Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 33/1969
ECLI:IT:COST:1969:33
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un giudizio penale avanti al pretore di Camerino
contro [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare alla
Cassa edile di [OSCURATO:PERSONA] le percentuali prescritte dai contratti
collettivi resi efficaci erga omnes è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes
l'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959,
da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie
edilizia e affini della provincia di [OSCURATO:PERSONA], il quale determina la
misura del contributo che deve essere versato alla Cassa edile a norma
dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale.
Nell'ordinanza si ricorda come la Corte costituzionale abbia
dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale art. 62 con la
sentenza n. 129 del 1963 e come essa abbia altresì affermato la
necessità che gli accordi provinciali integrativi del contratto
nazionale vengano sottoposti al suo giudizio, avendo essi autonomia
normativa ed essendo preclusa all'interprete ordinario la possibilità
di ricorrere a criteri di analogia e conseguenzialità.
In considerazione di ciò, il pretore ha disposto la sospensione
del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuno
si è costituito nel giudizio così promosso.
:
La questione proposta con l'ordinanza del pretore di Camerino
riguarda una norma integrativa di quella dell'art. 62 del contratto
collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso efficace erga omnes con
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, già
dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 129 del
1963.
Quanto fu allora detto per dimostrare come le disposizioni degli
accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli
addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle casse
edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è
stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
luglio 1959, n. 741, vale anche in relazione alla norma oggi impugnata
che stabilisce i criteri per la traduzione in una somma determinata di
denaro di tali obblighi.
La pronuncia allora adottata va conseguentemente estesa anche a
questa diversa disposizione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella
parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto
collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti
dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di
[OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
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