CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 09172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari, emessa in data 14/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/10/2025 il Tribunale di Barl in funzione di tribunale del riesame ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani emessa in data 03/02/2025 di rigetto della richiesta di revoca, e in subordine di sostituzione, della misura cautelare della custodia in carcere, con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravat& commessa il 12 settembre 2024.2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. ben. per omissione ed illogicità con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione; in particolare, la difesa osserva che l'ammissione dell'addebito da parte dell'indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, avrebbe fatto venire meno le esigenze cautelari poste alla base della misura in atto del pericolo di inquinamento probatorio unitamente a quello di reiterazione, e lamenta che, pur essendo l'istanza di revoca/sostituzione basata soltanto sul mutamento del quadro cautelare, l'ordinanza impugnata ha ribadito la persistenza del grave quadro indiziario e ha rigettato la richiesta motivando sull'irrilevanza sia del decorso del tempo, in quanto inidoneo di per sé ad incidere sul mutamento del quadro cautelare, sia dell'attuale stato detentivo del [OSCURATO:PERSONA] per espiazione pena, pur a fronte della documentazione allegata dalla difesa (alla richiesta di sostituzione della misura e all'appello ex art. 310 cod. proc. pen.) attestante il fine pena a febbraio 2027, unitamente al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bari, che escludeva la concessione di misure alternative alla detenzione. 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Va ricordato preliminarmente che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il tribunale deve limitarsi a controllare che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari; ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6 , n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292; conf. Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015 Rv. 265569). Pertanto, il provvedimento del Tribunale del riesame si inserisce nel limitato contesto giuridico del controllo sulla sopravvenienza di elementi che, unitamente a quelli già acquisiti e complessivamente valutati, possano incidere, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., sulla persistenza e sull'intensità delle esigenze cautelari già ritenute in sede di applicazione della misura, non essendo intaccata dal ricorso la questione della persistenza della gravità indiziaria. Nell'ambito di tale perimetro cognitivo, la rivalutazione che compete al Tribunale distrettuale - limitatamente al tema devoluto - va svolta alla luce dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, che operano come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento della scelta e dell'adozione del provvedimento coercitivo, sia per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale ( Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 Cc., dep. 22/04/2011, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 249324; conf. Sez. 2 -, n. 10383 del 18/02/2022 Rv. 282758).1.2. Il Tribunale del riesame di Bari ha fatto buon governo di tali principi escludendo, con argomentazioni esaustive, non illogiche e non apparenti, che i singoli elementi sopravvenuti, prospettati dall'appellante, avessero una decisiva valenza tale da incidere significativamente sul quadro cautelare che ha determinato l'applicazione della misura in atto della custodia cautelare in carcere (p. 1 ordinanza). Il provvedimento impugnato, invero, non presenta carenze motivazionali, evidenziando che, dovendo prendere in considerazione esclusivamente gli elementi di novità nell'appello cautelare proposto, la misura in atto appare l'unica adeguata a contenere gli impulsi criminali dell'indagato (ad oggi imputato), tenuto conto dei seguenti elementi: "l'oggettiva gravità degli addebiti", da rapportarsi con i numerosi precedenti a carico dell'indagato "dal 1993 senza soluzione di continuità sino a epoca estremamente prossima", che delineano una "una pericolosità allarmante del prevenuto"; l'irrilevanza del tempo trascorso dall'applicazione della misura, quale elemento di per sé neutro ai fini dell'attenuavano le esigenze cautelari; l'irrilevanza dello stato di detenzione per altra causa. Deve ribadirsi il principio secondo cui l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione, pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020 Rv. 278866 - 01; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017 Rv. 271119). In considerazione del secondo degli elementi di novità indicati dalla difesa, relativo allo stato detentivo del ricorrente, va ribadito che "Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà" (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 12/01/2022, Rv. 282416 - 01). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Mandaditthcelieria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]