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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 agosto 2021

Cassazione n. 23515/2022

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24355/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 07/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1.– con decreto del 10/06/2021 l a Prefettura di Milano decretava l’espulsione del cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/98 e l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

1.1. –in pari data la Questura di Milano , stante l’indisponibilità di un documento valido per l’espatrio e , nell’immediato , di un vettore idoneo all’esecuzione del rimpatrio, disponeva il trattenimento dello straniero nel C.P.R. di Milano, chiedendone la convalida al Giudice di pace di Milano con istanza del 12/06/2021;

1.2. – all’udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore chiedevail rilascio del lo straniero, in ragione del rischio sanitario da pandemia Covid-19 e dell’impossibilità di eseguire l’espulsione , per il mancato rispetto degli accordi da parte del Marocco;

1.3. –il Giudice di p ace , visto i l certificato medico di idoneit à̀ alla vita in comunità̀, convalidava il trattenimento , per la necessit à di «procedere ad ulteriori accertamenti dell’identità̀ e/o nazionalit à̀ dello straniero», osservando « che il rimpatrio dello straniero viene concordato con le autorità̀ consolari del paese di provenienza, mediante protocolli elaborati con quest’ultimi e con il vettore aereo»;

2. – in data 0 8/07/2021 la Questura di Milano chiedeva la proroga del trattenimento per ulteriori 30 giorni, ai sensi dell’art. 14, comma 5, TUI, rappresentando le gravi difficoltàper «l’accertamento dell’identità̀/nazionalità̀ dello straniero e l’acquisizione dei documenti di viaggio necessari al rimpatrio” e allegando l’istanza rivolta alle autorità̀diplomatiche del Marocco in data 15/16 giugno 2021;

2.1. – a ll’udienza del 0 [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore si opponeva alla proroga,in mancanza di alcuna prova a sostegno della richiesta;

2.2. – i l Giudice di Pace convalidava per altri 30 giorni il trattenimento, dando atto che la Questura aveva chiesto in data 15/06/201 alle autorità̀ del Marocco l’identificazione del lo straniero e ildocumento di viaggio;3. – in data 0 6/08/2021 la Questura di Milano chiedeva una seconda proroga di 30 giorni, sempre sulla base delle gravi difficoltà all’accertamento dell’identità̀ e / o nazionalit à̀ dello straniero e all’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al rimpatrio , allegando nuovamente la richiesta del 15/06/2021;

3.1. – con il decreto epigraf ato , i l Giudice di Pace ha concesso la seconda proroga, motivata con l a dicitur a « presentano gravi difficoltà: gli accertamenti in ordine all’identità̀ed alla nazionalità̀ del medesimo; l’acquisizione di documenti per ilviaggio»;

3.2. – avverso dett o decreto il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione;il Ministero intimato non ha svolto difese .

Considerato che:

4. – il ricorrente lamenta « violazione dell’art. 14, co . 5, d.lgs. n. 286/1998, per non avere il G iudice di pace di M ilano disposto l’immediato rilascio dello straniero per mancanza dei presupposti ex lege richiesti ai fini dell a seconda proroga del trattenimento, essendosi limitato a riportarsi alle motivazioni della Questura, senza rappresentare circostanze concrete che consentissero di sciogliere positivamente la prognosi che il trattenuto fosse in via di imminente identificazione o allontanamento»;

4.1. – osserva , in particolare , che l a disciplina normativa relativa alla seconda proroga, disciplinata dall’art. 14, comma 5 , d.lgs. n. 268/1998, prevede presupposti diversi e più̀stringenti, non essendo sufficiente, come per la prima, la sussistenza di gravi difficoltà per l’accertamento dell’identità̀ del trattenuto o per l’acquisizione di documenti per il viaggio, ma richiedendosi che siano emersi elementi concreti tali da ritenere probabi le l’identificazione , ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio;

5. –il motivo è fondat o ;

5.1. – questa Corte ha più volte sottolineato che i l trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; di conseguenza, stanti il rango costituzionale e la natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte; ulteriore corollario è che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass.6064/2019, che ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5,d. lgs n. 286 del 1998);

5.2. – ancora più rigorosi sono i criteri da applicare in caso di proroghe ulteriori rispetto alla prima;

5.3. – invero, i n tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021, che ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione; conf.

Cass. 1648/2022);5.4. –ne consegue, sotto il profilo dell’onere motivazionale, che il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, appunto perché si tratta di misura che incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. 610/2022).

6. –nel caso di specie, la motivazione della seconda proroga del trattenimento nel C.P.R. si limita a ripetere , in modo standardizzato , le ragioni già poste a sostegno della prima proroga, senza dar conto di alcun elemento concreto che consenta di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o attesti la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio;

6.1. –l’ordinanza impugnata va quindi cassat a con rinvio ad altro Giudice di Pace di Mila no , che nel decidere si dovrà uniformare ai principi illustrati, oltre che statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Milano, in persona di diverso magistrato, cui demanda di pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24355/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 07/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1.– con decreto del 10/06/2021 l a Prefettura di Milano decretava l’espulsione del cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/98 e l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; 1.1. –in pari data la Questura di Milano , stante l’indisponibilità di un documento valido per l’espatrio e , nell’immediato , di un vettore idoneo all’esecuzione del rimpatrio, disponeva il trattenimento dello straniero nel C.P.R. di Milano, chiedendone la convalida al Giudice di pace di Milano con istanza del 12/06/2021; 1.2. – all’udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore chiedevail rilascio del lo straniero, in ragione del rischio sanitario da pandemia Covid-19 e dell’impossibilità di eseguire l’espulsione , per il mancato rispetto degli accordi da parte del Marocco; 1.3. –il Giudice di p ace , visto i l certificato medico di idoneit à̀ alla vita in comunità̀, convalidava il trattenimento , per la necessit à di «procedere ad ulteriori accertamenti dell’identità̀ e/o nazionalit à̀ dello straniero», osservando « che il rimpatrio dello straniero viene concordato con le autorità̀ consolari del paese di provenienza, mediante protocolli elaborati con quest’ultimi e con il vettore aereo»; 2. – in data 0 8/07/2021 la Questura di Milano chiedeva la proroga del trattenimento per ulteriori 30 giorni, ai sensi dell’art. 14, comma 5, TUI, rappresentando le gravi difficoltàper «l’accertamento dell’identità̀/nazionalità̀ dello straniero e l’acquisizione dei documenti di viaggio necessari al rimpatrio” e allegando l’istanza rivolta alle autorità̀diplomatiche del Marocco in data 15/16 giugno 2021; 2.1. – a ll’udienza del 0 [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore si opponeva alla proroga,in mancanza di alcuna prova a sostegno della richiesta; 2.2. – i l Giudice di Pace convalidava per altri 30 giorni il trattenimento, dando atto che la Questura aveva chiesto in data 15/06/201 alle autorità̀ del Marocco l’identificazione del lo straniero e ildocumento di viaggio;3. – in data 0 6/08/2021 la Questura di Milano chiedeva una seconda proroga di 30 giorni, sempre sulla base delle gravi difficoltà all’accertamento dell’identità̀ e / o nazionalit à̀ dello straniero e all’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al rimpatrio , allegando nuovamente la richiesta del 15/06/2021; 3.1. – con il decreto epigraf ato , i l Giudice di Pace ha concesso la seconda proroga, motivata con l a dicitur a « presentano gravi difficoltà: gli accertamenti in ordine all’identità̀ed alla nazionalità̀ del medesimo; l’acquisizione di documenti per ilviaggio»; 3.2. – avverso dett o decreto il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione;il Ministero intimato non ha svolto difese . Considerato che: 4. – il ricorrente lamenta « violazione dell’art. 14, co . 5, d.lgs. n. 286/1998, per non avere il G iudice di pace di M ilano disposto l’immediato rilascio dello straniero per mancanza dei presupposti ex lege richiesti ai fini dell a seconda proroga del trattenimento, essendosi limitato a riportarsi alle motivazioni della Questura, senza rappresentare circostanze concrete che consentissero di sciogliere positivamente la prognosi che il trattenuto fosse in via di imminente identificazione o allontanamento»; 4.1. – osserva , in particolare , che l a disciplina normativa relativa alla seconda proroga, disciplinata dall’art. 14, comma 5 , d.lgs. n. 268/1998, prevede presupposti diversi e più̀stringenti, non essendo sufficiente, come per la prima, la sussistenza di gravi difficoltà per l’accertamento dell’identità̀ del trattenuto o per l’acquisizione di documenti per il viaggio, ma richiedendosi che siano emersi elementi concreti tali da ritenere probabi le l’identificazione , ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio; 5. –il motivo è fondat o ; 5.1. – questa Corte ha più volte sottolineato che i l trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; di conseguenza, stanti il rango costituzionale e la natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte; ulteriore corollario è che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass.6064/2019, che ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5,d. lgs n. 286 del 1998); 5.2. – ancora più rigorosi sono i criteri da applicare in caso di proroghe ulteriori rispetto alla prima; 5.3. – invero, i n tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021, che ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione; conf. Cass. 1648/2022);5.4. –ne consegue, sotto il profilo dell’onere motivazionale, che il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, appunto perché si tratta di misura che incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. 610/2022). 6. –nel caso di specie, la motivazione della seconda proroga del trattenimento nel C.P.R. si limita a ripetere , in modo standardizzato , le ragioni già poste a sostegno della prima proroga, senza dar conto di alcun elemento concreto che consenta di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o attesti la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; 6.1. –l’ordinanza impugnata va quindi cassat a con rinvio ad altro Giudice di Pace di Mila no , che nel decidere si dovrà uniformare ai principi illustrati, oltre che statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Milano, in persona di diverso magistrato, cui demanda di pr
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