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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 31215/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 24-26 gennaio 2023 ha confermato integralmente l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catania il 28 novembre 2022 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere (anche) a [OSCURATO:PERSONA], indagato per la violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (rispettivamente, capo n. 4, da gennaio 2021 in permanenza, e capo n. 5, nell'anno 2021).

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1. Il ricorrente con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento al capo n. 5) della rubrica e, nel contempo, motivazione mancante ed illogica.

L'ordinanza impugnata ometterebbe di confrontarsi con la richiesta difensiva di cui al punto I) della memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in via subordinata, chiedeva di accertare la tipologia della droga di cui al capo n. 5) dell'editto e, in caso di mancata precisa individuazione della sostanza, in ossequio al canone compendiato nel brocardo in dubio pro reo, espresso in più sentenze di legittimità, di riqualificare il fatto in violazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Ebbene, alle pp. 1-2 dell'ordinanza impugnata si dà atto che l'associazione gestiva cocaina e anche hashish ma non si offrirebbe risposta alla questione posta dalla Difesa; inoltre, con riferimento ai viaggi dei giorni del 21 e del 23 maggio 2021, le censure difensive vengono superate facendo riferimento alla cocaina ma la relativa motivazione sarebbe priva della necessaria base logico- giuridica.

2.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e difetto di motivazione, quanto al ruolo del ricorrente di partecipe all'associazione protesa al narcotraffico contestata al capo n. 4) dell'editto.

La motivazione in ordine alla contestazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 che si rinviene alla p. 5 dell'ordinanza impugnata non si confronterebbe con quelle che sarebbero, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], le effettive emergenze istruttorie.

L'ordinanza sarebbe viziata da travisamento sia per avere trascurato la circostanza dell'assenza di strumenti tecnologici in capo al ricorrente sia per non avere minimamente preso in considerazione, nemmeno per escluderla, l'ipotesi di trovarsi in presenza di un concorso di persone nella violazione della normativa sugli stupefacenti.

Al riguardo, sarebbe stato doveroso verificare se e quali fossero le effettive conoscenze di [OSCURATO:PERSONA], che in occasione di quasi tutti i viaggi (fanno eccezione quelli di fine maggio ed inizi giugno) rimaneva in auto e che nei quattro viaggi tra fine maggio ed inizio giugno non usava alcun dispositivo mobile.

Inoltre, sarebbe errata l'affermazione che 1'11 giugno il ricorrente avrebbe consegnato 7 kg di cocaina perché, invece, dalla attenta lettura della scheda personale dello stesso (p. 19) emerge che gli investigatori avevano supposto che in quella data Marzano avrebbe ritirato denaro, non già droga.

Si richiama la distinzione tra concorso di persone nel reato e partecipazione associativa, fattispecie quest'ultima di cui non ricorrerebbero gli estremi nel caso di specie: e le considerazioni che si rinvengono al riguardo alla p. 5 dell'ordinanza impugnata sarebbero inidonee allo scopo, perché non risulta che l'indagato abbia mai usato un telefono criptato, perché lo stesso (tranne in tre episodi di giugno in cui ha agito da solo) faceva l'autista del mezzo e, dunque, sarebbe stato doveroso domandarsi se, in tale veste, si sarebbe rappresentato o meno di agire operando per conto di un'associazione avente un programma indefinito, consapevolezza che non si potrebbe trarre dalla constatazione dell'uso da parte di taluni di telefonini criptati.

2.3. Con l'ulteriore motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 274, 275, 125, comma 3, 3 309, comma 9, cod. proc. pen. e, nel contempo, di vizio motivazionale.

Avendo segnalato al Tribunale per il riesame la totale assenza di motivazione dell'ordinanza genetica in tema di esigenze cautelari, si denuncia la violazione del principio, di cui sono espressione più precedenti di legittimità, di impossibilità di integrazione di una motivazione contenutisticamente inesistente: il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe dovuto annullare l'ordinanza impugnata con riferimento alle esigenze cautelari.

2.4. Con il quarto motivo, svolto in subordine rispetto al precedente, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 274, 275 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riferimento al tema della sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento a quella del rischio di recidiva, che non sarebbe motivata o che lo sarebbe in maniera inadeguata.

La motivazione che si legge al riguardo alla p. 6 dell'ordinanza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria e trascurerebbe gli elementi offerti nella memoria difensiva depositata per il Tribunale per il riesame, quali l'incensuratezza dell'indagato, lo strettissimo arco temporale di condotte, peraltro racchiuse in un mese rispetto ad un'associazione che esisteva già da molto più tempo, ed il ruolo subalterno dell'indagato rispetto ad altri.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 28 aprile 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Anche tenendo conto del contenuto della memoria difensiva che era stata depositata nel corso dell'udienza camerale innanzi al Tribunale per il riesame e che viene richiamata da parte del ricorrente, i primi due motivi (in tema di gravità indiziaria, di qualificazione del fatto, di prova della partecipazione o meno dell'indagato alla ipotizzata associazione) si risolvono, a ben vedere, in una - non consentita in sede di legittimità - lettura alternativa che si stima preferibile rispetto a quella fatta propria dai Giudici di merito.

Ed è ben noto che «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976), che «In tema di impugnazione delle misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884) e che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460).

Nel prendere atto che la motivazione del Tribunale per il riesame in tema di gravità indiziaria appare adeguata, logica e non incongrua, si osserva che la questione che era stata posta dalla Difesa, in termini peraltro assai stringati, alla p. 3 della memoria, in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e che nel ricorso si ripropone è, a ben vedere, meramente esplorativa e non adeguatamente argomentata.

3. Il terzo ed il quarto motivo, in tema di esigenze cautelari, non tengono conto ~cerca della doppia presunzione (sia pure relativa) di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; peraltro, è appena il caso di osservare che si rinviene nel provvedimento impugnato ed in quello genetico motivazione, che risulta essere non incongrua né illogica, sulla gravità dei fatti, sulla reiterazione degli stessi da parte dell'indagato e sulla abilità, dallo stesso dimostrata, nel disattivare le microspie collocate dalla polizia giudiziaria, indice di capacità criminale. 4.Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 24-26 gennaio 2023 ha confermato integralmente l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catania il 28 novembre 2022 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere (anche) a [OSCURATO:PERSONA], indagato per la violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (rispettivamente, capo n. 4, da gennaio 2021 in permanenza, e capo n. 5, nell'anno 2021). 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Il ricorrente con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento al capo n. 5) della rubrica e, nel contempo, motivazione mancante ed illogica. L'ordinanza impugnata ometterebbe di confrontarsi con la richiesta difensiva di cui al punto I) della memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in via subordinata, chiedeva di accertare la tipologia della droga di cui al capo n. 5) dell'editto e, in caso di mancata precisa individuazione della sostanza, in ossequio al canone compendiato nel brocardo in dubio pro reo, espresso in più sentenze di legittimità, di riqualificare il fatto in violazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Ebbene, alle pp. 1-2 dell'ordinanza impugnata si dà atto che l'associazione gestiva cocaina e anche hashish ma non si offrirebbe risposta alla questione posta dalla Difesa; inoltre, con riferimento ai viaggi dei giorni del 21 e del 23 maggio 2021, le censure difensive vengono superate facendo riferimento alla cocaina ma la relativa motivazione sarebbe priva della necessaria base logico- giuridica. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e difetto di motivazione, quanto al ruolo del ricorrente di partecipe all'associazione protesa al narcotraffico contestata al capo n. 4) dell'editto. La motivazione in ordine alla contestazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 che si rinviene alla p. 5 dell'ordinanza impugnata non si confronterebbe con quelle che sarebbero, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], le effettive emergenze istruttorie. L'ordinanza sarebbe viziata da travisamento sia per avere trascurato la circostanza dell'assenza di strumenti tecnologici in capo al ricorrente sia per non avere minimamente preso in considerazione, nemmeno per escluderla, l'ipotesi di trovarsi in presenza di un concorso di persone nella violazione della normativa sugli stupefacenti. Al riguardo, sarebbe stato doveroso verificare se e quali fossero le effettive conoscenze di [OSCURATO:PERSONA], che in occasione di quasi tutti i viaggi (fanno eccezione quelli di fine maggio ed inizi giugno) rimaneva in auto e che nei quattro viaggi tra fine maggio ed inizio giugno non usava alcun dispositivo mobile. Inoltre, sarebbe errata l'affermazione che 1'11 giugno il ricorrente avrebbe consegnato 7 kg di cocaina perché, invece, dalla attenta lettura della scheda personale dello stesso (p. 19) emerge che gli investigatori avevano supposto che in quella data Marzano avrebbe ritirato denaro, non già droga. Si richiama la distinzione tra concorso di persone nel reato e partecipazione associativa, fattispecie quest'ultima di cui non ricorrerebbero gli estremi nel caso di specie: e le considerazioni che si rinvengono al riguardo alla p. 5 dell'ordinanza impugnata sarebbero inidonee allo scopo, perché non risulta che l'indagato abbia mai usato un telefono criptato, perché lo stesso (tranne in tre episodi di giugno in cui ha agito da solo) faceva l'autista del mezzo e, dunque, sarebbe stato doveroso domandarsi se, in tale veste, si sarebbe rappresentato o meno di agire operando per conto di un'associazione avente un programma indefinito, consapevolezza che non si potrebbe trarre dalla constatazione dell'uso da parte di taluni di telefonini criptati. 2.3. Con l'ulteriore motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 274, 275, 125, comma 3, 3 309, comma 9, cod. proc. pen. e, nel contempo, di vizio motivazionale. Avendo segnalato al Tribunale per il riesame la totale assenza di motivazione dell'ordinanza genetica in tema di esigenze cautelari, si denuncia la violazione del principio, di cui sono espressione più precedenti di legittimità, di impossibilità di integrazione di una motivazione contenutisticamente inesistente: il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe dovuto annullare l'ordinanza impugnata con riferimento alle esigenze cautelari. 2.4. Con il quarto motivo, svolto in subordine rispetto al precedente, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 274, 275 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riferimento al tema della sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento a quella del rischio di recidiva, che non sarebbe motivata o che lo sarebbe in maniera inadeguata. La motivazione che si legge al riguardo alla p. 6 dell'ordinanza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria e trascurerebbe gli elementi offerti nella memoria difensiva depositata per il Tribunale per il riesame, quali l'incensuratezza dell'indagato, lo strettissimo arco temporale di condotte, peraltro racchiuse in un mese rispetto ad un'associazione che esisteva già da molto più tempo, ed il ruolo subalterno dell'indagato rispetto ad altri. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 28 aprile 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Anche tenendo conto del contenuto della memoria difensiva che era stata depositata nel corso dell'udienza camerale innanzi al Tribunale per il riesame e che viene richiamata da parte del ricorrente, i primi due motivi (in tema di gravità indiziaria, di qualificazione del fatto, di prova della partecipazione o meno dell'indagato alla ipotizzata associazione) si risolvono, a ben vedere, in una - non consentita in sede di legittimità - lettura alternativa che si stima preferibile rispetto a quella fatta propria dai Giudici di merito. Ed è ben noto che «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976), che «In tema di impugnazione delle misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884) e che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Nel prendere atto che la motivazione del Tribunale per il riesame in tema di gravità indiziaria appare adeguata, logica e non incongrua, si osserva che la questione che era stata posta dalla Difesa, in termini peraltro assai stringati, alla p. 3 della memoria, in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e che nel ricorso si ripropone è, a ben vedere, meramente esplorativa e non adeguatamente argomentata. 3. Il terzo ed il quarto motivo, in tema di esigenze cautelari, non tengono conto ~cerca della doppia presunzione (sia pure relativa) di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; peraltro, è appena il caso di osservare che si rinviene nel provvedimento impugnato ed in quello genetico motivazione, che risulta essere non incongrua né illogica, sulla gravità dei fatti, sulla reiterazione degli stessi da parte dell'indagato e sulla abilità, dallo stesso dimostrata, nel disattivare le microspie collocate dalla polizia giudiziaria, indice di capacità criminale. 4.Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda al
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