CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09644/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 23537del ruolo generale dell’anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro n. 266; - ricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] antidumping 2006 contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 232/28/2020, depositata in data 11 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; rilevato che: -Marbel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 821 /02/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di rettifica n. 2008/16305con il quale l’Ufficio aveva recuperato i dazi c.d. antidumping, in relazione all’importazione, risalente al 2006, di maglieria di cotone di provenienza dichiarata Bangladesh -paese incluso nel regime speciale di esenzione-giusta dichiarazione doganale, corredata da certificati di origine FORM A, risultati falsi a seguito di controllo a posteriorida parte dell’Agenzia delle Dogane di Taranto con ricorso alla cooperazione amministrativa di origine presso l’Autorità doganale del Bangladesh; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1)il secondo motivo di appello della contribuente relativo all’assunta nullità dell’avviso di rettifica stante il mancato rispetto, in considerazione della rilevanza penale delle violazioni contestate al legale rappresentante della società, delle disposizioni del c.p.p. in tema di garanzie difensive era infondato, in quanto, posto il carattere amministrativo delle indagini tributarie, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al c.p.p. non incideva sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene ai fini meramente fiscali senza che ciò potesse comportare una violazione dell’art. 24 Cost;2) quanto al terzo motivo di appello con il quale era stata dedotta la erroneità della sentenza impugnata stante la nullità dell’avviso di rettifica per violazione degli artt. 2709 e 2697 c.c., la società appellante non aveva fornito alcuna prova di avere diritto alla agevolazione né aveva contestato la accertata falsità del documento di origine Form A; 3) quanto alla erroneità della sentenza di primo grado dedotta con il quarto motivo di appello circa il profilo dell’infondatezza nel merito dell’avviso di rettifica per violazione della tutela dell’affidamento e della buona fede, la prodotta sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società per non avere commesso il fatto – premesso che la non automatica operatività della stessa, peraltro non definitiva, per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società attesa la valenza nell’accertamento fiscale anche di presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna– non poteva fondare l’esenzione prevista dall’art. 220, n. 2, lett. b) CDC per la quale dovevano sussistere un errore attivo dell’autoritàdoganale e la buona fede dell’operatore; nella specie, le Autorità doganali del Bangladesh, a seguito di controllo a posteriori dell’Autorità doganale italiana, avevano attestato la falsità dei certificati di origineprodotti dall’esportatore che avevano consentito a Marbel s.r.l. la importazione delle merci in esenzione; in particolare, il comportamento attivo delle autorità doganali non era integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte né poteva concorrereall’errore attivo il silenzio serbato dalle autorità doganali competenti , ancorchè ripetuto, in ordine alle dichiarazioni rese dall’esportatore posto che l’attività rimessa alle autorità competenti al rilascio del certificato di origine non poteva ritenersi precostituita a garanzia della pubblica fede; inoltre, l’esimente della buona fede prescindeva dallo stato soggettivo dell’importatore ossia dalla sua effettiva consapevolezza della falsità delle informazioni fornite dall’esportatore; -l’Agenzia delle dogane resiste con controricorso; - la ricorrente ha depositato istanza di riunione al procedimento in esame dei ricorsi iscritti ai RG. 23038/20 e 23536/20, e dei procedimenti iscritti ai nn. RG. 23048/20, 23042/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20, 23227/20, 23223/20, 23217/20, 23213/20, 23210/20, 23206/20, 23448/20, 23432/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20 e 23533/20 ovvero, in subordine, la trattazione congiunta, nella stessa udienza, anche dei suddetti procedimenti. Considerato che -preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione al presente procedimento di quelli RG 23048/20, 23042/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20, 23227/20, 23223/20, 23217/20, 23213/20, 23210/20, 23206/20, 23448/20, 23432/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20 E 23533/20.essendo stata calendarizzata, nella stessa udienza, la trattazione congiunta dei medesimi atta a scongiurare l'eventualità di soluzioni contrastanti; va, altresì, disattesa l’istanza di riunione al presente procedimento di quelli RG23038/20 e 23536/20 non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che consiglia il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta;-con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. per avere la CTR confermato