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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15282/2026

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!Numero registro generale 21464/2025Numero sezionale 485/2026Numero di raccolta generale 15282/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 21464/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atticontroMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, difesi come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00(settecentoquarantatre), oltre SPAD.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 15.05.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca Varrone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 21464/2025Numero sezionale 485/2026Numero di raccolta generale 15282/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 21464/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atticontroMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, difesi come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00(settecentoquarantatre), oltre SPAD.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 15.05.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca Varrone
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