CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 47022/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 maggio 2021 il Tribunale di Perugia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del decreto del 1. aprile 2021 del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, in forza del quale era stato disposto sequestro preventivo, diretto e per equivalente per un ammontare di euro 8.001.364,38, nei confronti del Ricci, indagato per i reati di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché 81, 48 e 479 cod. pen.. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione su un articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata dedotta la mancanza di motivazione circa la documentazione prodotta, relativa alla circostanza che l'attività di cd. nazionalizzazione delle autovetture rientrava tra le competenze delle società erroneamente ritenute cartiere. Del pari, non era stato valutato il diverso materiale documentale dal quale doveva evincersi la responsabilità delle sole presunte cartiere circa la falsificazione delle fatture del fornitore tedesco delle autovetture. In terzo luogo era censurata la carenza di argomentazioni relativamente alla pretesa consapevolezza del Ricci e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato pagamento dell'Iva da parte delle società ritenute cartiere, laddove non era stata presa in considerazione l'entità del prezzo di acquisto dei veicoli, parametro fondamentale cui ricollegare la sproporzione e quindi l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha dimesso note di conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 5. I ricorsi, tardivamente proposti, sono inammissibili. 5.1. In proposito, infatti, i ricorsi risultano presentati in data 28 giugno 2021. Dall'esame del fascicolo, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, si evince che l'ordinanza impugnata era stata depositata e comunicata in data 8 giugno 2021. 5.2. Ciò posto, va ricordato che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (cfr. ad es. Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190). 5.2.1. Al momento della proposizione dell'impugnazione, pertanto, era lo già decorsi invece venti giorni dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale di Perugia.6. La tardività dell'impugnazione non può quindi che comportare l'inammissibilità dei ricorsi. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemenei per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico di ciascuna parte ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10/11/