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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34122/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La Corte di appello ha, infatti, sottolineato come a circostanza, non contestata dall'imputato, che in una precedente duplice occasione, già attinto da r\( una recente condanna per evasione, il predetto fosse stato notato dai carabinieri mentre stazionava sull'uscio della propria abitazione in compagnia di altri soggetti, sia indicativa di una sostanziale sistematica insensibilità al rigoroso rispetto della misura e che, per tale motivo, debba escludersi che il fatto rivesta particolare tenuità.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte di appello ha, infatti, sottolineato come a circostanza, non contestata dall'imputato, che in una precedente duplice occasione, già attinto da r\( una recente condanna per evasione, il predetto fosse stato notato dai carabinieri mentre stazionava sull'uscio della propria abitazione in compagnia di altri soggetti, sia indicativa di una sostanziale sistematica insensibilità al rigoroso rispetto della misura e che, per tale motivo, debba escludersi che il fatto rivesta particolare tenuità. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis