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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46834/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 1^ ottobre 2018 ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata con cui [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile del reato di agli artt. 99 cod. pen., 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere illegalmente detenuto, a fini di spaccio, n. 22 dosi singole medie di eroina, singolarmente confezionate.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo denuncia la falsa applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale, nonostante la presenza di elementi di segno positivo, richiamali dalla stessa sentenza, concesso la diminuente invocata con il gravame, senza chiarire perché i precedenti penali costituiscano elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.

4. Con il secondo motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale applicato la recidiva specifica contestata sulla base della mera constatazione dell'esistenza di precedenti penali, in palese violazione della sentenza delle Sezioni unite n. 35738/2010, che impone di argomentare sulla maggiore pericolosità derivante dalla commissione del nuovo reato e senza tenere in considerazione che il fatto è stato derubricato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, c.d. di lieve entità, il che implica una rigorosa motivazione sul punto.

5. Con il terzo motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 62 n. 4) cod. pen. ed il vizio di motivazione.

Osserva che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto l'attenuante astrattamente inconciliabile con i reati in materia di stupefacenti, ne ha giustificato il diniego sulla base di una motivazione contraddittoria, senza tenere conto della giurisprudenza di legittimità di segno contrario.

La Corte territoriale avrebbe dovuto, invece, nel valutare la meritevolezza o la non meritevolezza della diminuente, avere riguardo all'offensività ed al ridotto disvalore sociale della condotta.

Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

6. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo non può trovare accoglimento, in quanto manifestamente infondato.

Il giudice di seconda cura, infatti, motiva l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'assenza di positivi che ne giustifichino l'applicazione, dando conto della presenza dei recenti precedenti penali, di cui uno specifico, ritenendo evidentemente ininfluenti, ai fini della mitigazione della pena la giovane età dell'imputato (peraltro ventiseienne al momento della commissione del delitto) ed il suo comportamento processuale.

La decisione si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza, che non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano,.Rv. 195339).

Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696).

2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.

La Corte, invero, non si è affatto limitata a prendere atto della sussistenza di precedenti penali, al fine di applicare la recidiva contestata, chiarendo, invece, che il delitto in esame dimostra una più accentuata pericolosità del reo, in quanto di natura omogena rispetto ai reati oggetto delle precedenti condanne e commesso a breve distanza temporale dagli illeciti già giudicati (richiama i certificato del casellario con alias).

Si tratta di argomentazioni pienamente soddisfacenti l'obbligo di specifica motivazione (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 2516900), che andando oltre il fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, della gravità dei fatti e dell' arco temporale in cui questi risultano consumati, ha affrontato "il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 - dep. 10/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27041901).

D'altro canto, la valutazione circa la sussistenza degli elementi denotanti è valutazione di merito che laddove -come in questa ipotesi- sia congruamente motivata sotto il profilo logico- argomentativo si sottrae a censure in sede di legittimità.

3. Anche l'ultimo motivo è infondato.

4. Secondo il recente pronunciamento delle Sezioni unite "In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Sez.

U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279499).

L'esclusione dell'incompatibilità logica e normativa tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità, il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto, rimette, tuttavia, al giudice di merito la verifica nel caso concreto della consistenza sia dell'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.

5. La Corte territoriale, lacui decisione precede l'enunciazione del principio di compatibilità fra il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., pur richiamandosi al precedente orientamento maggioritario, superato dalle Sezioni unite, nondimeno, affrontando la questione spiega le ragioni per le quali il lucro derivante astrattamente derivante dallo spaccio della sostanza detenuta non può dirsi di speciale tenuità in relazione al valore di mercato delle dosi di eroina detenute dal ricorrente.

Si tratta di una valutazione di merito, che, in quanto congruamente giustificata non può formare oggetto del sindacato di questo giudice di legittimità.

6. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 1^ ottobre 2018 ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata con cui [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile del reato di agli artt. 99 cod. pen., 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere illegalmente detenuto, a fini di spaccio, n. 22 dosi singole medie di eroina, singolarmente confezionate. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo denuncia la falsa applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale, nonostante la presenza di elementi di segno positivo, richiamali dalla stessa sentenza, concesso la diminuente invocata con il gravame, senza chiarire perché i precedenti penali costituiscano elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche. 4. Con il secondo motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale applicato la recidiva specifica contestata sulla base della mera constatazione dell'esistenza di precedenti penali, in palese violazione della sentenza delle Sezioni unite n. 35738/2010, che impone di argomentare sulla maggiore pericolosità derivante dalla commissione del nuovo reato e senza tenere in considerazione che il fatto è stato derubricato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, c.d. di lieve entità, il che implica una rigorosa motivazione sul punto. 5. Con il terzo motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 62 n. 4) cod. pen. ed il vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto l'attenuante astrattamente inconciliabile con i reati in materia di stupefacenti, ne ha giustificato il diniego sulla base di una motivazione contraddittoria, senza tenere conto della giurisprudenza di legittimità di segno contrario. La Corte territoriale avrebbe dovuto, invece, nel valutare la meritevolezza o la non meritevolezza della diminuente, avere riguardo all'offensività ed al ridotto disvalore sociale della condotta. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 6. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non può trovare accoglimento, in quanto manifestamente infondato. Il giudice di seconda cura, infatti, motiva l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'assenza di positivi che ne giustifichino l'applicazione, dando conto della presenza dei recenti precedenti penali, di cui uno specifico, ritenendo evidentemente ininfluenti, ai fini della mitigazione della pena la giovane età dell'imputato (peraltro ventiseienne al momento della commissione del delitto) ed il suo comportamento processuale. La decisione si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza, che non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano,.Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696). 2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte, invero, non si è affatto limitata a prendere atto della sussistenza di precedenti penali, al fine di applicare la recidiva contestata, chiarendo, invece, che il delitto in esame dimostra una più accentuata pericolosità del reo, in quanto di natura omogena rispetto ai reati oggetto delle precedenti condanne e commesso a breve distanza temporale dagli illeciti già giudicati (richiama i certificato del casellario con alias). Si tratta di argomentazioni pienamente soddisfacenti l'obbligo di specifica motivazione (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 2516900), che andando oltre il fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, della gravità dei fatti e dell' arco temporale in cui questi risultano consumati, ha affrontato "il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 - dep. 10/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27041901). D'altro canto, la valutazione circa la sussistenza degli elementi denotanti è valutazione di merito che laddove -come in questa ipotesi- sia congruamente motivata sotto il profilo logico- argomentativo si sottrae a censure in sede di legittimità. 3. Anche l'ultimo motivo è infondato. 4. Secondo il recente pronunciamento delle Sezioni unite "In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279499). L'esclusione dell'incompatibilità logica e normativa tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità, il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto, rimette, tuttavia, al giudice di merito la verifica nel caso concreto della consistenza sia dell'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. 5. La Corte territoriale, lacui decisione precede l'enunciazione del principio di compatibilità fra il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., pur richiamandosi al precedente orientamento maggioritario, superato dalle Sezioni unite, nondimeno, affrontando la questione spiega le ragioni per le quali il lucro derivante astrattamente derivante dallo spaccio della sostanza detenuta non può dirsi di speciale tenuità in relazione al valore di mercato delle dosi di eroina detenute dal ricorrente. Si tratta di una valutazione di merito, che, in quanto congruamente giustificata non può formare oggetto del sindacato di questo giudice di legittimità. 6. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e es
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