la legittimità dell’avviso di rettifica in questione sebbene fosse stato basato sulle risultanze del presupposto processo verbale di revisione illegittimamente acquisite e quindi inutilizzabili non avendo i verbalizzanti -una volta emersi indizi di reato in capo al legale rappresentante della società contribuente, a seguito della comunicazione già nel giugno del 2007 ovvero, quantomeno, nel luglio 2007, da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Bangladesh che “i 33 GSP non erano stati rilasciati da EPB” risultando pertanto falsi - prosegui to la loro attività di revisione applicando le garanzie difensive previste per l’indagato; in particolare, ad avviso della ricorrente, la statuizione del giudice di appello - in ordine alla differenza delle indagini tributarie, aventi carattere amministrativo, da quelle dirette all’accertamento dei reati per le quali dovevano essere osservate le prescrizioni dettate dal c.p.p. a tutela dei diritti dell’indagato - violerebbe l’art. 220 disp. att. c.p.p. atteso che le conclusioni irregolarmente acquisite-e dunque inutilizzabili- del p.v. di revisione redatto a carico della Marbel avevano costituito, nella specie, il fondamento delle contestazioni di cui all’avviso di rettifica in questione; -il motivo è infondato; -ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è orientata a mantenere una netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio - sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, successivamente confermato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20) ma altresì desumibile dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale" (Cass. nn. 22984, 22985 e 22986 del 2010; Cass. n. 13121/2012, Cass. n. 8605/2015; Cass sez. 6-5, n. 20358 del 2020); Si riconosce quindi, generalmente, che "...non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale (quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.) - cfr. Cass. n.24923/2011, Cass. n. 31779/2019 e Cass.n.8459/2020 con riguardo ai giudizi civili-. Tale prospettiva si collega al principio per cui nell'ordinamento tributario non si rinviene una disposizione analoga a quella contenuta all'art. 191 c.p.p., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate»; Si è ancora più volte riconosciuto che "non esiste (...) nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Tale principio è stato introdotto nel "nuovo" codice di procedura penale, e vale, ovviamente, soltanto all'interno di tale specifico sistema procedurale (v. art. 191 c.p.p.)", con la conseguenza che "l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso" (cfr. Cass. n. 8344 del 2001; conf. Cass. n. 13005 del 2001, n. 1343 e n. 1383 del 2002, n. 1543 e n. 10442 del 2003, Cass.n.8605/2015; Cass sez. 6-5, n. 20358 del 2020);Si è quindi precisato che "in tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63, la Guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l'obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo - con conseguente inapplicabilitàdell'art. 24 Cost., in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili, nella successiva ed eventuale procedura contenziosa, le garanzie proprie di questa -e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa guardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati, con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato. La mancata osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell'indagine, non incide - purché non siano violate le dette disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63 - sul potere deg li uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell'art. 24 Cost." (cfr. Cass.n. 8990 del 2007; conf. 18077 del 2010, Cass.n.959/2018; Cass sez. 6-5, n. 20358 del 2020); Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha in alcun modo posto in discussione il mancato rispetto del quadro normativo di riferimento da ultimo ricordato a proposito dell'accertamento di natura fiscale, né può ritenersi che l'utilizzazione a fini fiscali della documentazione e degli altri elementi di informazione acquisiti dagli organi accertatori presupponga che tale acquisizione avvenga nel rispetto delle norme del codice di processuale penale, stante il rinvio a tali disposizioni contenuto nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75. Invero, come chiarito da questa Corte -cfr.Cass.n.959/2018; Cass sez. 6-5, n. 20358 del 2020 - l'espressa previsione contenuta nelle disposizioni da ultimo citate, in base alla quale l'applicazione delle norme processualpenalistiche "in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni" è contenuta nell'ambito di "quanto non diversamente disposto" dalle disposizioni dei predetti decreti, rende evidente che l'utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla G.d.F. operante quale polizia giudiziaria è subordinata solo ed esclusivamente al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie (nella specie, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63), fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come ad esempio la necessità di preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica, prevista dalle citate disposizioni tributarie, per procedere a determinate attività (accesso presso locali diversi da quelli di esercizio dell'attività del contribuente, perquisizione personale o apertura dei beni elencati del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 3); -nella sentenza impugnata la CTR si è conformata ai suddetti principi nel ritenere – rigettando il secondo motivo di gravame della contribuente- utilizzabili ai fini meramente fiscali le risultanze delle indagini tributarie condotte dai verificatori in sede di redazione del processo verbale di revisione anche senza rispettare le disposizioni di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p.; -con il secondo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR confermato la legittimità dell’avviso di rettifica ritenendo che la contribuente non avesse fornito la prova di avere diritto all’agevolazione, in realtà fornita; con ciò senza valutare il contenuto oggettivo della sentenza penale di assoluzione del rappresentante legale della Marbel che dimostrava non soltanto la buona fede della società(“A sostegno della asserita buona fede”)ma anche il comportamento “attivo” dell’Agenzia delle dogane di Taranto - non riconoscibile dalla Marbel nonostante l’esperienza professionale e l’uso della ordinaria diligenza - su cui l’importatore aveva fondato il legittimo affidamento al diritto all’esenzione; in particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello sarebbe incorso in un errore di percezione sul contenuto della sentenza penale di assoluzione atteso che dall’analisi della stessa si evinceva l’attività negligente dell’Ufficio delle Dogane di Taranto che all’epoca dell’importazione oggetto di causa era stato già posto in “allarme” circa la non applicabilità del regime preferenziale alle merci importate e nonostante ciò, nel recepire i certificati di origine Form A, allegati alla dichiarazione doganale, aveva indotto , non potendo tale errore delle autorità competenti essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, il legittimo affidamento della società importatrice sull’applicabilità del regime preferenziale nell’operazione di importazione in questione; da qui secondo la ricorrente la sussistenza, nella specie, ditutte le condizioni previste nell’art. 220, n. 2, lett. b) delCDC per fruire dell’esenzione daziaria; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere la CTR, pur nel rispetto della doverosa autonomia tra il processo tributario e quello penale, valutato il contenuto della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente al fine di verificare la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui all’art. 220 n. 2 lett.b) CDC per potere fruire della deroga alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali riscossi stante, da un lato, la buona fede della società importatrice rispetto alla pretesa falsità dei documenti contestati e, dall’altro, il suo legittimo affidamento derivante da un errore attivo commesso dall’Autorità doganale di Taranto che non avrebbe potuto scoprire usando la propria esperienza professionale e diligenza; -con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. nonché dell’art. 220, n. 2, lett.b) CDC per avere la CTR escluso automaticamente la sussistenza, nella specie,dei presupposti previsti ex art. 220 cit. per la deroga alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossiancorché, attraverso la produzione della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, la società contribuente avesse dimostrato non solo l’errore attivo dell’Autorità doganale di Taranto ( che lungi dall’essere integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte ovvero da un silenzio ancorché ripetuto in ordine alle dichiarazioni rese dall’importatore si era concretizzato nell’avere recepito i certificati di origine sebbene la stessa fosse stata già posta in allarme circa la non applicabilità del regime preferenziale alle merci in oggetto) non conoscibile dalla società con l’esperienza professionale e la diligenza ma anche di avere agito in buona fede e di avere osservato tutte le disposizioni normative per la dichiarazione in dogana; - i motivi secondo, terzo e quarto - da trattarsi congiuntamente per connessione- sono inammissibili il secondo e terzo e infondato il quarto; - in sede di contabilizzazione a posteriori dei dazi, la buona fede dell'importatore rileva soltanto qualora ricorrano le condizioni fissate, da ultimo, nella sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo2017, causa C-47/16, Valsts ienémumu dienests, secondo cui«L'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE)n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16novembre 2000, dev'essere interpretato nel senso che un importatore può invocare il legittimo affidamento in base a detta disposizione, al fine di opporsi ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione, eccependo la propria buona fede, solo qualoraricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competentimedesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e,infine, che quest'ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni dellanormativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. Tal e legittimo affidamento non sussiste, in particolare, quando, sebbeneabbia evidenti ragioni per dubitare dell'esattezza di un certificato di origine «mo dulo A», un importatore si sia astenuto dall'informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di talecertificato per verificare se tali dubbi fossero giustificati. Un obbligo del genere non significa tuttavia che un importatore s ia tenuto, in generale, a verificare sistematicamente le circostanze del rilascio daparte delle autorità doganali dello Stato di esportazione di un certificato di origine «modulo A». Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto dell'insieme degli elementi concreti della controversiaprincipale, se tali tre condizioni siano soddisfatte nel caso di specie»; -in proposito, va evidenziato che «il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati EUR 1 per il fatto che essi siano stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale di uno Stato membro dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell'ambito dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all'esercizio di controlli successivi» (CGUE 9 marzo 2006, causa C-293/04, [OSCURATO:PERSONA] BV, richiamata da CGUE 8 novembre 2012, causa C - 438/11, Lagura, in rif erimento ai certificati FORM A), e ciò inquanto le prescrizioni del CDC, alla luce del suo sesto considerando(«considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lomeno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali»), vanno interpretate nel senso che «(...) al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, l'autorità suddetta non si pronuncia sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante,di cui quest'ultimo si assume la responsabilità» (CGUE 15 settembre2011, causa C- 138/10, DP Group EOOD). Ne consegue, ha ribadito la Corte, che «(...) qualora un controllo a posteriori non consenta di confermare l'origine della merce indicata nel certificato EUR 1, si deve ritenere che essa sia di origine ignota e che, per conseguenza, il certificato EUR 1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente» (CGUE 9 marzo 2006, cit.); -l’obbligo dell’importatore di vigilare «sull'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione dall'esportatore, al fine di evitare abusi» (Cass. n. 24675 del 23/11/2011) si rispecchia nel § 57 della sentenza della CGUE 17 luglio 1997, causa C-97/95, [OSCURATO:PERSONA], richiamata da Cass. n. 24675 del 2011, cit., la quale espressamente paventa che, se la buona fede dell'importatore fosse capace di esentarlo comunque da responsabilità, «(...) l'importatore sarebbe indotto a non verificare più l'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell'esportatore, né la buonafede di quest'ultimo, il che darebbe luogo ad abusi»;-si noti che, sebbene la sentenza della CGUE si riferisca al regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, l'attualità del pericolo paventato dalla CGUE e dell'obbligo affermato da questa Corte trovano riscontro nell'art. 220, § 2, lett. b), CDC, secondo cui «la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale»(Cass. sez. 5, n. 11625 del 2019, in una fattispecie analoga, tra le medesime parti); -si tratta, in questo caso, di una diligenza qualificata, da ragguagliare, giusta l'art. 1176, secondo comma, cod. civ., alla «natura dell'attività esercitata»; in particolare, l'esercizio professionale dell'attività di importatore da parte della società contribuente comporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essa richiesto si estenda al controllo esigibile dell'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione (Cass. n. 5199 del 01/03/2013; Cass. n. 6621 del 15/03/2013; Cass. sez. 5, n.11625 del 2019, in una fattispecie analoga, tra le medesime parti); -anorma dell'art. 220, n. 2, lett. b), del C.D.C. le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione qualora l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana; -ne consegue che, come più volte ritenuto da questa Corte (Cass. n. 5007 del 2007; sez. un. n. 18190 del 2008, Cass. n. 13680 del 2009; n. 7837 del 2010, in motivazione; n. 3531 del 2012; n. 1142 del2018; Cass. sez. 5, n. 20589 del 2019), la mancanza anche di uno solo dei citati presupposti basta adescludere il diritto del debitore a non vedersi assoggettato al dazio; -i giudici comunitari in ripetute occasioni hanno chiarito le nozioni adottate da tale disciplina derogatoria (Corte di Giustizia, sentenze 1.4.1993 C-250/91 HP France; 14.5.1996 C-153/94 e C-204/94 Farcoer; 27.1.1991 C - 348/89 Mecanarte; 19.10.2000 C - 15/99 Sommer; 12.12.1996 C- 38/95 [OSCURATO:PERSONA]; 26.6.1990 C - 64/89 [OSCURATO:PERSONA]), in particolare, precisando che l'errore deve essere imputabile alle autorità che hanno posto in essere ipresupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell'operatore,deve essere cioè provocato da un comportamento "attivo" dellemedesime per cui non vi rientra quello indotto da dichiarazioniinesatte dell'esportatore di cui non si debba valutare o verificare lavalidità (la semplice astensione od omissione dell'amministrazione preposta non potendo creare alcuna legittima aspettativa alriguardo)(in tal senso, v., da ultimo, Cass. n. 1142 del 2018); -l'errore della dogana, secondo il tenore letterale dell'art 220, n. 2 lett. b par. 3, del C.D.C., non può, dunque, consistere nella meraricezione delle dichiarazioni inesatte dell'esportatore dato che leautorità stesse non debbono verificarne o valutarne la veridicità, mentre resta integrato da un comportamento attivo, che secondo la casistica - poi codificata nella seconda parte del citato par. 3, dellalett. b) della norma in esame -si basa su un'errata interpretazione de lle norme in materia di origine (cfr. sent 14.11.002, causa C-251/00, Ilumitronica, punti 44 e 45, sent. [OSCURATO:PERSONA] e a. punto 97) o di erronea classificazione doganale, risultante dal raffronto tra la voce dichiarata e la designazione delle merci secondo lanomenclatura (sent 1.4.1993, C- 250/91, punto 21, Società HewlettPackard France). In altri termini, il legittimo affidamento del debitore è degno della protezione prevista dall'art. 220 del C.D.C. soltanto se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la fiducia del debitore, diversamente, costui è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso inoccasione di un successivo controllo (sent. cit., Ilumitronica, punto 43, e [OSCURATO:PERSONA] food, punto 92), vigendo il principio secondo cui la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievolidei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (sent.Beemsterboer, punto 43; Cass. n. 19195/2006; Cass. sez. 5, n. 20589 del 2019); -nel caso di specie l'Ufficio doganale ha correttamente proceduto alla contabilizzazione a posteriori dei dazi in ragione del fatto che l'origine della merce, indicata nei modelli FORM A come proveniente dal Bangladesh, è stata in un secondo momento accertata come falsa; e poiché-come affermato dal giudice di appello- la falsa certificazione di origine della merce non è oggetto di contestazione (“ la società appellante non ha fornito alcuna prova di avere diritto alla agevolazione né ha contestato la accertata falsità del documento di origine Form A”), con ciò l'Ufficio ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante (cfr. CGUE 16 marzo 2017, cit., § 47), restando a carico dell'importatore la prova della ricorrenzadelle ulteriori condizioni per l'applicazione della esenzione previstadall'art. 220, § 2, lett. b), CDC (cfr. Cass. 16/05/2012, n. 7674, inmotivazione). -nella sentenza impugnata, la CTR – premessa, in ossequio al principio di autonomia tra il giudizio tributario e quello penale, la non automatica operatività della sentenza penale, peraltro non definitiva, di assoluzione del legale rappresentante della società per insussistenza dei reati, in concorso, di falso in atto pubblico e di truffa, per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società attesa la rilevanza nell’accertamento fiscale, anche di presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna-ha, in ossequio ai suddetti principi, escluso che detta sentenza penale di assoluzione comprovasse la sussistenza delle condizioni per l’esenzione ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b, CDC; ciò in quanto, da un lato, “l’esimente della buona fede prescindeva dallo stato soggettivo dell’importatore ovvero dalla sua effettiva consapevolezza della falsità delle informazioni fornite dall’esportatore” (e, in questo senso, era, dunque, irrilevante la pronuncia penale di assoluzione del legale rappresentante della società per i reati, in concorso, di falso in atto pubblico e di truffa)e, dall’altro, non poteva neanche configurarsi l’errore determinato da un comportamento “attivo” delle autorità competenti in quanto-posto che l’errore delle autorità doganali non era integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte né tantomeno dal silenzio serbato dalle autorità doganali competenti in ordine alle dichiarazioni rese dall’esportatore - nella specie, l’Ufficio doganale di Taranto si era limitato, inizialmente, ad esaminare la regolarità formale dei certificati di origine e solo successivamente, a seguito della attestazione da parte delle autorità doganali del Bangladesh della falsità dei certificati FORM A prodotti dall’esportatore e,dunque, della origine non bengalese della merce importata, l’Agenzia delle dogane aveva proceduto al recupero a posteriori dei dazi evasi (comportamento ritenuto legittimo da CGUE 16 marzo 2017 cit.); -quanto alle censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dedotte con i motivi secondo e terzo, come chiarito da questa Corte«In tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» e, dall'altro, « la doglianza circa la violazione dell’art. 116c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudent e apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»(Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5 - , Ordinanza n. 16016del 09/06/2021 ); si tratta di condizioni in evidenza assenti ; -sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato; -le spesedel giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del gi