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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 33/1969

ECLI:IT:COST:1969:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un giudizio penale avanti al pretore di Camerino contro [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare alla Cassa edile di [OSCURATO:PERSONA] le percentuali prescritte dai contratti collettivi resi efficaci erga omnes è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di [OSCURATO:PERSONA], il quale determina la misura del contributo che deve essere versato alla Cassa edile a norma dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale.

Nell'ordinanza si ricorda come la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale art. 62 con la sentenza n. 129 del 1963 e come essa abbia altresì affermato la necessità che gli accordi provinciali integrativi del contratto nazionale vengano sottoposti al suo giudizio, avendo essi autonomia normativa ed essendo preclusa all'interprete ordinario la possibilità di ricorrere a criteri di analogia e conseguenzialità.

In considerazione di ciò, il pretore ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 203 del 10 agosto 1968.

Nessuno si è costituito nel giudizio così promosso. : La questione proposta con l'ordinanza del pretore di Camerino riguarda una norma integrativa di quella dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso efficace erga omnes con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 129 del 1963.

Quanto fu allora detto per dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, vale anche in relazione alla norma oggi impugnata che stabilisce i criteri per la traduzione in una somma determinata di denaro di tali obblighi.

La pronuncia allora adottata va conseguentemente estesa anche a questa diversa disposizione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di

[OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un giudizio penale avanti al pretore di Camerino contro [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare alla Cassa edile di [OSCURATO:PERSONA] le percentuali prescritte dai contratti collettivi resi efficaci erga omnes è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di [OSCURATO:PERSONA], il quale determina la misura del contributo che deve essere versato alla Cassa edile a norma dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale. Nell'ordinanza si ricorda come la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale art. 62 con la sentenza n. 129 del 1963 e come essa abbia altresì affermato la necessità che gli accordi provinciali integrativi del contratto nazionale vengano sottoposti al suo giudizio, avendo essi autonomia normativa ed essendo preclusa all'interprete ordinario la possibilità di ricorrere a criteri di analogia e conseguenzialità. In considerazione di ciò, il pretore ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuno si è costituito nel giudizio così promosso. : La questione proposta con l'ordinanza del pretore di Camerino riguarda una norma integrativa di quella dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso efficace erga omnes con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 129 del 1963. Quanto fu allora detto per dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, vale anche in relazione alla norma oggi impugnata che stabilisce i criteri per la traduzione in una somma determinata di denaro di tali obblighi. La pronuncia allora adottata va conseguentemente estesa anche a questa diversa disposizione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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