CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 39338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2018 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI FaTo—àvVig-b—à~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.