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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24074/2026

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roI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];3250 - controricorrente –avverso la sentenza n. 489/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 30/07/2024 R.G.N. 697/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente controversia riguarda la riliquidazionedell’indennità di buonuscita e il successivo recupero da parteNumero registro generale 24647/2024dell’INPS delle somme che l’Ente ritiene essere stateN umero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 24074/2026indebitamente corrisposte in precedenza.

Data pubblicazione 27/07/20262.

Dopo il pensionamento dell’odierno ricorrente, l’INPS hariliquidato nel 2018 l’indennità di buonuscita, riducendola echiedendo la restituzione della somma già corrisposta a causadi un errore relativo al computo degli onorari degli avvocatidell’Inps.

In particolare, secondo l’INPS, il pagamento“eccessivo” sarebbe dipeso da un “errore di diritto” sul calcolodella base imponibile, nel quale sarebbe incorso l’ente almomento dell’adozione dell’atto di liquidazione dell’indennità dianzianità non escludendo dalla base di calcolo anche gli onorariprofessionali percepiti dagli avvocati nel corso del rapporto dilavoro.3.

Tra ottobre e dicembre 2019, l’INPS ha pertanto iniziato ilrecupero trattenendo parte della pensione del ricorrente.

Ilricorrente ha contestato tale trattenuta, ottenendo nel 2019 e2020 due decreti ingiuntivi per il rimborso delle sommetrattenute.4.

Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione ai decretiingiuntivi dell’INPS, revocando i decreti ingiuntivi ottenuti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].5.

La Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione,salvo condannare l’INPS a restituire delle somme per trattenuteeccedenti il quinto della pensione.6.

Il dipendente ha quindi proposto ricorso per cassazioneassistito da sei motivi cui ha resistito con controricorso l’INPS.7.

Successivamente il ricorrente ha presentato atto di rinunciaal ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697, comma 2, 1241, 1242 e 1243 cod.Numero registro generale 24647/2024civ., 69 l. n. 153/1969 nonché violazione e/o falsa applicazioneN umero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 24074/2026degli artt. 112 e/o 35 e 36 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.cD.)at a pubblicazione 27/07/2026- Vizio in procedendo per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenzaimpugnata (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.): perché la sentenzaimpugnata ha erroneamente ritenuto - in presenza di unacontestazione nell’”an” e nel “quantum” del controcredito delopposto in compensazione - la sussistenza dei requisiti legali (inprimis: certezza) per procedere alla compensazione giudiziale,disattendendo peraltro i principi dettati da Cass.

SS.UU.23225/2016 e violando il principio di cui all’art. 112 c.p.c.2.

Con il secondo mezzo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360comma 1 n. 3 c.p.c.). - Vizio in procedendo per violazione ofalsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. eviolazione di giudicato con conseguente nullità della sentenzaimpugnata (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.): perché la sentenzaimpugnata ha erroneamente escluso che le sentenze del TARLazio n. 468/85 e del Consiglio di Stato n. 711/91 - di cui ilricorrente è stato parte processuale - hanno statuito, conefficacia di giudicato, quale passaggio logico essenziale nelproprio ordito argomentativo, la computabilità, nel concetto diretribuzione utile ai fini dell'indennità di fine lavoro e deltrattamento pensionistico, degli onorari legali.3.

Con la terza censura si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5, comma 1, lett. g), della legge 9 marzo1989, n. 88 anche con riferimento all’art. 4, punto 10, dpr[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 639 e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).Si censura la sentenza impugnata per aver violato l’art. 5,comma 1, lett. g), L. n. 88/1989, ai sensi del quale, in continuitàcon l’art. 4, punto 10, DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 639, la disciplinNaum edroe rle gistro generale 24647/2024Numero sezionale 3250/2026trattamento di fine servizio del personale dipendente deNlulm’IeNro [OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 24074/2026era di competenza del Consiglio di amministrazione dell’entDeat a pubblicazione 27/07/20264.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 39 cost., dell’art. 69, comma 16, della l. n.388 del 2000, dell’art. 2 della legge n. 335/1995, dell’art. 31 l.n. 70/1975, dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 edell’art. 42 ccnl del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’area vi della dirigenza deglienti pubblici non economici nonché falsa applicazione dell’art.13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, n. 3, c.p.c.).Si censura la sentenza impugnata per aver escluso che lacontrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina legaledel trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti deglienti pubblici non economici.5.

Con la quinta doglianza si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e degliartt. 3 e 36 della costituzione (art.360, n. 3, c.p.c.).Si contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto che lacomponente stipendiale degli onorari erogata al ricorrente nonrientrasse nella nozione di stipendio annuo complessivo ingodimento di cui all’art. 13 L. 70/1975.6.

Con l’ultimo mezzo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1324, 1334,1428, 1429, 1431, 1442,1988 e 2732 c.c. e dell’art. 2033 c.c. e del principio del legittimoaffidamento in rapporto agli artt. 11 e 117 Cost. e in relazioneall’art. 1 del protocollo 1 alla CEDU (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) ovvero omessa o apparente motivazione su un puntodecisivo della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c.):la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’indebitonon ha natura negoziale e ha erroneamente ritenuto ripetibili lesomme, in contrasto con l’interpretazione dell’art. 2033 Ncu.mce.r oe re gistro generale 24647/2024Numero sezionale 3250/2026con il principio della tutela del legittimo affidamenNtuome rod dei ral ccolta generale 24074/2026dipendente pubblico percipiente alla definitività dell’attribuzionDeat a pubblicazione 27/07/2026in rapporto agli artt. 11 e 117 Cost. e in relazione all’art. 1 delProtocollo 1 alla CEDU.7.

La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso,rappresentando che la Cassazione con recenti sentenze nn.1258/2026, 3102/2026, 3105/2026, 4081/2026,4082/2026,4084/2026 e 4229/2026 all’esito di udienza pubblica haaffermato in principio secondo cui in tema di trattamento di fineservizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici, l'art.13 della l. n. 70 del 1975 individua tassativamente gliemolumenti computabili nella base di calcolo dell'indennità dianzianità, escludendo gli onorari professionali e le ulteriori vociretributive non espressamente contemplate, senza possibilità dideroghe convenzionali o amministrative, ancorché piùfavorevoli al dipendente.

Conseguentemente, le sommeeventualmente corrisposte in eccedenza sono ripetibili ai sensidell'art. 2033 c.c., nel rispetto dei principi di buona fede ecorrettezza nell'esercizio della pretesa restitutoria.8.

Ha, dunque, motivato la rinuncia per il successivoconsolidamento della giurisprudenza di legittimitàsuccessivamente alla proposizione del ricorso anche ai fini dellarichiesta di compensazione delle spese di lite.9.

Non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia.9.1 La suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai finidell’estinzione del giudizio.9.2 La rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non hacarattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazionedella controparte per essere produttivo di effetti processuali(Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 200Nu9m,e rno r.e gistro generale 24647/2024Numero sezionale 3250/202621894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraioNu m2e0ro1 d5i r,a ccolta generale 24074/2026n. 3971); ciò si evince anche dal quarto comma dell’art. 39D1at a pubblicazione 27/07/2026cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non èpronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderitole altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati conmandato speciale.9.3 L’accettazione della controparte rileva dunque unicamentequanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondocomma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza diaccettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione puòcondannare la parte che vi ha dato causa alle spese.10.

Va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio di legittimità.11.

Le ragioni rappresentate nell’atto di rinuncia ed inparticolare il sopravvenuto consolidamento della giurisprudenzadi legittimità costituiscono giusto motivo per compensare tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.12.

Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigettoo di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdottodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale edin quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre2015, n. 19560).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa lespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro della Corte Suprema di cassazione, il 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];3250 - controricorrente –avverso la sentenza n. 489/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 30/07/2024 R.G.N. 697/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La presente controversia riguarda la riliquidazionedell’indennità di buonuscita e il successivo recupero da parteNumero registro generale 24647/2024dell’INPS delle somme che l’Ente ritiene essere stateN umero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 24074/2026indebitamente corrisposte in precedenza. Data pubblicazione 27/07/20262. Dopo il pensionamento dell’odierno ricorrente, l’INPS hariliquidato nel 2018 l’indennità di buonuscita, riducendola echiedendo la restituzione della somma già corrisposta a causadi un errore relativo al computo degli onorari degli avvocatidell’Inps. In particolare, secondo l’INPS, il pagamento“eccessivo” sarebbe dipeso da un “errore di diritto” sul calcolodella base imponibile, nel quale sarebbe incorso l’ente almomento dell’adozione dell’atto di liquidazione dell’indennità dianzianità non escludendo dalla base di calcolo anche gli onorariprofessionali percepiti dagli avvocati nel corso del rapporto dilavoro.3. Tra ottobre e dicembre 2019, l’INPS ha pertanto iniziato ilrecupero trattenendo parte della pensione del ricorrente. Ilricorrente ha contestato tale trattenuta, ottenendo nel 2019 e2020 due decreti ingiuntivi per il rimborso delle sommetrattenute.4. Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione ai decretiingiuntivi dell’INPS, revocando i decreti ingiuntivi ottenuti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].5. La Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione,salvo condannare l’INPS a restituire delle somme per trattenuteeccedenti il quinto della pensione.6. Il dipendente ha quindi proposto ricorso per cassazioneassistito da sei motivi cui ha resistito con controricorso l’INPS.7. Successivamente il ricorrente ha presentato atto di rinunciaal ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697, comma 2, 1241, 1242 e 1243 cod.Numero registro generale 24647/2024civ., 69 l. n. 153/1969 nonché violazione e/o falsa applicazioneN umero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 24074/2026degli artt. 112 e/o 35 e 36 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.cD.)at a pubblicazione 27/07/2026- Vizio in procedendo per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenzaimpugnata (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.): perché la sentenzaimpugnata ha erroneamente ritenuto - in presenza di unacontestazione nell’”an” e nel “quantum” del controcredito delopposto in compensazione - la sussistenza dei requisiti legali (inprimis: certezza) per procedere alla compensazione giudiziale,disattendendo peraltro i principi dettati da Cass. SS.UU.23225/2016 e violando il principio di cui all’art. 112 c.p.c.2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360comma 1 n. 3 c.p.c.). - Vizio in procedendo per violazione ofalsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. eviolazione di giudicato con conseguente nullità della sentenzaimpugnata (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.): perché la sentenzaimpugnata ha erroneamente escluso che le sentenze del TARLazio n. 468/85 e del Consiglio di Stato n. 711/91 - di cui ilricorrente è stato parte processuale - hanno statuito, conefficacia di giudicato, quale passaggio logico essenziale nelproprio ordito argomentativo, la computabilità, nel concetto diretribuzione utile ai fini dell'indennità di fine lavoro e deltrattamento pensionistico, degli onorari legali.3. Con la terza censura si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5, comma 1, lett. g), della legge 9 marzo1989, n. 88 anche con riferimento all’art. 4, punto 10, dpr[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 639 e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).Si censura la sentenza impugnata per aver violato l’art. 5,comma 1, lett. g), L. n. 88/1989, ai sensi del quale, in continuitàcon l’art. 4, punto 10, DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 639, la disciplinNaum edroe rle gistro generale 24647/2024Numero sezionale 3250/2026trattamento di fine servizio del personale dipendente deNlulm’IeNro [OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 24074/2026era di competenza del Consiglio di amministrazione dell’entDeat a pubblicazione 27/07/20264. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 39 cost., dell’art. 69, comma 16, della l. n.388 del 2000, dell’art. 2 della legge n. 335/1995, dell’art. 31 l.n. 70/1975, dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 edell’art. 42 ccnl del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’area vi della dirigenza deglienti pubblici non economici nonché falsa applicazione dell’art.13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, n. 3, c.p.c.).Si censura la sentenza impugnata per aver escluso che lacontrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina legaledel trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti deglienti pubblici non economici.5. Con la quinta doglianza si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e degliartt. 3 e 36 della costituzione (art.360, n. 3, c.p.c.).Si contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto che lacomponente stipendiale degli onorari erogata al ricorrente nonrientrasse nella nozione di stipendio annuo complessivo ingodimento di cui all’art. 13 L. 70/1975.6. Con l’ultimo mezzo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1324, 1334,1428, 1429, 1431, 1442,1988 e 2732 c.c. e dell’art. 2033 c.c. e del principio del legittimoaffidamento in rapporto agli artt. 11 e 117 Cost. e in relazioneall’art. 1 del protocollo 1 alla CEDU (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) ovvero omessa o apparente motivazione su un puntodecisivo della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c.):la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’indebitonon ha natura negoziale e ha erroneamente ritenuto ripetibili lesomme, in contrasto con l’interpretazione dell’art. 2033 Ncu.mce.r oe re gistro generale 24647/2024Numero sezionale 3250/2026con il principio della tutela del legittimo affidamenNtuome rod dei ral ccolta generale 24074/2026dipendente pubblico percipiente alla definitività dell’attribuzionDeat a pubblicazione 27/07/2026in rapporto agli artt. 11 e 117 Cost. e in relazione all’art. 1 delProtocollo 1 alla CEDU.7. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso,rappresentando che la Cassazione con recenti sentenze nn.1258/2026, 3102/2026, 3105/2026, 4081/2026,4082/2026,4084/2026 e 4229/2026 all’esito di udienza pubblica haaffermato in principio secondo cui in tema di trattamento di fineservizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici, l'art.13 della l. n. 70 del 1975 individua tassativamente gliemolumenti computabili nella base di calcolo dell'indennità dianzianità, escludendo gli onorari professionali e le ulteriori vociretributive non espressamente contemplate, senza possibilità dideroghe convenzionali o amministrative, ancorché piùfavorevoli al dipendente. Conseguentemente, le sommeeventualmente corrisposte in eccedenza sono ripetibili ai sensidell'art. 2033 c.c., nel rispetto dei principi di buona fede ecorrettezza nell'esercizio della pretesa restitutoria.8. Ha, dunque, motivato la rinuncia per il successivoconsolidamento della giurisprudenza di legittimitàsuccessivamente alla proposizione del ricorso anche ai fini dellarichiesta di compensazione delle spese di lite.9. Non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia.9.1 La suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai finidell’estinzione del giudizio.9.2 La rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non hacarattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazionedella controparte per essere produttivo di effetti processuali(Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 200Nu9m,e rno r.e gistro generale 24647/2024Numero sezionale 3250/202621894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraioNu m2e0ro1 d5i r,a ccolta generale 24074/2026n. 3971); ciò si evince anche dal quarto comma dell’art. 39D1at a pubblicazione 27/07/2026cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non èpronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderitole altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati conmandato speciale.9.3 L’accettazione della controparte rileva dunque unicamentequanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondocomma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza diaccettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione puòcondannare la parte che vi ha dato causa alle spese.10. Va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio di legittimità.11. Le ragioni rappresentate nell’atto di rinuncia ed inparticolare il sopravvenuto consolidamento della giurisprudenzadi legittimità costituiscono giusto motivo per compensare tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.12. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigettoo di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdottodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale edin quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre2015, n. 19560). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa lespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro della Corte Suprema di cassazione, il 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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