CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 21342/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 30370del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FABIO D'AGNONE ed elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliatopresso lo studio di questi in Roma, via Lima 20; controricorrente avverso la SENTENZA n. 48/2020, RG11/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 l