CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 dicembre 1965
Cassazione n. 19674/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/12/1965 avverso l'ordinanza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/11/2024, la Corte di appello di Catania in funzione di giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’applicazione dell’art. 78 cod. pen. in relazione al provvedimento di cumulo, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Catania e avente ad oggetto una pena complessiva residua di anni sette e giorni cinque di reclusione, oltre alla pena pecuniaria. L’istante aveva dedotto che nel corso della sua vita gli erano state applicate pene detentive pari ad anni trenta, mesi otto e giorni sette di reclusione, quindi in misura superiore al massimo applicabile in virtù del principio moderatore, previsto dall’art. 78 cod. pen. La Corte di appello aveva ritenuto che l’art. 78 cod. pen. non fosse applicabile alla somma di tutte le condanne riportate in vita da un soggetto in una pluralità di processi svoltisi a suo carico. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando due motivi, fra loro connessi. 2.1 Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 78 cod. pen. ed elusione del principio fissato dall’art. 27 Cost., secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Secondo il ricorrente alla luce del dettato normativo dell’art. 78 cod. pen. e della giurisprudenza consolidata sul punto, se nei confronti di una persona si devono eseguire condanne a pene temporanee detentive della stessa specie, pronunciate con distinti provvedimenti, anche eccedenti i trent’anni già sofferti, è conforme al precetto di cui all’art. 27 Cost. la riduzione della pena da scontare entro il limite dei trent’anni. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nullità, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello di Catania non aveva tenuto conto dell’allegata sommatoria delle condanne ritenendo assorbente il convincimento che in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di applicazione dell’art. 78 cod. pen., una volta rimesso in libertà, il ricorrente potrebbe commettere altri reati senza dovere incorrere in alcuna condanna alla reclusione. Secondo il ricorrente, invece, la formazione del cumulo nell’esecuzione sarebbe doverosa per impedire che nel corso della sua vita un condannato debba scontare una pena superiore a trent’anni di reclusione e che, se dopo l’accoglimento della sua istanza ex art. 78 cod. pen., dovesse compiere altri reati, per accedere ad un altro temperamento gli sia richiesto di cumulare altri trent’anni. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. 2. I motivi sono strettamente connessi e mirano a ricavare dalla disposizione di cui all’art. 78 cod. pen., il principio per il quale, a prescindere dalla misura delle pene già scontate, il criterio moderatore deve operare sull’intero cumulo delle pene espiate e da espiare nel corso della vita del condannato. La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità con pronunciamenti ai quali questo Collegio non ha ragione di non dare continuità. E’ stato infatti affermato che «in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare)» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939 – 01). In tal senso era stato già affermato che «in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197). Il principio pertanto deve considerarsi consolidato. E non può esservi alcuna elusione della funzione rieducativa se non si applica il criterio moderatore quando, dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflitta con la precedente condanna, viene commesso un nuovo reato che quindi sopravviene al precedente e segnala pertanto un’ulteriore necessità di risposta sanzionatoria e rieducativa; in tal caso non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumulo parziale ex art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua con quella inflitta per il nuovo reato. Nel caso di specie il ricorso denuncia un inesistente errore nell'applicazione della legge, proponendo una interpretazione del disposto normativo che è manifestamente errata, mentre non allega l’unica specifica circostanza, che avrebbe potuto fare emergere una non corretta applicazione da parte del giudice dell’esecuzione, e cioè che tutte le condanne siano per antecedenti al cumulo sul quale applicare l’art. 78 cod. pen. 3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle