CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tanti pro tempore, con domicilio digitale presso la PECdell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 25/2025 pubblicatail 17/01/2025.Numero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (le Società) nella controversia con INPS.2. La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebitonotificato a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3. Il Tribunale di Ravenna accolse in parte l’opposizione, annullandol’avviso di addebito opposto per violazione dell’art. 25 comma 4 del d.lgs.n.46/1999 e contestualmente accertando la sussistenza del credito in essorappresentato nei limiti di euro 12.674,04 oltre accessori, poi ridotti adeuro 5.139,20 a seguito di correzione dell’errore materiale.4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorrono le Società, con ricorsoaffidato a tre motivi, illustrati da memoria ai quali INPS resiste concontroricorso.6. All’esito della camera di consiglio del 13/01/2026 il Collegio è statoriconvocato per la camera di consiglio del 27/02/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) leSocietà lamentano «violazione/falsa applicazione degli artt. 2943 comma2 e 2945 comma 2 c.c., artt. 12 e 14 preleggi, art. 3 comma 9 L.335/1995 e art. 116 c.p.c. (…) per avere la Sentenza accertato che ledifese della convenuta INPS nel giudizio di accertamento negativopromosso da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa nel gennaio 2006 avverso iverbali di accertamento INPS del 15.12.2005, conclusosi con la sentenzadella Corte di Cassazione n. 11487/2015 depositata il 6 giugno 2015 (diseguito il “Giudizio di [OSCURATO:PERSONA]”), hanno interrotto conNumero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/2026effetto permanente la prescrizione del credito contributivo azionato daINPS con l’Avviso di Addebito di cui è causa».2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) leSocietà lamentano «violazione/falsa applicazione degli artt. 112 e 113c.p.c. e 2958 c.c., art. 3 comma 9 L. 335/1995 (…) per avere la Sentenzaritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale da actioiudicati al credito contributivo INPS in difetto di domanda di parteresistente».3. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) leSocietà lamentano «violazione/falsa applicazione degli artt. 12 e 14preleggi, art. 2958 c.c., art. 3 comma 9 L. 335/1995, art. 13 comma 5 D.Lgs. n. 124/2014 e art. 30 L. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), art. 24commi 5 e 6 D. Lgs. 46/1999 e art. 474 c.p.c. (…) per avere la Sentenza:i) ritenuto applicabile l’art. 2953 c.c., con il prolungamento in dieci annidella prescrizione del credito contributivo, pur in difetto di sentenza dicondanna passata in giudicato; ii) ritenuto i verbali di accertamento INPS“atti impositivi” allo stesso rango della cartella di pagamento/avviso diaddebito».4. La terza censura interpella questa Corte su una questione nuova, cheben può riproporsi numerose volte ed esige risposte univoche, in quanto siinterseca con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici.5.– La tematica non è stata ancora scandagliata in tutti i profili che leodierne censure pongono in risalto. L’ordinanza n. 32727 del 16 dicembre2025 ha disatteso le critiche dell’Istituto contro una pronuncia d’appello,che aveva negato efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta dirigetto dell’azione di accertamento negativo. In quel frangente, ledoglianze del ricorrente si rivelavano generiche e non scalfivano laqualificazione prescelta dalla Corte di merito in ossequio ai princìpiespressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799.Numero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/2026Questa Corte, dopo aver esposto la fondamentale ratio decidendi delrigetto del ricorso, ha poi soggiunto, con argomento di rincalzo: «Valeperaltro aggiungere che la sentenza n. 10345/2008, con la quale questaCorte ha definito l’originario giudizio di accertamento negativo del creditoprevidenziale, non può essere qualificata quale sentenza di condanna aisensi e per gli effetti dell’art. 2953 cod. civ.» (punto 7 delle Ragioni delladecisione).Invero, «L’accertamento irrevocabile compiuto dalla corte territorialenon afferisce ad un titolo esecutivo (cartella di pagamento, avviso diaddebito), ma a un verbale di accertamento e notificazione, di per sésprovvisto di efficacia esecutiva. Deve dunque escludersi chel’accertamento di cui trattasi abbia funzione esecutiva, e dunque deveescludersi la sua assimilabilità a una sentenza di condanna» (punto 9 delleRagioni della decisione).6.– Il tema, lambito nell’ordinanza richiamata, richiede ora di essereesaminato ex professo, in quanto il percorso argomentativo della sentenzad’appello ha il suo punto nodale nell’interpretazione dell’art. 2953 cod. cive su tale aspetto si dispiega, con dovizia di argomenti, il contraddittorioprocessuale.7.– Al fine di inquadrare la questione, giova ripercorrere gli approdioramai consolidati sulla latitudine e sulla ratio dell’art. 2953 cod. civ.7.1.– Una volta che si formi il giudicato, si prescrivono in dieci anni i dirittiassoggettati a un termine più breve di prescrizione, in quanto cessa diavere rilievo il titolo originario (Cass., sez. lav., 3 dicembre 1999, n.13544), oramai sostituito dal titolo giudiziale (Cass., sez. II, 1° ottobre2025, n. 26523, sul diritto di riscuotere le somme dovute a titolo disanzioni amministrative), che vive di vita propria e autonoma.Allorché il rapporto è oramai incontrovertibile, non si apprezza piùl’esigenza di una definizione sollecita, che il legislatore persegue con laNumero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/2026fissazione di termini di prescrizione più brevi rispetto all’ordinario,nell’interesse dell’obbligato o a presidio di interessi generali.La conversione, proprio perché si correla a un titolo giudizialedefinitivo, opera con esclusivo riguardo ai diritti riconducibili al titolo inesame (Cass., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5710) e non tocca i dirittimaturati in un arco temporale successivo al giudicato (Cass., sez. lav., 20marzo 2013, n. 6967).Per la conversione del termine di prescrizione, è dunque necessarioche i diritti appartengano al thema decidendum del giudizio concluso consentenza irrevocabile (Cass., sez. lav., 19 marzo 2004, n. 5582).È il provvedimento giudiziale definitivo che assurge a discrimine(Cass., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774), anche quando la definitivitàscaturisca da una pronuncia di rito, come quella di tardività del ricorso o diinammissibilità dell’impugnazione (Cass., sez. V, 19 settembre 2024, n.25222, e 22 marzo 2019, n. 8105).Non rileva, per contro, il mero decorso del termine per l’impugnazionedi un atto, in quanto produce l’unico effetto dell’irretrattabilità del credito,senza dare àdito alla conversione sancita dall’art. 2953 cod. civ. (Cass.,S.U., 17 novembre 2016, n. 23397).La conversione del termine che promana dall’actio iudicati ha comerequisito indefettibile un titolo giudiziale definitivo ed è il «prodotto dellegaranzie del processo giurisdizionale, date dalla chance di contraddittorioe di difesa dinanzi al giudice e dalla stessa decisione del giudice, organoterzo» (Cass., S.U., 11 novembre 2021, n. 33408, punto 14 delle Ragionidella decisione).Dopo l’instaurazione di una controversia, «nulla sarà più come prima,non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente eincontestabilmente definiti dal comando del giudice terzo» (Cass., S.U., 10dicembre 2009, n. 25790, in motivazione).Numero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/20268.– Nelle coordinate appena descritte si colloca la questione oggisottoposta al vaglio di questa Corte.Le ricorrenti propugnano un’interpretazione restrittiva dell’art. 2953cod. civ. e ritengono imprescindibile una pronuncia definitiva che siastricto sensu di condanna. Requisito che difetterebbe a fronte di unapronuncia definitiva sull’impugnazione del verbale di accertamento.La ricostruzione, tratteggiata nel ricorso e nella memoria illustrativa,fa leva su una pluralità di elementi, letterali e sistematici.8.1.– In primo luogo, la sentenza passata in giudicato determina laconversione del termine di prescrizione solo quando sia di condanna econsista in un provvedimento giudiziale definitivo che impongal’esecuzione della prestazione dovuta. Dall’àmbito di applicabilità dellanorma esulano dunque le sentenze di mero accertamento (Cass., sez.lav., 26 gennaio 2017, n. 2003) e le sentenze costitutive (Cass., sez. II,31 maggio 1990, n. 5121).In tal senso milita il dato letterale, che delinea l’art. 2953 cod. civ.come «fattispecie legale singolare e di stretta interpretazione» (sentenzan. 33408 del 2021, cit., punto 15.1. delle Ragioni della decisione),destinata a non trovare applicazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi,oltre i casi e i tempi previsti dal legislatore (Cass., sez. III, 30 maggio1980, n. 3561).Sul versante sistematico, si evidenzia che soltanto il provvedimento dicondanna attesta in modo irrefutabile l’effettiva volontà di attuazionedell’interesse del creditore e determina una situazione antitetica rispetto aquella contraddistinta dall’inerzia del creditore.8.2.