CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni rassegnate dal difensore con richiesta di liquidazione delle spese in favore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che ben possono essere trattati congiuntamente attenendo a profili di responsabilità, sono manifestamente infondati ma, prima ancora, articolati in termini non consentiti in questa sede perché sollecitano valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); rilevato che con il primo motivo la difesa deduce una serie di considerazioni attinenti la attendibilità della persona offesa e dei testi che, lungi dall'evidenziare dei profili di legittimità, ovvero vizi concernenti il percorso logico della valutazione operata dal giudice di merito, si risolvono invero nel prospettare alla Corte una diversa lettura ed una diversa ponderazione della loro portata, alla luce di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all'evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; ritenuto che, infatti, con il secondo motivo la difesa prospetta il vizio di violazione di legge denunziano la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice ma, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, contesta il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, invece, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello correttamente osservato che, al di là del riferimento operato al comma primo dell'art. 628 cod. pen., il capo di imputazione descrive una condotta che certamente riconducibile al paradigma delineato dal secondo comma della predetta disposizione e che pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa è nemmeno astrattamente prospettabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis