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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 32604/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5322/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GELA n.44/2022 depositata il 28/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., mentre non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste le controparti intimate; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 22/11/2023 Il Presidente di Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5322/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GELA n.44/2022 depositata il 28/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., mentre non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste le controparti intimate; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 22/11/2023 Il Presidente di Sezio
Decreto Cassazione n. 32604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris