CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21390-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 369/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA e un altro relativo all'anno d'imposta 2013 ritenendo infondata la tesi dell'Ufficio in merito all'esistenza di violazioni rilevanti ai fini dell'imposta IVA; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la società contribuente curava la produzione, l'allestimento artistico e tecnico e la messa in scena di concerti musicali per la società elvetica Viagogo AG, che poli cedeva ad operatori terzi per il collocamento sul mercato dell'evento e che quindi coerentemente, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, sono stati stipulati validi e reali contratti di vendita di biglietti con la suddetta Viagogo AG che li ha regolarmente acquistati tramite bonifici per rivenderli successivamente sulla sua piattaforma di vendita on fine a un prezzo maggioratoj assumendosi il rischio dell'eventuale invenduto, cosicché non è provata la tesi dell'Ufficio secondo cui il rapporto tra le due società andrebbe inquadrato in una commissione alla vendita. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglirnento del ricorso, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 21390 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e motivazione apparente in violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, cornma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost.Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile! tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di Ric. 2021 n. 21390 sez. MT ud. 24-05-2022 -3- legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, ,c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] - affermando che la società contribuente curava la produzione, l'allestimento artistico e tecnico e la messa in scena di concerti musicali per la società elvetica Viagogo AG, che poi cedeva ad operatori terzi per il collocamento sul mercato dell'evento e che quindi coerentemente, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, sono stati stipulati validi e reali contratti di vendita di biglietti con la suddetta Viagogo AG che li ha regolarmente acquistati tramite bonifici per rivenderli successivamente sulla sua piattaforma di vendita on line a un prezzo maggiorato assumendosi il rischio dell'eventuale invenduto, cosicchè non è provata la tesi dell'Ufficio secondo cui il rapporto tra le due società andrebbe inquadrato in una commissione alla vendita - ha infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, con la quale ha dapprima descritto in maniera completa la situazione di fatto e ha successivamente spieciato in maniera sufficientemente adeguata i motivi per i quali la sentenza impugnata ha ritenuto che, nell'ambito di un più ampio rapporto di collaborazione fra le due società, quella contribuente ponesse in essere nei confronti di quella elvetica una vera e propria compravendita di biglietti e che non fosse dunque semplicemente prevista, come invece ipotizzato dall'Ufficio, una commissione a favore della contribuente per la vendita degli stessi a terzi, il che non avrebbe permesso alla società contribuente di usufruire della aliquota agevolata al 10% prevista dalla tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633 del 1972. La motivazione della sentenza impugnata si colloca pertanto ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018). Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate Ric. 2021 n. 21390 sez. MT - ud. 24-05-2022 -4- in Cassazione attraverso la denuncia di urli vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e Oa ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.18611 e 15276 del 2021). Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed