Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16646/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOdato avviso alle parti3 -udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9')1 Ritenuto che il ricorso presenta una duplice causa di inammissibilità.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. ed è proposto nei confronti di una sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. per motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della mìsura dì sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente lamenta una pena troppo alta e la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 85 bis (art. 240 bis cp) d.P.R. 309/90, senza ulteriori allegazioni sicchè il motivo appare generico.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOdato avviso alle parti3 -udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9')1 Ritenuto che il ricorso presenta una duplice causa di inammissibilità. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. ed è proposto nei confronti di una sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. per motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della mìsura dì sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente lamenta una pena troppo alta e la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 85 bis (art. 240 bis cp) d.P.R. 309/90, senza ulteriori allegazioni sicchè il motivo appare generico. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16646/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris