CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale e il travisamento della prova (per non avere la Corte di appello valutato specificamente la documentazione prodotta dalla difesa in sede di conclusioni scritte) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche totalmente reiterativo omettendo qualsiasi forma di confronto con la motivazione della Corte di appello; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento prendendo esplicitamente in considerazione la documentazione prodotta e le allegazioni della difesa sul punto con motivazione del tutto immune da illogicità ed in assenza di qualsiasi travisamento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,