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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 05661/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 432/18 in data 27/09/2021 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previa declaratoria di irrevocabilità della sentenza di condanna in relazione ai reati contestati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Firenze che, in data 09/03/2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 474 e 648 cod. pen. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che di seguito vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., 474 e 648 cod. pen. nonchè vizio di motivazione.

In riferimento alla ritenuta contraffazione/alterazione del marchio Gabs, l'impugnata sentenza ha attribuito esclusivo rilievo alla riscontrata presenza sulle borse in sequestro del "bottoncino celeste", ritenuto già da solo sufficiente ad ingenerare confusione, nonostante la riscontrata assenza sulle "borchie" apposte sulle borse in sequestro della frase "don't worry be Gabs" presente invece sul marchio Gabs registrato, obliterando che detta espressione fonetica costituiva proprio il "cuore del marchio", riportata addirittura per intero dalla Gabs nell'illustrazione della richiesta di registrazione del suo marchio.

Ad un esame "sintetico" (e non "analitico") del marchio, che tiene appunto conto dell'impressione di insieme, tale elemento di diversificazione è stato del tutto trascurato e trattato alla stregua di un elemento "secondario", totalmente privo di rilievo; così come era risultato altrettanto evidente la mancata diversità di colorazione del "bottoncino" collocato su tali borse rispetto al "bottoncino" del marchio originale Gabs.

Si trattava, inoltre, di articoli rivolti a categorie che ben conoscono e apprezzano le qualità dei prodotti che riportano il suddetto marchio, che rendevano facilmente individuabili gli articoli in sequestro come non originali, quindi non in grado di trarre in inganno la categoria degli utenti o consumatori a cui il prodotto era destinato.

Quanto agli articoli in sequestro che riprodurrebbero il marchio "Gucci", si evidenzia come, ancorchè la giurisprudenza di legittimità riconosca al cd. marchio notorio una tutela per così dire semplificata, in quanto, a prescindere della prova della sua registrazione, pone l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce, pur tuttavia sarebbe stato quantomeno necessario, per ritenere integrata una contraffazione, che fossero state acquisite immagini del marchio Gucci registrato che le borse in sequestro avrebbero riprodotto in modo servile, quale elemento di valida comparazione per la valutazione dell'esistenza di una contraffazione (la ctp ing.

Mannucci aveva allegato due marchi Gucci che si differenziavano da quelli asseritamente riprodotti per particolari rilevanti).

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione (per travisamento della prova e motivazione assente e/o apparente) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata aveva omesso di tener conto che, già nelle prime fasi del giudizio di primo grado, l'imputato aveva provveduto alla rimozione e allo smaltimento, tramite ditta autorizzata, di tutte le borse in sequestro; era poi emerso l'atteggiamento collaborativo dell'imputato che, fin dal momento della prima verifica, aveva accompagnato gli operatori della Guardia di Finanza presso una diversa unità locale rispetto al luogo della verifica, senza niente nascondere sulla consistenza della propria attività aziendale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini indicati in dispositivo.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Osserva preliminarmente il Collegio che, con riferimento alle modalità di comparazione dei marchi, ai fine della valutazione del requisito della loro confondibilità (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, Moncler, Rv. 277049-01), occorre fare riferimento ai principi fissati dalla giurisprudenza civile, che, in più occasioni, ha precisato che, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici e visivi -, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio "forte" (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi "deboli", poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante" (cfr., Cass. civ., Sez. 1, n. 10205 del 18/12/2018, dep. 11/04/2019; v. anche, Cass. civ., Sez. 1, n. 1249 del 18/01/2013, Rv. 624851;Cass. civ., Sez. 1, n. 4405 del 28/02/2006, Rv. 589976; Cass. civ., Sez. 1, n. 17671 del 29/07/2009, Rv. 609779).

Come riconosciuto dalla Procura generale, proprio partendo da tale indirizzo e richiamando le considerazioni contenute nella motivazione della decisione impugnata, deve evidenziarsi come la difesa prospetti, a sostegno della rappresentata insussistenza del reato, una valorizzazione di elementi che si accompagnano ai rispettivi marchi, così suggerendo quell'esame particolareggiato ed analitico che, invece, non deve caratterizzare la comparazione rispetto al segno distintivo originale, particolarmente quando, come nel caso di specie, si è in presenza di una etichetta "forte".

Invero, la Corte territoriale, si è soffermata sulle caratteristiche dei rispettivi marchi e sulla loro idoneità a creare confusione, affermando testualmente che, pur in presenza di una falsificazione imperfetta ed imparziale: „... per quanto attiene alle borse recanti il marchio contraffatto Gabs la applicazione di un bottoncino celeste sulle borse è assolutamente idonea a ingenerare confusione nei consociati tra prodotto originale e prodotto contraffatto, a prescindere dalla tonalità del colore e dalla assenza della scritta don't worry be Gabs [e, d'altro canto] ... la banda verde rossa e verde applicata sulle borse in vendita presso il negozio dell'imputato evoca nella mente di tutti il marchio storico della Gucci, registrato in tutto il mondo, anche se i colori non risultano abbinati ad un campo bianco.

Né la diversa proporzione tra lunghezza e larghezza delle bande può escludere la sussistenza della contraffazione potendo essere quest'ultima imperfetta e parziale.

Inoltre, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa de carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l'agente è titolare, coma la dicitura [OSCURATO:PERSONA] ...".

La ricorrenza del reato di cui all'art. 474 cod pen. refluisce sulla configurabilità del reato di cui all'art. 648 cod. pen. 3.

Fondato è, invece, il secondo motivo.

Invero, l'estrema laconicità dell'affermazione della Corte territoriale ai fini del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, secondo cui l'imputato non si sarebbe mostrato collaborativo, si accompagna alla totale assenza di valutazione di almeno due significativi accadimenti manifestatisi in corso di accertamenti e riscontrati in sede dibattimentale, dai quali emergeva un comportamento dell'imputato ampiamente sintomatico di resipiscenza e di disponibilità verso la polizia giudiziaria: da un lato, lo stesso distruggeva - previa autorizzazione del Tribunale - tutte le borse in sequestro già nelle prime fasi del giudizio ed in epoca antecedenti la sentenza di condanna e, dall'altro, lo stesso conduceva i militari della Guardia di Finanza verso una sede secondaria della propria azienda, senza nulla nascondere della propria attività.

4. Il reato di cui all'art. 474 cod. pen. - tenuto conto della data di sua commissione (31/10/2014), degli effetti interruttivi di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen. e della mancanza di cause di sospensione, medio tempore — risulta essersi prescritto alla data del 30/04/2022.

5. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione; -l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla meritevolezza o meno dell'imputato del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; -la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del Lin per il residuo reato di ricettazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata in ordine alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Dichiara inammissibile il ricorso nel re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 432/18 in data 27/09/2021 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previa declaratoria di irrevocabilità della sentenza di condanna in relazione ai reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Firenze che, in data 09/03/2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 474 e 648 cod. pen. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che di seguito vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., 474 e 648 cod. pen. nonchè vizio di motivazione. In riferimento alla ritenuta contraffazione/alterazione del marchio Gabs, l'impugnata sentenza ha attribuito esclusivo rilievo alla riscontrata presenza sulle borse in sequestro del "bottoncino celeste", ritenuto già da solo sufficiente ad ingenerare confusione, nonostante la riscontrata assenza sulle "borchie" apposte sulle borse in sequestro della frase "don't worry be Gabs" presente invece sul marchio Gabs registrato, obliterando che detta espressione fonetica costituiva proprio il "cuore del marchio", riportata addirittura per intero dalla Gabs nell'illustrazione della richiesta di registrazione del suo marchio. Ad un esame "sintetico" (e non "analitico") del marchio, che tiene appunto conto dell'impressione di insieme, tale elemento di diversificazione è stato del tutto trascurato e trattato alla stregua di un elemento "secondario", totalmente privo di rilievo; così come era risultato altrettanto evidente la mancata diversità di colorazione del "bottoncino" collocato su tali borse rispetto al "bottoncino" del marchio originale Gabs. Si trattava, inoltre, di articoli rivolti a categorie che ben conoscono e apprezzano le qualità dei prodotti che riportano il suddetto marchio, che rendevano facilmente individuabili gli articoli in sequestro come non originali, quindi non in grado di trarre in inganno la categoria degli utenti o consumatori a cui il prodotto era destinato. Quanto agli articoli in sequestro che riprodurrebbero il marchio "Gucci", si evidenzia come, ancorchè la giurisprudenza di legittimità riconosca al cd. marchio notorio una tutela per così dire semplificata, in quanto, a prescindere della prova della sua registrazione, pone l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce, pur tuttavia sarebbe stato quantomeno necessario, per ritenere integrata una contraffazione, che fossero state acquisite immagini del marchio Gucci registrato che le borse in sequestro avrebbero riprodotto in modo servile, quale elemento di valida comparazione per la valutazione dell'esistenza di una contraffazione (la ctp ing. Mannucci aveva allegato due marchi Gucci che si differenziavano da quelli asseritamente riprodotti per particolari rilevanti). Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione (per travisamento della prova e motivazione assente e/o apparente) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata aveva omesso di tener conto che, già nelle prime fasi del giudizio di primo grado, l'imputato aveva provveduto alla rimozione e allo smaltimento, tramite ditta autorizzata, di tutte le borse in sequestro; era poi emerso l'atteggiamento collaborativo dell'imputato che, fin dal momento della prima verifica, aveva accompagnato gli operatori della Guardia di Finanza presso una diversa unità locale rispetto al luogo della verifica, senza niente nascondere sulla consistenza della propria attività aziendale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini indicati in dispositivo. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Osserva preliminarmente il Collegio che, con riferimento alle modalità di comparazione dei marchi, ai fine della valutazione del requisito della loro confondibilità (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, Moncler, Rv. 277049-01), occorre fare riferimento ai principi fissati dalla giurisprudenza civile, che, in più occasioni, ha precisato che, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici e visivi -, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio "forte" (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi "deboli", poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante" (cfr., Cass. civ., Sez. 1, n. 10205 del 18/12/2018, dep. 11/04/2019; v. anche, Cass. civ., Sez. 1, n. 1249 del 18/01/2013, Rv. 624851;Cass. civ., Sez. 1, n. 4405 del 28/02/2006, Rv. 589976; Cass. civ., Sez. 1, n. 17671 del 29/07/2009, Rv. 609779). Come riconosciuto dalla Procura generale, proprio partendo da tale indirizzo e richiamando le considerazioni contenute nella motivazione della decisione impugnata, deve evidenziarsi come la difesa prospetti, a sostegno della rappresentata insussistenza del reato, una valorizzazione di elementi che si accompagnano ai rispettivi marchi, così suggerendo quell'esame particolareggiato ed analitico che, invece, non deve caratterizzare la comparazione rispetto al segno distintivo originale, particolarmente quando, come nel caso di specie, si è in presenza di una etichetta "forte". Invero, la Corte territoriale, si è soffermata sulle caratteristiche dei rispettivi marchi e sulla loro idoneità a creare confusione, affermando testualmente che, pur in presenza di una falsificazione imperfetta ed imparziale: „... per quanto attiene alle borse recanti il marchio contraffatto Gabs la applicazione di un bottoncino celeste sulle borse è assolutamente idonea a ingenerare confusione nei consociati tra prodotto originale e prodotto contraffatto, a prescindere dalla tonalità del colore e dalla assenza della scritta don't worry be Gabs [e, d'altro canto] ... la banda verde rossa e verde applicata sulle borse in vendita presso il negozio dell'imputato evoca nella mente di tutti il marchio storico della Gucci, registrato in tutto il mondo, anche se i colori non risultano abbinati ad un campo bianco. Né la diversa proporzione tra lunghezza e larghezza delle bande può escludere la sussistenza della contraffazione potendo essere quest'ultima imperfetta e parziale. Inoltre, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa de carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l'agente è titolare, coma la dicitura [OSCURATO:PERSONA] ...". La ricorrenza del reato di cui all'art. 474 cod pen. refluisce sulla configurabilità del reato di cui all'art. 648 cod. pen. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo. Invero, l'estrema laconicità dell'affermazione della Corte territoriale ai fini del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, secondo cui l'imputato non si sarebbe mostrato collaborativo, si accompagna alla totale assenza di valutazione di almeno due significativi accadimenti manifestatisi in corso di accertamenti e riscontrati in sede dibattimentale, dai quali emergeva un comportamento dell'imputato ampiamente sintomatico di resipiscenza e di disponibilità verso la polizia giudiziaria: da un lato, lo stesso distruggeva - previa autorizzazione del Tribunale - tutte le borse in sequestro già nelle prime fasi del giudizio ed in epoca antecedenti la sentenza di condanna e, dall'altro, lo stesso conduceva i militari della Guardia di Finanza verso una sede secondaria della propria azienda, senza nulla nascondere della propria attività. 4. Il reato di cui all'art. 474 cod. pen. - tenuto conto della data di sua commissione (31/10/2014), degli effetti interruttivi di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen. e della mancanza di cause di sospensione, medio tempore — risulta essersi prescritto alla data del 30/04/2022. 5. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione; -l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla meritevolezza o meno dell'imputato del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; -la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del Lin per il residuo reato di ricettazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata in ordine alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel re
Sentenza Cassazione n. 05661/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris