CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], cheha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroASSESSORATO al TURISMO, COMUNICAZIONI e TRASPORTI della REGIONESICILIANA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona dell’Assessore pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici inRoma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026INTESA [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (incorporante MediocreditoData pubblicazione 30/06/2026Italiano s.p.a.), in persona del procuratore speciale dottor [OSCURATO:PERSONA],giusta procura per notar Marchetti del 14.4.2021, elettivamente domiciliata inRoma, alla via di Ripetta, n. 142, presso lo studio dell’avvocato professorGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alcontroricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 677/2021 della Corte d’appello di Catania,udita la relazione nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. L’Assessorato al Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilianaassegnava alla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, che ne aveva fatto istanza, uncontributo ai fini della realizzazione di un complesso alberghiero in Siracusa.2. Nel maggio del 2008 l’Assessorato decretava la revoca del contributo.Assumeva che le fatture allegate nel 2005 dalla [OSCURATO:SOCIETA] esponevano costi peracconti versati alle imprese costruttrici e non anche per lavori già eseguiti (cfr.ricorso, pag. 5).3. [OSCURATO:PERSONA] citava l’Assessorato regionale ed il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,deputato all’erogazione, a comparire dinanzi al Tribunale di Catania.Chiedeva accertarsi e darsi atto del suo diritto al contributo sia per la partegià erogata sia per la parte ancora da erogare.Resisteva l’Assessorato regionale.Resisteva il [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 3727/2017 il tribunale accoglieva la domanda.Numero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Data pubblicazione 30/06/20265. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Proponeva appello incidentale l’Assessorato regionale.Resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]; proponeva a sua volta appello incidentale.6. Con sentenza n. 677 dei 15/29.3.2022 la Corte di Catania in totale riformadella gravata sentenza, in accoglimento dell’appello principale e dell’appelloincidentale dell’Assessorato, rigettava le domande proposte in primo grado dallaseconde cure.Evidenziava la Corte di Catania che dalle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:SOCIETA] indata 28.1.2005 ed in data 5.12.2005, finalizzate peraltro alla erogazione dellaquota di finanziamento intermedio, emergeva che “a fronte di acconti per lavoriedili pagati ad [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. di € 4.240.000 + IVA eranostati eseguiti lavori per € 430.379,20” (così sentenza d’appello, pag. 11).Evidenziava dunque che, “a fronte di acconti su lavori di € 4.240.000,00 +IVA (…), alla data della richiesta di erogazione della quota di finanziamentointermedia erano stati eseguiti lavori di importo leggermente superiore al 10%”(così sentenza d’appello, pag. 13).Evidenziava ulteriormente che il meccanismo di erogazione delle quote difinanziamento successive alla prima prevedeva che “le stesse fossero pagate per stato di avanzamento ”, sicché appariva “evidente la falsità delledichiarazioni rese dall’appellata atteso che, certamente, alla data in cui le duedichiarazioni [erano] state rese, le opere non erano state realizzate se non inmisura minima rispetto agli acconti pagati” (così sentenza d’appello, pag. 13).Evidenziava pertanto che condivisibilmente il Mediocredito e l’Assessoratoavevano addotto che le condotte poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] valessero aintegrare gli estremi delle “gravi inadempienze” atte a giustificare, ai sensiNumero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026dell’art. 5 del decreto di concessione in data 13.11.2002, la revoca delData pubblicazione 30/06/2026finanziamento (cfr. sentenza d’appello, pag. 14).Evidenziava al contempo che non vi era margine per qualificare in termini discarsa gravità, siccome i lavori erano stati comunque ultimati, le condotteascritte all’appellata (cfr. sentenza d’appello, pagg. 14 – 15).Evidenziava invero che non vi era stato il collaudo definitivo dell’opera (cfr.sentenza d’appello, pag. 15).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale inconcordato; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogniconseguente statuizione.L’Assessorato al Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilianaha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delpari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsiil ricorso con il favore delle spese.8. La ricorrente ha depositato memoria.Parimenti hanno depositato memoria sia l’Assessorato regionale sia IntesaSanPaolo.CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 75 legge Regione Siciliana 23.12.2000,n. 32, e dell’art. 1362 cod. civ.; conseguentemente l’erronea applicazionedell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000.Premette che alla stregua della circolare n. 1 del 17.5.2001 la primaerogazione ben poteva essere richiesta a titolo di “anticipazione” e l’Numero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Data pubblicazione 30/06/2026“anticipazione” non era “collegata ad alcun avanzamento di lavori realizzati” (cfr.ricorso, pagg. 17 - 18).Indi deduce che ha errato la corte ad opinare per la falsità delle dichiarazioni.Deduce segnatamente che la Corte di Catania non ha considerato che ilcontributo fosse da erogare “a titolo di anticipazione” e che “le fatture allegatedalla ricorrente per la prima erogazione portano sempre la dizione Acconto sucontratto ” (così ricorso, pag. 18).Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha considerato che ladestinazione effettiva degli acconti ovvero delle anticipazioni alla realizzazionedell’opera doveva “essere accertata prima del pagamento dell’ultima quota,pena la corrispondente riduzione del finanziamento” (così ricorso, pag. 18).Deduce dunque che, “essendo previsto il pagamento a titolo di anticipazione,essendo stati dichiarati dalla ricorrente i pagamenti effettuati all’impresaappaltatrice a titolo di acconto e non essendo richiesta la presenza in cantieredei beni per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto , nonpuò configurarsi alcuna falsa dichiarazione” (così ricorso, pag. 19).Deduce altresì che l’impugnato dictum è erroneo “anche laddove nonconsidera come importo finanziato € 3.267.430,00, di cui € 2.651.588,00 giàerogati, con saldo ancora da erogare di € 651.842,00” (così ricorso, pag. 19).10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1665 e 1666 cod. civ.Deduce in primo luogo che nessuna falsa dichiarazione può essere correlataal versamento degli acconti all’impresa appaltatrice (cfr. ricorso, pag. 24).Deduce del resto che il [OSCURATO:PERSONA] “aveva riconosciuto negli accontiversati all’impresa costruttrice costi sostenuti per la realizzazionedell’investimento, così consentendo l’erogazione” (così ricorso, pag. 24).Numero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Data pubblicazione 30/06/2026Deduce inoltre che tali circostanze rinvengono riscontro nella sentenza,passata in giudicato, della Commissione tributaria di Siracusa del 30.1.2012,che ha accolto il ricorso proposto da essa ricorrente “avverso un attodell’Agenzia delle Entrate di Siracusa concernente la detrazione dell’I.V.A.relativa proprio alle fatture emesse dall’impresa appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. a frontedei pagamenti in acconto per cui è causa” (così ricorso, pag. 22).Deduce in conclusione che, “da un lato, l’inerenza degli acconti allarealizzazione dell’opera è stata ritenuta anche da Mediocredito edall’Assessorato (…); [che,] dall’altro, la correttezza di tale valutazione è stataconfermata nei verbali delle visite di collaudo, che danno atto dell’esecuzionedei lavori, nella perfetta osservanza del progetto approvato” (così ricorso, pag.25).11. Si giustifica la disamina congiunta del primo motivo e del secondo motivodi ricorso; invero, le ragioni che militano per la loro inammissibilità – siccome,appunto, ambedue i motivi sono inammissibili – sono essenzialmente lemedesime.12. Per un verso, i mezzi in disamina veicolano doglianze “di merito” (cfr.,del resto, in tal senso il controricorso dell’Assessorato, pag. 3).Cosicché sovviene l’elaborazione di questa Corte.Ovvero l’insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 -03)).Numero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ovvero l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte nonpuò rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecieoperate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fattocompiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404).13. Per altro verso, i mezzi in esame non si correlano, non si confrontano inmaniera compiuta con la “ratio decidendi” di cui dapprima si è dato conto (cfr.in tal senso controricorso dell’Assessorato, pag. 3, e controricorso di IntesaSanPaolo, pag. 7. Cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la“ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.)24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952).Si è anticipato difatti che la Corte di Catania ha opinato per la falsità delledichiarazioni rese dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 28.1.2005 ed in data 5.12.2005, inquanto specificamente finalizzate alla erogazione della quota – si badi –intermedia di finanziamento.Invero, la corte d’appello ha ulteriormente puntualizzato che, “in guisaperaltro del tutto irragionevole sotto il profilo economico, l’impresa pagavaacconti esorbitati su lavori da eseguire nell’ambito del programma diinvestimenti, dichiarava che le opere erano state realizzate, ed otteneva oltreallo svincolo della polizza assicurativa (che costituisce di per sé un vantaggioeconomico senz’altro apprezzabile per l’impresa (…)) l’erogazione della quotaintermedia per stato di avanzamento mentre i lavori effettivamente realizzati(…) erano poco più del 10% di quelli coperti dagli acconti” (così sentenzad’appello, pagg. 13 – 14).Numero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Data pubblicazione 30/06/202614. Va debitamente soggiunto che, nei termini suesposti, non esplica nellaspecie alcuna valenza il giudicato che la ricorrente ha invocato, correlato allasentenza della Commissione tributaria di Siracusa del 30.1.2012.15. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 5 Trattato U.E. e dell’art. 98 Reg. (CEE)[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1083/2006 nonché del principio di proporzionalità.Deduce che la Corte di Catania è incorsa nella violazione del principio diproporzionalità (cfr. ricorso, pag. 25).Deduce segnatamente che la revoca è ingiusta e sproporzionata.Deduce invero che “solo a distanza di tre anni e mezzo dalla prima erogazionel’Assessorato ha deciso di revocare l’intero finanziamento, senza considerareche (…) la causa del finanziamento è stata rispettata, essendo stata realizzatal’opera cui l’erogazione era finalizzata, né (…) la ricorrente (…) aveva mainascosto che le fatture allegate come spese sostenute riguardavano pagamentidi acconti sui lavori” (così ricorso, pag. 27).16. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.17. Si rileva che la ragione di censura addotta con il mezzo in disamina nonrinviene puntuale riflesso nell’impugnato dictum.Sovviene perciò, da un canto, l’insegnamento per cui, ove una determinataquestione giuridica, che implichi un accertamento di fatto – è il caso di specie -non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la propone in sededi legittimità, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta testuale deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizioprecedente vi abbia provveduto (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2019, n. 2038; Cass.20.8.2015, n. 17049, secondo cui è inammissibile, per violazione del criteriodell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancataNumero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Data pubblicazione 30/06/2026pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi nonsiano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentirealla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e divalutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame deifascicoli di ufficio o di parte).Propriamente non è bastevole che la ricorrente abbia genericamente addottodi aver formulato difese in tal senso nella comparsa di costituzione e rispostainnanzi alla corte d’appello (cfr. al riguardo ricorso, pag. 26).Sovviene perciò, d’altro canto, l’insegnamento per cui, nel giudizio dilegittimità non può essere proposto nessun motivo, né di fatto né di diritto, checomporti l’allargamento della materia del contendere oppure che presuppongal’accertamento di nuovi elementi di fatto, ulteriori rispetto a quelli già dedottinelle fasi di merito (cfr. Cass. 12.8.2004, n. 15673; Cass. sez. lav. 1.7.2024, n.18018, secondo cui i motivi di ricorso devono investire questioni già compresenel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, insede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi,non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio).18. Si rileva in ogni caso che la ragione di doglianza veicolata dal motivo inesame al più si traduce nella censura della valutazione operata dalla Cortecatanese circa la gravità dell’inadempimento ascritto alla ricorrente.Cosicché, da lato, soccorre l’elaborazione di questa Corte, seppur riferita altema della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, secondo cui lavalutazione della gravità dell’inadempimento costituisce questione di fattorimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. (ord.)22.6.2020, n. 12182; Cass. 30.3.2015, n. 6401).Numero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Cosicché, dall’altro, non può che darsi atto che la valutazione pur in parte quaData pubblicazione 30/06/2026della corte distrettuale, oltre che ineccepibile “in diritto”, è congrua ed esaustiva“in fatto”, immune da qualsivoglia forma di “anomalia” rilevante alla luce dellapronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.Ulteriormente la corte territoriale ha specificato, allorché ha disatteso laricostruzione del primo giudice (il quale aveva dato rilievo alla realizzazione delprogramma di investimenti), che “l’impiego di denaro pubblico (…) presupponel’esatto rispetto delle regole previste per il suo utilizzo” (così sentenza d’appello,pag. 15).19. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 4 legge regionale [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32,dell’art. 187 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 554, e del principio dell’obbligodell’effettuazione del collaudo per le opere finanziate da enti pubblici.Deduce che l’eventuale inadempimento avrebbe “dovuto essere valutatoall’esito dei lavori eseguiti”, ossia all’esito del collaudo finale, collaudo finale chel’Assessorato non ha disposto benché i termini per l’ultimazione dell’operafossero destinati a scadere in data 30.9.2008 (cfr. ricorso, pag. 28).Deduce dunque che ha errato la Corte di Catania allorché non ha tenuto contoche l’omissione del collaudo finale “non ha consentito di verificare la consistenzadei lavori effettuati e la loro tempestività, oltre che la loro conformità alprogetto, con l’adempimento di tutte le prestazioni a carico della ricorrente”(così ricorso, pag. 29).20. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.21. Il mezzo in disamina, per un verso, non si confronta con il rilievo dellaCorte catanese – dapprima riferito in sede di disamina del terzo mezzo – checoncorre significativamente ad integrare la “ratio in parte qua decidendi”, allaNumero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Data pubblicazione 30/06/2026cui stregua l’interesse pubblico non poteva reputarsi soddisfatto(contrariamente a quanto opinato dal tribunale) dalla realizzazione delprogramma di investimenti, siccome – l’interesse pubblico - postulante in ognicaso l’esatto rispetto delle regole previste per l’impiego del denaro pubblico(rilievo motivazionale da raccordare al precedente rilievo per cui “a fronte diacconti su lavori di € 4.240.000,00 + IVA (…), alla data della richiesta dierogazione della quota di finanziamento intermedia erano stati eseguiti lavori diimporto leggermente superiore al 10%”).Il mezzo in disamina, per altro verso, si risolve in una doglianza “di merito”(cfr. in tal senso controricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 13), a censura del rilievofinale della Corte catanese secondo cui non vi era stato il collaudo definitivodell’opera e secondo cui a cinque giorni dalla scadenza del termine, prorogatoal 30.6.2008, di ultimazione, i lavori, così come emergeva dal verbale relativoalla nona visita di collaudo del 25.6.2008, erano ancora in corso né potevasupporsi che fossero stati completati nei cinque giorni successivi (cfr. sentenzad’appello, pagg. 14 – 15).22. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’ “erroneità derivatadell’impugnata sentenza in ordine al rigetto dell’appello incidentale dell’odiernaricorrente e alla condanna di questa alle spese del giudizio” (così ricorso, pag.30).Deduce che la sentenza della Corte di Catania è erronea altresì nella parte incui ha respinto, senza esaminarlo, l’appello incidentale da essa ricorrenteesperito avverso il primo dictum con riferimento alla discrasia “tra l’importocomplessivo del finanziamento riconosciuto alla ricorrente e quello indicato neldispositivo della sentenza del Tribunale” (così ricorso, pag. 30).Numero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Data pubblicazione 30/06/202623. L’inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso induce ex se allainammissibilità del quinto motivo di ricorso.Ovvero giustifica ex se sia il rigetto dell’appello incidentale della Fastaiadisposto dalla corte distrettuale in conseguenza dell’accoglimento dei gravamidell’Assessorato e del [OSCURATO:PERSONA] sia la condanna della medesima24. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presentegiudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.25. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale in concordato, a rimborsareal controricorrente, Assessorato al Turismo, Comunicazioni e Trasporti dellaRegione Siciliana, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonel complesso in euro 20.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come perlegge;condanna la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale in concordato, a rimborsarealla controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nel complesso in euro 20.200,00, di cui euro 200,00Numero registro generale 28250/2021Numero sezionale 2788/2026Numero di raccolta generale 22401/2026Data pubblicazione 30/06/2026per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 giugno 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]