CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Milano confermava la condanna del Minopoli per i reati previsti dagli artt. 474, comma 2, e 648 cod. pen. Si contestava al Minopoli di avere detenuto per la vendita fascette per partecipare a concerti contraffatte. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 526 cod. proc. pen): contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, ed a quanto certificato nel verbale d'udienza del 4 febbraio 2019, la difesa non avrebbe prestato il consenso all'acquisizione della consulenza di parte che attestava la prova della registrazione del marchio "3- AX e Fedez" presupposto della contraffazione contestata; peraltro il difensore del ricorrente il 4 Febbraio 2019 aveva aderito all'astensione delle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], sicché preso atto di tale adesione il Tribunale non avrebbe potuto compiere nessuna attività processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La denunciata violazione integra, al più, una nullità generale a regime intermedia, sottoposta al regime di decadenze previsto dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen. La stessa, essendosi verificata alla presenza del difensore del ricorrente, avrebbe dovuto essere eccepita subito, o, al più, tenuto conto dell'astensione all'udienza successiva. Non essendo stata sollevata la relativa eccezione, la denunciata lesione del diritto di difesa deve ritenersi sanata. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 202