CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15918/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 luglio 1962 Parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 giugno 1962 avverso la sentenza resa il 29 giugno 2023 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino il 12 gennaio 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] icondannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale di 200.000 C al cui pagamento veniva subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale; la Corte di merito ha dichiarato prescritti i reati commessi sino al 30 giugno 2015 e ha assolto l'imputata dalle condotte a lei successivamente ascritte, dall'I. luglio 2015 al giugno 2016, per insussistenza del fatto revocando integralmente le statuizioni civili. La Corte di appello ha frazionato il comportamento dell'imputata in due fasi: la prima che intercorre dal 2010 al 30 giugno 2015 e la seconda che va dall'I. luglio 2015 a settembre 2016 e ha sostenuto che le dazioni di denaro si sarebbero verificate soltanto sino a giugno 2015, mentre per il periodo successivo la Leopizzi, pur avendo posto in essere artifizi e raggiri per evitare di restituire il dovuto, non avrebbe più ricevuto denaro. Ne consegue che il reato di truffa si era già consumato al 30 giugno 2015 e sarebbe già prescritto a far data dal dicembre 2022, in epoca antecedente alla sentenza di primo grado. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel processo, deducendo: 2.1 Violazione di legge poiché la Corte di appello ha offerto un'erronea ricostruzione della vicenda in quanto dagli atti, e in particolare dalla querela del Castronovo, emerge che vi sarebbero stati ulteriori richieste e dazioni di danaro successive al giugno 2015. Dall'esposto e dalla documentazione allegata grgogrejec-che è stata effettuata una serie di prelievi in contanti dal giugno 2015,che corroborano le dichiarazioni rilasciate al riguardo dalla persona offesa. La Corte invece non ha tenuto conto del tenore dell'esposto proveniente dalla persona offesa, pienamente utilizzabile per la scelta del rito abbreviato. Il ricorrente osserva che la condotta ha dato luogo a una serie continuativa di dazioni di denaro in un lungo arco temporale in quanto l'imputata ha generato nel Castronovo un rapporto di dipendenza che lo spingeva a consegnarle somme di denaro. 2.2 Vizio di motivazione con riferimento all'assoluzione dell'imputata poiché la motivazione appare carente e contraddittoria. 2.3 Con memoria il difensore ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché formula censure generiche e non consentite in sede di legittimità. Giova premettere che nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione. (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019 Ud. (dep. 03/07/2019 ) Rv. 275953 - 01) Nel caso in esame il ricorrente di fatto appunta le sue censure sulla pronunzia assolutoria, osservando che la Corte ha trascurato di considerare altri versamenti in denaro contante che la persona offesa avrebbe effettuato in epoca successiva al giugno 2015.Al riguardo si limita a richiamare il contenuto della querela, da cui emergerebbe che oltre ai bonifici e agli assegni, Castronovo ebbe a versare alla Leopizzi in più occasioni denaro contante, e sostiene che tali dazioni sarebbero avvenute in epoca successiva al giugno 2015, anche se la persona offesa non si fece rilasciare ricevuta; così facendo formula una censura di merito non consentita poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio e , nel contempo, non si confronta con la motivazione della sentenza, che ha valorizzato proprio l'assenza di prova circa la materiale consegna alla Leopizzi dei prelievi in contanti effettuati dal Castronovo dopo il giugno 2015, non adducendo elementi specifici che possano smentire detta ricostruzione. L'assunto difensivo secondo cui la dichiarazione ricognitiva del debito, sottoscritta dalla Leopizzi e datata al 14 settembre 2016, segnerebbe la data di consumazione del reato di truffa è manifestamente infondata in quanto tale condotta non incide sull'epoca dtlla consumazione delle truffe realizzate in danno della persona offesa e coincidenti con la data dei diversi bonifici e assegni versati in favore della Leopizzi e indicati in atti. Né la condotta di truffa può essere considerata in modo unitario, perché è vero che l'imputata si faceva consegnare l'importo complessivo di 600.000 euro i ma ricorreva ad una serie reiterata di artifizi e raggiri che avevano come presupposto le difficoltà connesse all'acquisizione di una eredità, come spiegato dai giudici di merito, il che in realtà dava luogo a reiterati episodi di truffa in danno del Castronovo. La Corte ha infatti evidenziato che sebbene il presupposto delle diverse condotte fraudolente fosse analogo, la vicenda si era articolata in una pluralità di truffe reiterate che si consumavano nel momento in cui veniva consegnata la somma di denaro di volta in volta richiesta, mentre le condotte successive al giugno 2015 non erano funzionali alla consegna del denaro ma finalizzate a ritardare la restituzione delle somme percepite e la consapevolezza da parte della persona offesa della truffa subita. Allo stesso modo non è corretto prorogare la consumazione della truffa al momento in cui la persona offesa ha acquisito consapevolezza della frode, poiché tale interpretazione della fattispecie si pone in contrasto con il dettato normativo. 2. La seconda censura è del tutto aspecifica poiché il ricorrente censura la pronunzia assolutoria per i fatti successivi al luglio 2015, ma neppure espone le ragioni poste a sostegno della stessa e non indica in modo specifico circostanze idonee a smentire la ricostruzione offerta dai giudici di merito. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]