CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00983/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALEdi Rieti dato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 giugno 2024 rigettava l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e tendete ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra cinque sentenze di condanna del medesimo Civello emesse, rispettivamente, la prima dal Tribunale di Civitavecchia il 2 febbraio 2018, la seconda dalla Corte di Appello di Rma il 12 gennaio 2021, la terza dalla Corte di Appello di Roma il 5 luglio 2021, la quarta dalla Corte di Appello di Roma il 19 settembre 2021 e la quinta dalla Corte di Appello di Roma il 14 ottobre 2022 che confermava la sentenza di primo grado del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, lamentando quale unica ragione il vizio di motivazione laddove è stata esclusa la continuazione fra i fatti reato di cui alle indicate sentenze di condanna. Il provvedimento impugnato, infatti, pur avendo riconosciuto l’omogeneità delle condotte e la contiguità spazio- temporale della loro commissione, nonché la parziale coincidenza dei correi, non ha ritenuto sussistente l’unicità del disegno criminoso, senza indicare quale elemento abbia ritenuto di tale pregnanza da superare tali eloquenti indicatori. Il ricorrente depositava memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il denunciato vizio di motivazione non è in alcun modo evidente alla lettura del provvedimento impugnato, laddove pur sottolineando che quasi tutti i reati commessi dal Civello sono reati contro il patrimonio, il giudice dell’esecuzione specifica che si tratta di reati fra loro differenti, commessi con modalità differenti in assenza di elementi che sarebbe stato onere del difensore allegare per individuare detta unicità. Inoltre, il dato cronologico è contrario al riconoscimento del vincolo della continuazione, in quanto i fatti sono stati commessi a distanza anche di anni l’uno dall’altro. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere este