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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09011/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è statadeliberata il 16 maggio 2025 dalla Corte di appello di Palermo – adita dal Procuratore generale − che ha ribaltato l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto di un’autovettura, aggravato dalla circostanza di avere agito su bene esposto alla pubblica fede.Il Tribunale di Agrigento aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenendo insufficiente la prova che l’azione del prevenuto fosse animata dal dolo della fattispecie, tenuto conto delle giustificazioni rese nel corso del dibattimento e dell’assunzione di stupefacenti, che ne avrebbero obnubilato la coscienza, sì da non fargli comprendere che stesse rubando un’autovettura.

2. L’imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza anzidettaa mezzo del proprio difensore, che ha formulato un unico motivodi seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La parte lamenta assenza dellamotivazione rafforzata che si deve in caso di ribaltamento in malam partem della pronunzia liberatoria di primo grado.

La Corte di appello –assume il ricorrente – ha rinnovato l’istruttoria dibattimentale, ma ha finito per operare u na diversa valutazione della stessa piattaforma probatoria già scrutinata dal giudice di prime cure. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

2. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il rapporto tra le due motivazioni, quella liberatoria di primo grado e quella di condanna del giudice di appello, rispetta i dettami della giurisprudenza di questa Corte in tema di overturning, primi fra tutti quelli sanciti da Sezioni Unite Mannino, secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; in termini, Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 –01; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255, in motivazione; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P, Rv. 278056; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).

Il Tribunale aveva ricostruito le circostanze che avevano condotto all’accertamento del reato, frutto di un controllo avvenuto durante la notte, in occasione di un’attività delle forze dell'ordine mirata all’individuazione di due soggetti che avevano commesso un furto di un’auto; alla vista della pattuglia della Polizia, l’imputato aveva accelerato l’andatura del veicolo condotto ed aveva reso necessario un inseguimento per fermarlo.

Una volta raggiunta l’autovettura (che in quel momento non era stata denunziata rubata, perché la proprietaria non si era ancora accorta della sottrazione), si era accertato che l’imputato era accompagnato da una donna e che il veicolo trasportava, tra l’altro, una centralina per auto e degli attrezzi atti allo scasso.

L’imputato era stato assolto con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’, perché il Giudice monocratico aveva ritenuto che difettasse il dolo della fattispecie, in quanto aveva prestato fede alla tesi difensiva offerta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio, secondo cui il furto dell’autovettura era stato frutto di un suo errore, che lo aveva indotto a scambiare la vettura della persona offesa –che quella sera gli era stata ceduta da un terzo soggetto − con quella che gli veniva normalmente messa a disposizione da una sua amica; l’errore era stato agevolato dalla circostanza che, al momento in cui aveva preso il veicolo, [OSCURATO:PERSONA] era sotto l’effetto di stupefacenti, circostanza che il Tribunale riteneva dimostrata dalla presenza di alcuni oggetti all’interno dell’autovettura e dalla «valutazione complessiva della sua fragile e instabile personalità emersa durante il suo esame».

La Corte territoriale ha dissentito rispetto alla ricostruzione del Giudice di prime cure, ritenendo dimostrativa della consapevolezza del prevenuto di aver commesso un furto la circostanza che egli, alla vista degli operanti, si fosse dato alla fuga e rimarcando la genericità della tesi difensiva circa il “prestito” dell’autovettura da parte della conoscente.

Ebbene, il Collegio reputa che tali elementi − pur avendo la Corte di merito trascurato un altro dato di rilevante significato accusatorio, ossia la presenza della centralina per auto e degli arnesi atti allo scasso nel veicolo al momento del controllo –siano comunque sufficienti a smentire adeguatamente il ragionamento del Giudice di primo grado.

Sempre muovendo dalla cornice ermeneutica sopra richiamata, infatti, deve ritenersi che il vaglio sullo spessore della motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento in malam partem risenta inevitabilmente della robustezza e della coerenza logica della prima pronunzia, nel senso che il dovere argomentativo del giudice di appello è direttamente proporzionale alla qualità e alla quantità delle argomentazioni adoperate da quello di primo grado.

Si tratta di un inevitabile corollario della necessità che la motivazione del ribaltamento dialoghi criticamente con quella di assoluzione in primo grado e che ne smentisca i passaggi salienti che avevano condotto al verdetto liberatorio.

Ciò posto, nella specie il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado, di fronte a dati eclatanti quali il ritrovamento dell’imputato in possesso dell’autovettura rubata e la fuga attuata alla vista degli operanti (a voler trascurare gli oggetti presenti nel veicolo), avesse offerto una motivazione estremamente debole per giungere all’assoluzione, consistita in una sorta di atto di fede rispetto ad una tesi difensiva emersa solo in dibattimento, del tutto vaga e non verificata.

Ne consegue che le argomentazioni della Corte di appello, che ha evidenziato i limiti della versione difensiva e della ricostruzione che aveva condotto all’assoluzione e che ha esaltato contra reumla condotta dell’imputato all’atto del controllo, sia sufficiente a sostenere l’overturning.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è statadeliberata il 16 maggio 2025 dalla Corte di appello di Palermo – adita dal Procuratore generale − che ha ribaltato l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto di un’autovettura, aggravato dalla circostanza di avere agito su bene esposto alla pubblica fede.Il Tribunale di Agrigento aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenendo insufficiente la prova che l’azione del prevenuto fosse animata dal dolo della fattispecie, tenuto conto delle giustificazioni rese nel corso del dibattimento e dell’assunzione di stupefacenti, che ne avrebbero obnubilato la coscienza, sì da non fargli comprendere che stesse rubando un’autovettura. 2. L’imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza anzidettaa mezzo del proprio difensore, che ha formulato un unico motivodi seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La parte lamenta assenza dellamotivazione rafforzata che si deve in caso di ribaltamento in malam partem della pronunzia liberatoria di primo grado. La Corte di appello –assume il ricorrente – ha rinnovato l’istruttoria dibattimentale, ma ha finito per operare u na diversa valutazione della stessa piattaforma probatoria già scrutinata dal giudice di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 2. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il rapporto tra le due motivazioni, quella liberatoria di primo grado e quella di condanna del giudice di appello, rispetta i dettami della giurisprudenza di questa Corte in tema di overturning, primi fra tutti quelli sanciti da Sezioni Unite Mannino, secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; in termini, Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 –01; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255, in motivazione; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P, Rv. 278056; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330). Il Tribunale aveva ricostruito le circostanze che avevano condotto all’accertamento del reato, frutto di un controllo avvenuto durante la notte, in occasione di un’attività delle forze dell'ordine mirata all’individuazione di due soggetti che avevano commesso un furto di un’auto; alla vista della pattuglia della Polizia, l’imputato aveva accelerato l’andatura del veicolo condotto ed aveva reso necessario un inseguimento per fermarlo. Una volta raggiunta l’autovettura (che in quel momento non era stata denunziata rubata, perché la proprietaria non si era ancora accorta della sottrazione), si era accertato che l’imputato era accompagnato da una donna e che il veicolo trasportava, tra l’altro, una centralina per auto e degli attrezzi atti allo scasso. L’imputato era stato assolto con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’, perché il Giudice monocratico aveva ritenuto che difettasse il dolo della fattispecie, in quanto aveva prestato fede alla tesi difensiva offerta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio, secondo cui il furto dell’autovettura era stato frutto di un suo errore, che lo aveva indotto a scambiare la vettura della persona offesa –che quella sera gli era stata ceduta da un terzo soggetto − con quella che gli veniva normalmente messa a disposizione da una sua amica; l’errore era stato agevolato dalla circostanza che, al momento in cui aveva preso il veicolo, [OSCURATO:PERSONA] era sotto l’effetto di stupefacenti, circostanza che il Tribunale riteneva dimostrata dalla presenza di alcuni oggetti all’interno dell’autovettura e dalla «valutazione complessiva della sua fragile e instabile personalità emersa durante il suo esame». La Corte territoriale ha dissentito rispetto alla ricostruzione del Giudice di prime cure, ritenendo dimostrativa della consapevolezza del prevenuto di aver commesso un furto la circostanza che egli, alla vista degli operanti, si fosse dato alla fuga e rimarcando la genericità della tesi difensiva circa il “prestito” dell’autovettura da parte della conoscente. Ebbene, il Collegio reputa che tali elementi − pur avendo la Corte di merito trascurato un altro dato di rilevante significato accusatorio, ossia la presenza della centralina per auto e degli arnesi atti allo scasso nel veicolo al momento del controllo –siano comunque sufficienti a smentire adeguatamente il ragionamento del Giudice di primo grado. Sempre muovendo dalla cornice ermeneutica sopra richiamata, infatti, deve ritenersi che il vaglio sullo spessore della motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento in malam partem risenta inevitabilmente della robustezza e della coerenza logica della prima pronunzia, nel senso che il dovere argomentativo del giudice di appello è direttamente proporzionale alla qualità e alla quantità delle argomentazioni adoperate da quello di primo grado. Si tratta di un inevitabile corollario della necessità che la motivazione del ribaltamento dialoghi criticamente con quella di assoluzione in primo grado e che ne smentisca i passaggi salienti che avevano condotto al verdetto liberatorio. Ciò posto, nella specie il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado, di fronte a dati eclatanti quali il ritrovamento dell’imputato in possesso dell’autovettura rubata e la fuga attuata alla vista degli operanti (a voler trascurare gli oggetti presenti nel veicolo), avesse offerto una motivazione estremamente debole per giungere all’assoluzione, consistita in una sorta di atto di fede rispetto ad una tesi difensiva emersa solo in dibattimento, del tutto vaga e non verificata. Ne consegue che le argomentazioni della Corte di appello, che ha evidenziato i limiti della versione difensiva e della ricostruzione che aveva condotto all’assoluzione e che ha esaltato contra reumla condotta dell’imputato all’atto del controllo, sia sufficiente a sostenere l’overturning. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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