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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32722/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt.

IL 10, 582 e 585 primo comma, cod. pen.; considerato che l'unico motivo - che ha addotto l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha dato conto, in maniera congrua e logica, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., nel legittimo esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 2390:3 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), rimarcando i numerosi precedenti penali di entrambi gli imputati e le modalità con cui il fatto delittuoso è stato commesso; né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede, con assunti patentemente generici quali quelli prospettati dalla difesa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q,.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. IL 10, 582 e 585 primo comma, cod. pen.; considerato che l'unico motivo - che ha addotto l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha dato conto, in maniera congrua e logica, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., nel legittimo esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 2390:3 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), rimarcando i numerosi precedenti penali di entrambi gli imputati e le modalità con cui il fatto delittuoso è stato commesso; né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede, con assunti patentemente generici quali quelli prospettati dalla difesa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q,. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
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