CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2545-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di CARLENTINI; - intimata - avverso la sentenza n. 3267/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02545 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Nazareth ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione della CTP di Siracusa in forza della quale l'originario ricorso contro l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Carlentini per omesso pagamento dell'IMU dovuta per gli anni 2012-2014 su una unità immobiliare destinata a casa di riposo, era stato rigettato salvo che per quanto afferente alle sanzioni (il cui importo era stato ridotto). In particolare la CTR ha ritenuto non potersi riconoscere alla contribuente la pretesa esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/92 in quanto l'immobile tassato era utilizzato come casa di riposo da un terzo, in forza di contratto di comodato, "con modalità che ostano alla applicazione della norma agevolatrice (ovvero per finalità di lucro)". La CTR giungeva a questa conclusione rilevando che, "a fronte della deduzione del Comune in ordine al pagamento della retta da parte degli ospiti, non è stata offerta alcuna prova per dimostrare che l'importo delle rette sia significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato e che comunque, gli ospiti della casa di riposo siano effettivamente tutti bisognosi e possano permanere solo fino al superamento di tale condizione di bisogno". 2. il Comune è rimasto intimato; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell'art.7 comma 1, lett. i) del citato decreto legislativo 504/1992 per avere la CTR escluso l'applicazione della esenzione malgrado che l'immobile fosse utilizzato "da altro Ente non commerciale". La ricorrente aggiunge che la CTR aveva anche errato nell'affermare che l'immobile era detenuto da un terzo in forza di comodato malgrado che il Comune avesse fatto presente che "il contratto di comodato era scaduto". Sottolinea che, già in primo grado, era emerso che il Comune aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'ICI pretesa sullo stesso immobile per il 2011 riconoscendo la sussistenza dei presupposti dell'esenzione; 2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciato, in riferimento all'art. 360. comma 1, n. 5, c.p.c. l'omesso esame del documento -atto Comune di Carlentini 21793 del 29.12.2016- già depositato in primo grado e riprodotto nel ricorso per cassazione, da cui emergerebbe che il Comune aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'esenzione; 3. la disposizione di riferimento l'art. 7, comma 1, d.lgs.504/92, riguarda "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni (già art.87 comma 1, lett c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della I. 20 maggio 1985, n. 222"; 4. i due motivi di ricorso possono essere esaminati in modo congiunto in quanto connessi; 5. è in primo luogo evidente che la denuncia di violazione di legge veicolata con il primo motivo non è fondata. Per violazione di legge di intende "l'errore in cui incorre l'interprete quando individua o dà un certo significato ad una disposizione normativa". Sul fatto che la CTR ha correttamente individuato la norma di riferimento e non ne ha travisato il significato non vi sono contestazioni; 6. per falsa applicazione si intende l'errore in cui incorre l'interprete allorché applica la norma ad una fattispecie che non è quella descritta dalla norma. La contribuente -al di là del rilievo del tutto inconferente per cui la CTR avrebbe errato nell'affermare che l'immobile de quo era detenuto da un terzo in forza di comodato malgrado che il Comune avesse fatto presente che "il contratto di comodato era scaduto"- lamenta che la CTR avrebbe negato l'applicazione dell'esenzione senza tener conto del fatto decisivo per cui la sussistenza del presupposto applicativo della norma risultava dal ricordato provvedimento del Comune di Carlentini 21793/2016. La lamentela deve ritenersi infondata non potendosi dal suddetto provvedimento desumere alcunché in ordine al presupposto applicativo della esenzione pretesa per gli anni in questione -2012/2014- né quindi imputarsi alla CTR, ai sensi dell'art. :360, comma 1, n.5, c.p.c., di avere trascurato il contenuto di quel provvedimento, riferito (non a tali anni ma) all'anno 2011 e con cui il Comune ha rinunciato a pretendere dalla odierna ricorrente l'ICI in considerazione di "difficoltà economiche" che avevano impedito alla "[OSCURATO:PERSONA]", comodataria dell'immobile in forza di contratto annuale stipulato nel 2010, di proseguire "l'Attività assistenziale"; ìk4Apuk,te il. il primo e il secondo motivo di ricorso sono ozglizrati e devono essere rigettati; . con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art. 52 del d.lgs. 546/92. [OSCURATO:PERSONA] ha scritto che "nel corso del procedimento è stato accolta l'istanza di sospensione degli effetti della a sentenza di primo grado. Ad avviso del Collegio l'efficacia di tale provvedimento non è destinata ad essere travolta e superata dalla sentenza di secondo grado. ... Al fine di evitare incertezze, in assenza di disposizione testuale che preveda la fattispecie, è pertanto opportuno revocare espressamente l'inibitoria concessa ivi comprese le spese dell'incidente cautelare". Sostiene la ricorrente che, in questo modo, la CTR avrebbe fatto rivivere l'atto impositivo "parzialmente annullato" in primo grado, "nella sua interezza" con effetti anche sulle spese processuali. il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Ai sensi dell'art.52, comma 2, d.lgs. 546/92, "L'appellante può' chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può' derivargli un danno grave e irreparabile". Il provvedimento di revoca della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, accedendo ad un provvedimento -quello di sospensione- di natura cautelare e come tale destinato a rimanere assorbito o ad essere travolto dalla decisione finale, è oggettivamente, in sé inidoneo a produrre effetti diversi e ulteriori rispetto a quelli della decisione finale; 10. il ricorso deve essere rigettato. 11. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il Comune è rimasto intimato. PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto