma12, del d.l. n. 98 del 2011, per avere la Corte anconetanaritenuto applicabili le sanzioni civili di cui alla lett. b) dell’art.116 e ciò anche in considerazione degli effetti della declaratoriadi illegittimità costituzionale disposta con la sentenza della CorteCostituzionale n. 104 depositata il 22.04.2022.10. Al riguardo, si deve osservare che la Corte costituzionale,con la sentenza n. 104 cit., ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati dellibero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense permancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume diaffari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, nN.u m5e7ro6 re gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026(Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obNbulmigeroo d di rai ccolta generale 10036/2026iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’IstitutDoat a pubblicazione 18/04/2026nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dalpagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzionicivili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriorealla sua entrata in vigore». Il legislatore, pur fissandolegittimamente, con l’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15luglio 2011, n. 111, un precetto normativo già desumibile dalladisposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, inquesta particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento inuna diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con uncriterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale»(punto 9.2. del Considerato in diritto).11. Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale ilricorrente è, dunque, esonerato dal pagamento dellesanzioni civili relativamente al periodo precedente l'entrata invigore della norma di interpretazione autentica.12. In questi termini, devono, dunque, essere accolte anche lecensure formulate col secondo motivo.13. Col terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del2003 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto legittimoil calcolo dei contributi per l’anno 2011 ignorando la soglia diesenzione di 5000 euro.14. Il motivo è infondato.15. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendonon hanno - secondo la disciplina vigente "ratione tempNoumriesro" r,e gistro generale 26581/2022Numero sezionale 1313/2026antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscriNzuimoenroe d i r-a ccolta generale 10036/2026l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versanDoat a pubblicazione 18/04/2026esclusivamente un contributo integrativo di caratteresolidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui nonsegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a lorobeneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestioneseparata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionalela disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante aifini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quellosuscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo unacorrelata prestazione previdenziale” (Cass. nn. 24047/22,519719, 32167/18). Pertanto, il ricorrente, essendo statoiscritto, nell’anno in contestazione all’Albo degli avvocati, eratenuto all’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto purnon avendo, all’epoca, l’obbligo di iscrizione alla Cassaprofessionale, tuttavia, aveva dichiarato nel 2011 la percezionedi redditi di natura professionale, implicanti tale obbligo diiscrizione, né sussiste alcun vizio di omesso esame, in quanto lasoglia di € 5.000,00 costituisce una fascia di esenzione solo peril lavoratori autonomi che svolgono l’attività occasionalmente eche non sono iscritti in nessun albo, elenco o registro (da ultimo,Cass. nr. 8030 del 2026).16. La sentenza d’appello è cassata, dunque, per quanto diragione, in relazione all’accoglimento del primo e del secondomotivo; il terzo motivo di ricorso va rigettato; il quarto nonviene esaminato, in quanto formulato solo in via subordinata.17. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione aimotivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, inNumero registro generale 26581/2022diversa composizione, anche per le spese del presente giudizioN umero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 10036/2026di legittimità. Data pubblicazione 18/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, il terzorespinto, il quarto assorbito; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Ancona,in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 10036/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris