CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06001/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 12 FEB, 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della P.V. Distribuzione, società avente ad oggetto l'esercizio di attività di commercio di generi alimentari, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo a somme di danaro, disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla contestazione provvisoria di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000, per aver, in concorso con altri soggetti, indicato nella dichiarazione IVA della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., relativa all'anno di imposta 2017, elementi passivi inesistenti e per aver utilizzato il credito IVA generato per compensare debiti previdenziali e assistenziali relativi a lavoratori dipendenti per oltre 270.000 euro. Si specifica che al ricorrente si contesta di essere l'amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., preposta allo svolgimento di servizi di autoambulanza e servizi sanitari, e di aver sottoscritto un "contratto di rete" con la suddetta [OSCURATO:SOCIETA] concernente la gestione in comune di supermercati, la partecipazione ad iniziative di carattere promozionale e pubblicitario, la gestione in codatorialità del personale dipendente delle imprese retiste. In virtù di tale contratto di rete, la [OSCURATO:SOCIETA]. assumeva formalmente il personale dipendente impiegato nei supermercati siti in Pantelleria, della società di cui il [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante, quale codatore di lavoro. 2.11 ricorso per cassazione è affidato a due motivi con i qualiVcontesta la ravvisabilità del fumus, non essendo egli consapevole delle operazioni effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e l'assenza di periculum in mora, avendo egli risolto ogni contratto di rete con la suddetta società. 2.1.In particolare il ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione di legge in quanto il giudice ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, senza tuttavia affrontare approfonditamente il profilo di doglianza relativo al fumus commissi delicti. Il giudice a quo attribuisce, erroneamente, all'indagato la qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. Tuttavia, le società hanno soltanto aderito ad un contratto di rete e svolgono attività assai diversa, hanno autonomo oggetto sociale e non costituiscono un'unica società o un consorzio societario. Ed infatti, l'istituto del "contratto di rete" non richiede che le imprese aderenti abbiano lo stesso oggetto sociale e prevede che le società retìste mantengano la propria individualità. Inoltre, non è provato l'esercizio di poteri decisori e gestori della società [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva disponibilità dei conti correnti bancari nè è in alcun modo dimostrato il compimento di attività gestoria o contabile della suddetta società. Non vi è neppure alcun elemento che supporti l'ipotesi relativa all'esistenza di rappOrti personali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA].Inoltre, la società P.V. Distribuzione, di cui il ricorrente è rappresentante legale, non ha fruito dell'abbattimento dei costi relativi alla cogestione del personale. Il ricorrente lamenta, pertanto, di essere in totale buona fede in ordine alla bontà delle operazioni intercorse con la [OSCURATO:SOCIETA] e l'assenza di consapevolezza in ordine alla inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture ed utilizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, non possono essere considerati elementi indiziari le sommarie informazioni rese dai dipendenti dei supermercati, in quanto tali dipendenti venivano utilizzati avvalendosi dello strumento civilistico proprio del contratto di rete stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:SOCIETA] e venivano impiegati nei supermercati gestiti dal [OSCURATO:PERSONA] il quale esercitava poteri di co- datore di lavoro. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine al periculum in mora. Il giudice non ha profuso alcuno sforzo motivazionale nell'argomentare che, nelle more del giudizio di merito, il ricorrente possa disperdere l'oggetto del sequestro, costituito dal danaro. Nell'ordinanza di riesame, il giudice fa riferimento alla propensione del [OSCURATO:PERSONA] "a ricorrere a moduli fittizi per assicurarsi indebite utilità economiche". Tuttavia, tale argomento non è sufficiente per sostenere il rischio di dispersione del danaro, anche considerando che le somme rinvenute nei conti correnti del [OSCURATO:PERSONA] sono risultate incapienti. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede dì legittimità, inerendo a vizi di motivazione del provvedimento impugnato mentre il ricorso per cassazione, in materia cautelare reale, è ammesso esclusivamente per violazione di legge, a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. In ordine alla nozione di violazione di legge, le Sezioni unite hanno chiarito che in essa rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett e) dell'art 606 cod. proc. pen. (Sez. U, 28/01/2004, n. 2, Ferrazzi). Dunque, ove, come nella materia prevenzionale, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, 28/05/2003, n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che, impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai vizi logici della motivazione (Sez. 1, 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361). 1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato la fìttizietà di una parte degli elementi passivi indicati nella dichiarazione IVA del 2017 da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. e del credito IVA indicato in dichiarazione e porta tt in compensazione, sulla base di una serie di elementi dettagliatamente analizzati ed elencati, uali si richiamano, a titolo esemplificativo, il fatto che la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] non aveva una sede operativa e nella sede legale, ubicata presso lo studio del commercialista, non venivano rinvenute né documentazione contabile o extracontabile né una stanza o una postazione; che il rappresentante legale della società, tale Ratini, è risultato irreperibile; che la società ha presentato la sola dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017, non ha depositato i bilanci presso la camera di commercio e che l'applicativo del c.d. "spesometro integrato" non fornisce riscontro agli acquisti dichiarati nel modello IVA 2018 relativamente al periodo d'imposta 2017; inoltre l'oggetto di alcune fatture concerne genericamente contratti non rinvenuti nella sede legale della società e la società [OSCURATO:SOCIETA] ha utilizzato fatture relative a prestazioni ad opera di società che operano in settori totalmente estranei al suo oggetto sociale. Due società emittenti le fatture, la [OSCURATO:PERSONA] e la Tubolare s.r.I., non hanno registrato le fatture attive. La società [OSCURATO:PERSONA] ha venduto alla società [OSCURATO:SOCIETA] 5 autoveicoli di cui almeno uno non compare nella visura della banca dati ACI. Il giudice a quo ha evidenziato che solo la fattura sub 5, concernente la notula professionale emessa dal commercialista presso il cui studio vi è la sede legale la società, e la fattura sub 4, relativa all'acquisto per atto notarile da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] di un immobile, risultano essere effettive. Sulla base dei suddetti elementi fattuali, il giudice ha evidenziato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale effettivo beneficiario della frode. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti concluso un contratto di rete con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il cui oggetto sociale concerne servizi di ambulanza e altri servizi sanitari. Tale circostanza costituisce un elemento indiziario in ordine al consapevole utilizzo dei crediti fittizi (relativi a cinque fatture in contestazione) da parte della impresa retista per compensare oneri fiscali inerenti ai rapporti di lavoro con il personale dipendente che prestava servizio presso i supermercati del [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del riesame ha infatti evidenziato che nel contratto di rete era specificatamente previsto che le società retiste dovessero svolgere attività omogenee attinenti al settore del commercio/ della gastronomia, rosticceria e ristorazione. Pertanto, la stipula di un contratto di rete con una società esercente servizi di ambulanza e simili, con oggetto sociale completamente estraneo alla gestione di supermercati, supporta la contestazione della dolosa partecipazione del ricorrente al meccanismo illecito, di cui la società PV Distribuzione ha beneficiato potendo contare su manodopera costi inferiori grazie ad illecita compensazione degli oneri contributivi operata dall'impresa retista. In ordine alla qualifica del ricorrente quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il giudice a quo ha richiamato numerosi elementi, evidenziando che i dipendenti non hanno mai ,r(avuto contatti con la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., né con il suo rappresentante legale della società, signor Ratini, o con suo delegato, che non hanno mai sentito nominare; che il contratto di lavoro è stato gestito unicamente dal [OSCURATO:PERSONA]. La società [OSCURATO:SOCIETA]. quindi non ha mai svolto alcun ruolo nei confronti del personale, e non ha messo in atto alcuna attività di formazione del personale, sebbene dal contratto di rete , si evinca che fosse onere delltsocietà retiste adempiere a tutti gli incombenti relativi all'ingaggio del personale compresi la formazione in tema di sicurezza del lavoro. Inoltre, ha evidenziato che la società [OSCURATO:SOCIETA] è stata costituita una settimana prima della società PV Distribuzione e ha cessato ogni operatività all'inizio del 2019, subito dopo la risoluzione del contratto di rete. Tutti i suddetti a elementi confermano l'uso strumentale della società retista al fine di generare un fittizio credito di imposta iva da utilizzare per la compensazione dei debiti previdenziali2teisterillag e assistenziali dei lavoratori dipendenti transitati nella gestione dei supermercati quali dipendenti della PV distribuzione. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice. 2. In ordine al secondo motivo, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza dì questa suprema Corte, che, in tema di sequestro preventivo, il c.d. periculum in mora vada inteso in senso oggettivo e cioè come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa. Il pericolo può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale ( Sez.6, n.32617 del 28/04/2006 Rv. 234764) ma anche dalla semplice possibilità che essa contribuisca ad agevolare la commissione di ulteriori reati. Il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e va quindi accertato sulla base di precisi elementi di fatto in ordine all'effettiva - e non generica - possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità, assuma, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (la natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla perpetrazione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero all'agevolazione della commissione di altri reati (Sez. U, 29/01/2003, [OSCURATO:PERSONA],~- Si è inoltre affermato, con specifico riferimento all'onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, il principio secondo cui il provvedimento di sequestro 4 cl preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio", sicché la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa, in quanto tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene. Pertanto, in sintesi, si evidenzia la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibílità della misura ablativa finale, precisando che proprio l' esigenza antícipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del gìudizio (Sez. U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade). Nel caso in disamina, il Tribunale ha evidenziato la sussistenza del pericolo concreto dì dispersione dei beni nella disponibilità dell'indagato, ed in particolare del denaro, che il giudice ha desunto dalle modalità stesse di elusione degli obblighi fiscali, che rivelano un indice di fraudolenza alquanto marcato del ricorrente e la propensione dell'indagato a ricorrere a moduli fittizi per assicurarsi indebite utilità economiche, non rilevando in alcun modo la circostanza che il contratto di rete sia ormai risolto. Trattasi di motivazione assai puntuale, coerente, priva di discrasie logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle statuizioni adottate dal giudice a quo. 3.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co