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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16313/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in relazione al delitto di intestazione fittizia, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203.

L'istante era stato tratto in arresto il 05/03/2013; in data 29/10/2014, la misura carceraria era sostituita con quella degli arresti domiciliari; il 28/04/2015, il Tribunale di Locri sostituiva l'anzidetta misura con quella dell'obbligo di dimora; era, infine, rimesso in libertà il 19/01/2018, a seguito della sentenza assolutoria pronunciata in pari data dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

2. Le risultanze investigative si erano fondate sugli esiti delle operazioni di intercettazione nell'ambito di una vasta indagine svolta dalla Guardia di finanza che ) riguardato ingenti flussi finanziari provenienti da conti correnti inglesi dello studio legale londinese GIAMBRONE & LAW, poi diretti, in Spagna, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.L. e, in Italia, alla [OSCURATO:PERSONA] 2005 [OSCURATO:SOCIETA] la ricostruzione accusatoria, tali flussi, attraverso un sistema di anticipi e caparre, sarebbero serviti quale giustificazione ufficiale per l'avvio degli investimenti in Calabria realizzati da imprese tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita con finanziamenti iniziali provenienti da società spagnola), nella maggior parte dei casi riconducibili agli stessi esponenti delle organizzazioni criminali interessate all'affare.

In tale contesto, il Vottari era gravemente indiziato del delitto di intestazione fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui risultava socio unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nonché amministratore unico, in luogo del ritenuto socio occulto [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della locale operante in Africo (R.C.) e Brancaleone (R.C.).

Gli si è, pertanto, contestato di aver commesso il reato ascritto in concorso con il Morabito e con lo Strangio.

Si è, in particolare, ipotizzato che il Vottari fosse soltanto un prestanome del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo fittiziamente gli avesse attribuito la carica di amministratore unico e quella di socio al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e consentire la prosecuzione dell'attività di impresa della METROPOLIS, quale società impegnata a vario titolo nella costruzione e nella promozione, al fine di vendita, di unità turistico-abitative, nonché ente proprietario del villaggio turistico e titolare del relativo permesso a costruire; amministrazione di cui [OSCURATO:PERSONA] manteneva il controllo e curava la gestione e le scelte imprenditoriali.

L'ordinanza impugnata ricorda (p. 3) gli elementi di quali, ad avviso degli inquirenti, si poteva desumere che il Vottari fosse soltanto l'intestatario formale, risultando invece [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo dominus delle imprese.

L'assoluzione dell'odierno ricorrente trova ragione nel fattoAa Corte di appello ha valorizzato, al fine di evitare un contrasto di giudicati, la motivazione di una sentenza definitiva che aveva assolto i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concludendo nel senso che detta precedente pronuncia, definitiva sul punto, inibiva alla medesima Corte di merito qualsiasi ricostruzione alternativa "trattandosi di concorso necessario nel reato sub A) da parte del [OSCURATO:PERSONA], che non potrebbe essere socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di complicità dei formali intestatari della stessa quantomeno della sua ritenuta longa manus [OSCURATO:PERSONA]"; ciò conduce a "ritenere non sussistente né il capo A [relativo all'odierno ricorrente], nè il capo B [relativo ai predetti Carrozza e Scipione], "posto che la dimostrazione dell'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. passa necessariamente dal contestato ruolo del Morabito all'interno della [OSCURATO:SOCIETA] . s.a.s., società a cui... non a caso la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe affidato la realizzazione dei villaggi turistici oggetto dell'inchiesta...".

3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen. e 24 Cost.

La valutazione del Giudice della riparazione si è basata su dati congetturali.

I fatti posti a fondamento della decisione si riferiscono agli anni 2009-2010, mentre il reato, a consumazione istantanea, sarebbe stato commesso il 03/03/2007, di tal che essi non hanno in alcun modo potuto contribuire ad ingenerare nella Autorità giudiziaria procedente l'apparenza di una responsabilitàklrodierno ricorrente per il delitto di intestazione fittizia di beni.

I Giudici territoriali, anziché utilizzare circostanze di fatto di cui poteva avere conoscenza il Giudice della cautela al momento dell'emissione del provvedimento privativo della libertà personale del Vottari, hanno utilizzato il contenuto di una scrittura privata introdotta in dibattimento dalla difesa del ricorrente, sconosciuta al momento dell'emissione del provvedimento cautelare.

Né si è tenuto adeguatamente conto dei rapporti parentali intercorrenti tra il Vottari e gli altri soggetti coinvolti.

I fatti erano insussistenti ab origine, conseguendone che al Giudice della riparazione non spetta cercare e valutare le circostanze di fatto che integrino il dolo o la colpa grave.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato.

È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidít, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei menzionati principi, avendo motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel Giudice, che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale, il convincimento dell'integrazione del reato ascritto al Vottari.

Essa ha correttamente richiamato la sentenza di secondo grado, la quale, pur pervenendo alla conclusione per la quale il rigido schema normativo relativo al reato di intestazione fittizia non consentiva la configurazione del delitto in capo agli imputati — tra questi, il Vottari -, ha espressamente L' delineato la cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA], ipotizzato socio occulto della METROPOLIS, negli affari condotti dalla medesima società.

La Corte di merito, infatti, ha ritenuto accertato che, in ragione del ruolo apicale rivestito nell'ambito della 'ndrangheta, [OSCURATO:PERSONA] sia stato il soggetto presente "dietro le quinte" della speculazione afferente al progetto edilizio coltivato dalla società citata, come risultante da molteplici elementi di fatto tutti convergenti nella medesima direzione ed analiticamente riportati dalla stessa ordinanza impugnata che qui appena si richiamano e che sono relativi alla vicenda del crollo di muro di contenimento tra la nuova edificazione "Marinella IV - [OSCURATO:PERSONA]" e il complesso vicino; alla conversazione ambientale del 07/12/2009, avvenuta sull'autovettura Mercedes in uso a [OSCURATO:PERSONA]; all'esecuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei pagamenti in favore degli operai che avevano prestato la loro attività presso il cantiere del complesso Marinella; all'attivazione dell'utenza telefonica intestata alla METROPOLIS all'indirizzo corrispondente allo stabile ove, al piano terra, si trova l'esercizio commerciale della moglie di [OSCURATO:PERSONA], nella cui abitazione, peraltro, nel corso della perquisizione effettuata il 05/03/2013, veniva rinvenuta e sequestrata varia documentazione relativa alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I e alla società [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza assolutoria, più volte richiamata dal Giudice della riparazione, aveva osservato chet nella operazione, assai complessa anche sotto il profilo amministrativo, erano coinvolti, in un intricato coacervo di rapporti, tutti i soggetti legati da vincoli familiari al [OSCURATO:PERSONA], tant'è che gli stessi riferimenti logistici della società erano agganciati ad indirizzi riconducibili a congiunti del predetto.

Con riguardo alla specifica posizione del Vottari, soggetto legato al Morabito e ai suoi congiunti da stretti rapporti di parentela, nonché individuato tra i presenti al controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Bari, che ha dato avvio all'indagine, l'ordinanza impugnata rileva che, sebbene formale amministratore della METROPOLIS, egli non mancava di fare sempre riferimento al [OSCURATO:PERSONA] per le esigenze connesse all'attività della società, partecipando anche a pieno titolo alle condotte irregolari connesse alla METROPOLIS, per come sottolineato dallo stesso Giudice dell'assoluzione in relazione alla vicenda da ultimo riportata, inerente al pagamento alla Sculli, proprietaria dei terreni, laddove il Giudice dell'assoluzione sottolinea non soltanto l'incongruità delle somme pagate, ma altresì l'inattendibile compilazione della scrittura privata esibita in giudizio dall'imputato stesso.

Come si vede, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha, con ampia e convincente motivazione, esposto gli elementi a carico del ricorrente, tali da pacificamente concludersi per la sussistenza di una colpa grave nella sua condotta, considerato che il contesto criminale nel quale il ricorrente si è volontariamente posto ha avuto un effetto sinergico, unitamente all'errore giudiziario, rispetto all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare a suo carico. 4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in relazione al delitto di intestazione fittizia, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203. L'istante era stato tratto in arresto il 05/03/2013; in data 29/10/2014, la misura carceraria era sostituita con quella degli arresti domiciliari; il 28/04/2015, il Tribunale di Locri sostituiva l'anzidetta misura con quella dell'obbligo di dimora; era, infine, rimesso in libertà il 19/01/2018, a seguito della sentenza assolutoria pronunciata in pari data dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le risultanze investigative si erano fondate sugli esiti delle operazioni di intercettazione nell'ambito di una vasta indagine svolta dalla Guardia di finanza che ) riguardato ingenti flussi finanziari provenienti da conti correnti inglesi dello studio legale londinese GIAMBRONE & LAW, poi diretti, in Spagna, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.L. e, in Italia, alla [OSCURATO:PERSONA] 2005 [OSCURATO:SOCIETA] la ricostruzione accusatoria, tali flussi, attraverso un sistema di anticipi e caparre, sarebbero serviti quale giustificazione ufficiale per l'avvio degli investimenti in Calabria realizzati da imprese tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita con finanziamenti iniziali provenienti da società spagnola), nella maggior parte dei casi riconducibili agli stessi esponenti delle organizzazioni criminali interessate all'affare. In tale contesto, il Vottari era gravemente indiziato del delitto di intestazione fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui risultava socio unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nonché amministratore unico, in luogo del ritenuto socio occulto [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della locale operante in Africo (R.C.) e Brancaleone (R.C.). Gli si è, pertanto, contestato di aver commesso il reato ascritto in concorso con il Morabito e con lo Strangio. Si è, in particolare, ipotizzato che il Vottari fosse soltanto un prestanome del [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo fittiziamente gli avesse attribuito la carica di amministratore unico e quella di socio al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e consentire la prosecuzione dell'attività di impresa della METROPOLIS, quale società impegnata a vario titolo nella costruzione e nella promozione, al fine di vendita, di unità turistico-abitative, nonché ente proprietario del villaggio turistico e titolare del relativo permesso a costruire; amministrazione di cui [OSCURATO:PERSONA] manteneva il controllo e curava la gestione e le scelte imprenditoriali. L'ordinanza impugnata ricorda (p. 3) gli elementi di quali, ad avviso degli inquirenti, si poteva desumere che il Vottari fosse soltanto l'intestatario formale, risultando invece [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo dominus delle imprese. L'assoluzione dell'odierno ricorrente trova ragione nel fattoAa Corte di appello ha valorizzato, al fine di evitare un contrasto di giudicati, la motivazione di una sentenza definitiva che aveva assolto i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concludendo nel senso che detta precedente pronuncia, definitiva sul punto, inibiva alla medesima Corte di merito qualsiasi ricostruzione alternativa "trattandosi di concorso necessario nel reato sub A) da parte del [OSCURATO:PERSONA], che non potrebbe essere socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di complicità dei formali intestatari della stessa quantomeno della sua ritenuta longa manus [OSCURATO:PERSONA]"; ciò conduce a "ritenere non sussistente né il capo A [relativo all'odierno ricorrente], nè il capo B [relativo ai predetti Carrozza e Scipione], "posto che la dimostrazione dell'ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. passa necessariamente dal contestato ruolo del Morabito all'interno della [OSCURATO:SOCIETA] . s.a.s., società a cui... non a caso la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe affidato la realizzazione dei villaggi turistici oggetto dell'inchiesta...". 3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen. e 24 Cost. La valutazione del Giudice della riparazione si è basata su dati congetturali. I fatti posti a fondamento della decisione si riferiscono agli anni 2009-2010, mentre il reato, a consumazione istantanea, sarebbe stato commesso il 03/03/2007, di tal che essi non hanno in alcun modo potuto contribuire ad ingenerare nella Autorità giudiziaria procedente l'apparenza di una responsabilitàklrodierno ricorrente per il delitto di intestazione fittizia di beni. I Giudici territoriali, anziché utilizzare circostanze di fatto di cui poteva avere conoscenza il Giudice della cautela al momento dell'emissione del provvedimento privativo della libertà personale del Vottari, hanno utilizzato il contenuto di una scrittura privata introdotta in dibattimento dalla difesa del ricorrente, sconosciuta al momento dell'emissione del provvedimento cautelare. Né si è tenuto adeguatamente conto dei rapporti parentali intercorrenti tra il Vottari e gli altri soggetti coinvolti. I fatti erano insussistenti ab origine, conseguendone che al Giudice della riparazione non spetta cercare e valutare le circostanze di fatto che integrino il dolo o la colpa grave. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidít, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei menzionati principi, avendo motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel Giudice, che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale, il convincimento dell'integrazione del reato ascritto al Vottari. Essa ha correttamente richiamato la sentenza di secondo grado, la quale, pur pervenendo alla conclusione per la quale il rigido schema normativo relativo al reato di intestazione fittizia non consentiva la configurazione del delitto in capo agli imputati — tra questi, il Vottari -, ha espressamente L' delineato la cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA], ipotizzato socio occulto della METROPOLIS, negli affari condotti dalla medesima società. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto accertato che, in ragione del ruolo apicale rivestito nell'ambito della 'ndrangheta, [OSCURATO:PERSONA] sia stato il soggetto presente "dietro le quinte" della speculazione afferente al progetto edilizio coltivato dalla società citata, come risultante da molteplici elementi di fatto tutti convergenti nella medesima direzione ed analiticamente riportati dalla stessa ordinanza impugnata che qui appena si richiamano e che sono relativi alla vicenda del crollo di muro di contenimento tra la nuova edificazione "Marinella IV - [OSCURATO:PERSONA]" e il complesso vicino; alla conversazione ambientale del 07/12/2009, avvenuta sull'autovettura Mercedes in uso a [OSCURATO:PERSONA]; all'esecuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei pagamenti in favore degli operai che avevano prestato la loro attività presso il cantiere del complesso Marinella; all'attivazione dell'utenza telefonica intestata alla METROPOLIS all'indirizzo corrispondente allo stabile ove, al piano terra, si trova l'esercizio commerciale della moglie di [OSCURATO:PERSONA], nella cui abitazione, peraltro, nel corso della perquisizione effettuata il 05/03/2013, veniva rinvenuta e sequestrata varia documentazione relativa alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I e alla società [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza assolutoria, più volte richiamata dal Giudice della riparazione, aveva osservato chet nella operazione, assai complessa anche sotto il profilo amministrativo, erano coinvolti, in un intricato coacervo di rapporti, tutti i soggetti legati da vincoli familiari al [OSCURATO:PERSONA], tant'è che gli stessi riferimenti logistici della società erano agganciati ad indirizzi riconducibili a congiunti del predetto. Con riguardo alla specifica posizione del Vottari, soggetto legato al Morabito e ai suoi congiunti da stretti rapporti di parentela, nonché individuato tra i presenti al controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Bari, che ha dato avvio all'indagine, l'ordinanza impugnata rileva che, sebbene formale amministratore della METROPOLIS, egli non mancava di fare sempre riferimento al [OSCURATO:PERSONA] per le esigenze connesse all'attività della società, partecipando anche a pieno titolo alle condotte irregolari connesse alla METROPOLIS, per come sottolineato dallo stesso Giudice dell'assoluzione in relazione alla vicenda da ultimo riportata, inerente al pagamento alla Sculli, proprietaria dei terreni, laddove il Giudice dell'assoluzione sottolinea non soltanto l'incongruità delle somme pagate, ma altresì l'inattendibile compilazione della scrittura privata esibita in giudizio dall'imputato stesso. Come si vede, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha, con ampia e convincente motivazione, esposto gli elementi a carico del ricorrente, tali da pacificamente concludersi per la sussistenza di una colpa grave nella sua condotta, considerato che il contesto criminale nel quale il ricorrente si è volontariamente posto ha avuto un effetto sinergico, unitamente all'errore giudiziario, rispetto all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare a suo carico. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il r
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