– Nella medesima, più rigorosa, prospettiva, si afferma, inoltre, che lasentenza passata in giudicato incide sulla conversione del termine diprescrizione solo quando accerti definitivamente l’esistenza e l’entità delcredito, svincolandolo dall’atto amministrativo presupposto (Cass., sez. II,Numero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/202626 novembre 2025, n. 30959, in materia di opposizione a ordinanzaingiunzione emessa per violazioni del codice della strada).Accertamento che i ricorrenti escludono si possa ravvisare nel caso dispecie.8.3.– Né varrebbe obiettare che la sentenza passata in giudicato di rigettodell’opposizione a cartella esattoriale determina la conversione del terminebreve di prescrizione in quello decennale di cui all’art. 2953 cod. civ.(Cass., sez. lav., 15 luglio 2021, n. 20261).In tale ipotesi, permane pur sempre il legame con una pronuncia dicondanna, in quanto il giudizio non è circoscritto alla domanda di meroaccertamento negativo proposta dal contribuente, ma ha ad oggettoanche la domanda di condanna proposta dall’attore in senso sostanziale.Il diritto dell’Istituto, pertanto, non rinviene più il suo titolo nellacartella, ma si fonda sul provvedimento che lo ha definitivamente einequivocabilmente accertato. In questa caratteristica risiede lagiustificazione della conversione del termine, giustificazione che non si puòtrasporre all’ipotesi di una pronuncia definitiva di rigetto dell’opposizionecontro un verbale di accertamento.9.– Ad opposte conclusioni pervengono la Corte d’appello di Bologna e ilcontroricorrente, che ascrivono a una siffatta pronuncia l’effetto diconvertire il termine di prescrizione, anche per le frazioni temporalisuccessive di un rapporto inteso come unitario e inscindibile.In tale percorso, si possono ponderare le particolarità del giudizioinstaurato e il più pregnante rilievo che, nell’evoluzione dellagiurisprudenza, riveste l’art. 2953 cod. civ.9.1.– L’applicabilità di tale previsione si riconnette, anzitutto, allapeculiare natura del giudizio d’impugnazione dei verbali di accertamento,che non si atteggia come «un giudizio impugnatorio, circoscritto allaverifica dei vizi dell’atto, ma investe, in una prospettiva più ampia, ilrapporto che s’instaura tra le parti, implicando il sorgere di pretese e diNumero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/2026obblighi, tra loro indissolubilmente connessi» (Cass., sez. lav., 8 gennaio2026, n. 413, punto 1.2. delle Ragioni della decisione; negli stessi termini,Cass., sez. lav., 30 marzo 2026, n. 7686, punto 2.2. delle Ragioni delladecisione).È questa peculiarità che radica l’interesse a proporre azione diaccertamento negativo delle risultanze del verbale, per neutralizzare leconseguenze pregiudizievoli che tale accertamento può produrre nellasfera giuridica dell’obbligato (Cass., sez. lav., 9 ottobre 2025, n. 27132,quanto al rischio di recuperi contributivi).All’ipotesi in esame si attaglierebbero, pertanto, le considerazioni chele Sezioni Unite di questa Corte hanno svolto in ordine al giudiziotributario, al fine di riconoscere l’operatività delle disposizioni sull’actioiudicati: «il contribuente che impugni un provvedimento impositivo osanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domandadell’ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenutodel giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato allapronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha uncontenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituitodalla condanna al pagamento dell’imposta dovuta o della sanzione irrogatacon l’atto impugnato» (sentenza n. 25790 del 2009, cit., in motivazione).In ultima analisi, l’accertamento definitivo sul rapporto sostanziale,anche quando le pretese consequenziali, già enucleate nei loro elementicostitutivi, siano specificate soltanto in séguito nel quantum,implicherebbe il sorgere di una nuova e distinta azione per far valere talipretese, soggetta alla prescrizione decennale.9.2.– In secondo luogo, potrebbe soccorrere la forza espansiva dell’art.2953 cod. civ., oggi affrancato dalla necessità di una previa statuizione dicondanna, passibile di esecuzione forzata.Per giurisprudenza costante, la sentenza penale di condanna genericadell’imputato al risarcimento del danno da liquidare in sede civile a favoreNumero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/2026della persona offesa che sia parte civile, «pur difettando dell’attitudineall’esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenentel’accertamento dell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto allasuccessiva determinazione del quantum» (Cass., sez. III, 18 giugno 2019,n. 16289, punto 4.1. del Considerato; nello stesso senso, Cass., sez. III,14 agosto 2025, n. 23295, punto 8 dei Motivi della decisione).Sin da epoca risalente (Cass., S.U., 16 ottobre 1958, n. 3292), questaCorte ha ribadito che anche la statuizione di responsabilità del debitore,chiamata a compenetrarsi con la successiva determinazione del danno,fonda l’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ. all’azione diretta a quantificareil pregiudizio patito.Si prescrive, dunque, in dieci anni la successiva azione volta allaquantificazione del danno (Cass., sez. III, 19 febbraio 2009, n. 4054).Soggiace alla prescrizione decennale (art. 2953 cod. civ.), e non più aquella quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anche l’azione di risarcimentodei danni arrecati da un provvedimento amministrativo illegittimo, allorchél’illegittimità sia stata acclarata da una pregressa sentenza passata ingiudicato e rappresenti la fonte del danno di cui poi si chiede ilrisarcimento (Cass., sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 430, punto 3.4. delleRagioni della decisione).La conversione del termine di prescrizione può dunque corrispondereanche a una pronuncia irrevocabile di accertamento o costitutiva su unprofilo che ha immediata incidenza sulla pretesa successivamenteazionata.Una diversa lettura condurrebbe a ritenere tamquam non essetquell’accertamento irretrattabile che prelude alla successivadeterminazione del credito e che a quella determinazione èindissolubilmente congiunto.A tali conclusioni non sarebbe d’ostacolo l’irrilevanza delle sentenze dimero accertamento, che questa Corte afferma quando non intercorreNumero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/2026alcun nesso tra l’accertamento e l’indiscutibilità di una pretesa distinta eautonoma.Tale principio è stato enunciato nella fattispecie peculiare di unaccertamento definitivo sul vincolo di subordinazione, che non involgeva inalcun modo il credito vantato, riguardante le differenze retributive(sentenza n. 2003 del 2017, cit.): il diritto, della cui prescrizione allora sidiscuteva, esulava dal thema decidendum della controversia sullasubordinazione definita con il crisma del giudicato.9.3.– In questa diversa chiave ricostruttiva, alla scelta di promuovere ungiudizio e di conseguire un nuovo e stabile assetto degli interessi fariscontro il più lungo termine di prescrizione delle pretese che a variotitolo hanno la loro ineludibile genesi nei rapporti consacrati nel giudicato.Per questa via, si valorizzerebbe la novità che il sopravvenire delgiudicato rappresenta, quale regola destinata a plasmare i diritti e gliobblighi delle parti.Tale novità si riscontrerebbe anche nell’àmbito dell’impugnazione deiverbali di accertamento: la definitività della pronuncia, lungi dall’essere unflatus vocis, renderebbe indiscutibili le pretese che l’accertamentocontestato sottende e già prefigura nei loro tratti essenziali.A tale riguardo, si deve rimarcare che proprio l’autorità del giudicato,come accertamento intangibile della pretesa, fonda l’operatività dellaconversione «anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo alprocesso nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato (ameno che non trattasi di diritti che non furono oggetto di valutazione o didecisione)» (Cass., sez. III, 13 dicembre 1993, n. 12253, in motivazione).Né l’interpretazione adombrata travalicherebbe i limiti tracciati dall’art.2953 cod. civ., in quanto presupporrebbe la verifica della congruenza tra idiritti sottoposti al più lungo termine di prescrizione e l’àmbito oggettivodel giudicato.Numero registro generale 14822/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 9973/2026Data pubblicazione 17/04/202610.– Le opzioni ermeneutiche che si profilano sui temi dibattutitrascendono la specificità della materia contributiva e si rivelano foriere diimplicazioni sistematiche più ampie.Le questioni meritano, pertanto, di essere trattate in pubblica udienzae di essere approfondite con l’apporto della Procura Generale e delladiscussione fra le parti. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza delle questioni indicate in motivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civiledel 13 gennaio 2026 e del 27 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese