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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 34402/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16729/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dalla quale sonorappresentati e difesi, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 8 febbraio 2023, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in [OSCURATO:PERSONA], n.8 -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6438/2019 depositata il 24/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. Mario e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dai ricorrenti contro la decisione con cui il commissario agli usi civici della [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta dichiarato di non avere giurisdizione in ordine alla domanda di essi [OSCURATO:PERSONA], di annullamento o disapplicazione di una pluralità di atti amministrativi la cui illegittimità veniva correlata al fatto che trattavasi di atti aventi ad oggetto beni gravati da uso pubblico;

2. dei soggetti convenuti in causa e indicati in epigrafe solo la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso.

Gli altri sono rimasti intimati;

3. i ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria; considerato che:

1. l’unico motivo di ricorso è così rubricato: “motivo attinente alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1 c.p.c.: sussistenza della giurisdizione denegata dall’impugnata sentenza.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della legge 1766/1927”.

I ricorrenti sostengono di avere agito a tutela di terreni del demanio civico nei confronti di autori atti di occupazione d’urgenza, di atti di esproprio, di atti istitutivi di “servitù di sorvolo”, di “atti di legittimazione” a carico dei medesimi terreni e che pertanto, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Appello, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la giurisdizione del commissario agli usi civici;

2. il Collegio, in relazione all'art.374 c.p.c. e all’art.360, primo comma.1, c.p.c. e alla sollevata questione digiurisdizione, rimette la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite PQM rimette la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Roma 18 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16729/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dalla quale sonorappresentati e difesi, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 8 febbraio 2023, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in [OSCURATO:PERSONA], n.8 -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6438/2019 depositata il 24/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. Mario e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dai ricorrenti contro la decisione con cui il commissario agli usi civici della [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta dichiarato di non avere giurisdizione in ordine alla domanda di essi [OSCURATO:PERSONA], di annullamento o disapplicazione di una pluralità di atti amministrativi la cui illegittimità veniva correlata al fatto che trattavasi di atti aventi ad oggetto beni gravati da uso pubblico; 2. dei soggetti convenuti in causa e indicati in epigrafe solo la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso. Gli altri sono rimasti intimati; 3. i ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria; considerato che: 1. l’unico motivo di ricorso è così rubricato: “motivo attinente alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1 c.p.c.: sussistenza della giurisdizione denegata dall’impugnata sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della legge 1766/1927”. I ricorrenti sostengono di avere agito a tutela di terreni del demanio civico nei confronti di autori atti di occupazione d’urgenza, di atti di esproprio, di atti istitutivi di “servitù di sorvolo”, di “atti di legittimazione” a carico dei medesimi terreni e che pertanto, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Appello, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la giurisdizione del commissario agli usi civici; 2. il Collegio, in relazione all'art.374 c.p.c. e all’art.360, primo comma.1, c.p.c. e alla sollevata questione digiurisdizione, rimette la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite PQM rimette la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Roma 18 dicembre 2024.