CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 22906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Prudentino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Prudentino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Prudentino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Raspante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sannelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte di appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;letta la memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perPrudentino [OSCURATO:PERSONA] con assoluzione, limitatamente al capo 15;l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamentosanzionatorio, inammissibilità nel resto; l’inammissibilità degli altri ricorsi;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’11 aprile 2025, la Corte di appello di Lecce, in riformadella sentenza del Tribunale di Brindisi del 25 novembre 2021: ha assoltoBenedetto [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dai delitti ascritti ai capi 14 e 16 pernon aver commesso i fatti; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti diMarina [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lei ascritti ai capi 1, 2 prima parte, 8, 10, 14, 17 e 22perché estinti per prescrizione e ha ridotto la pena per i reati di cui ai capi 2seconda parte e 6, ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3200 di multa;ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reatia lui ascritti ai capi 3, 2 prima parte e 17 perché estinti per prescrizione e haridotto la pena per i reati di cui ai capi 2 seconda parte, 4 e 6 ad anni quattro mesi11 di reclusione ed euro 2900 di multa; ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti al capo 17 e al capo 2 primaparte, perché estinti per prescrizione e per l'effetto ha ridotto la pena per i reati dicui ai capi 2 seconda parte e capo 6 ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro2500 di multa; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ApolloniaGrazia [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lei ascritti ai capi 3 e 17 perché estinti per prescrizioneed ha ridotto la pena per i reati di cui ai capi 4 e 6, ad anni quattro, mesi sei direclusione ed euro 2500 di multa; ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui ascritto al capo 3 perché estinto perprescrizione e ha ridotto la pena per il reato di cui al capo 4 ad anni quattro direclusione ed euro 2000 di multa; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai delitti a lui ascrittiai capi 1 e 2, seconda parte, per non aver commesso i fatti, ha dichiarato nondoversi procedere nei suoi confronti per i reati a lui ascritti ai capi 2, prima parte,e 14 perché estinti per prescrizione e ha ridotto la pena per il reato di cui al capo16 ad anni quattro di reclusione ed euro 2000 di multa; ha ridotto la pena inflittaa [OSCURATO:PERSONA] per i reati e lui ascritti ai capi 1, 3, 8, 10, 14, 17 e 22 ad anni12 e mesi quattro di reclusione.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GraziaRaspante, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 12‑quinquies l. n. 356 del 1992, 648‑bis e 648‑ter cod. pen., 192 e 533 cod.proc. pen., nonché all’art. 27 Cost., censurando la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto dimostrata la provenienza illecita delle somme immesse nellaI ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha affermato la responsabilitàfacendo discendere la prova dell’illiceità dei capitali dai precedenti giudiziari diAlbino [OSCURATO:PERSONA] e dalla limitata capacità reddituale dei soci formali, attribuendocosì a elementi di contesto un valore decisivo, in violazione del principio dipersonalità della responsabilità penale e del divieto di un “diritto penale d’autore”.Si deduce, inoltre, che la configurabilità del reato ex art. 12‑quinquies l. n.356 del 1992 richiederebbe la prova rigorosa sia della fittizietà dell’attribuzione siadel dolo specifico di elusione, non surrogabile da presunzioni fondate sullapersonalità dell’imputato; si evidenzia altresì la contraddittorietà dellamotivazione, avendo la Corte di appello escluso l’aggravante ex art. 416‑bis.1 cod.pen. pur confermando un impianto accusatorio che presuppone quel contestoassociativo quale fonte della provenienza illecita dei capitali.Infine, si lamenta l’omesso esame di prove a discarico – documentazionefiscale, bilanci, dichiarazioni dei redditi e deposizioni testimoniali – indicative dellalecita provenienza delle somme, nonché la contraddittorietà nella valutazione delleprove, e la apparenza della motivazione.3.2. Con il secondo motivo, nell’interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], AngeloPrudentino e [OSCURATO:PERSONA], si deduce un vizio di motivazione, in relazioneagli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché all’art.111, comma 6, Cost, denunciando la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per il reato dicui all’art. 648‑ter cod. pen., ascritto al capo 2).Si espone che, con uno specifico motivo di appello, la difesa aveva censuratola sentenza di primo grado per avere fondato il giudizio di colpevolezza su unavalutazione meramente “storico‑giudiziale” della figura di [OSCURATO:PERSONA],postulando in via presuntiva l’esistenza di capitali illeciti, in assenza di prova delreato presupposto e del nesso con le operazioni esaminate.La Corte territoriale avrebbe omesso il necessario confronto con tali censure,limitandosi a una motivazione assertiva, priva di autonoma analisi, senza chiariregli elementi fattuali idonei a dimostrare la provenienza delittuosa delle somme.Si censura, inoltre, la valorizzazione di una pretesa sproporzione trainvestimenti e capacità economica dei soci, nonché la qualificazione dei flussi comefinanziamenti occulti, senza adeguato esame delle risultanze istruttorie –segnatamente delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePalma – che li riconducevano all’ordinaria attività societaria.In definitiva, la responsabilità ex art. 648‑ter cod. pen. sarebbe stataaffermata in assenza di rigorosa dimostrazione degli elementi costitutivi, medianteuna presunzione di colpevolezza in contrasto con i principi di legalità e di provaoltre ogni ragionevole dubbio.3.3. Con il terzo motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], AngeloPrudentino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si deducono violazionedi legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 cod. pen., 10 e 20 cod. proc.pen., lamentando la carenza di giurisdizione dello Stato italiano, in ordine ai delittidi cui ai capi 3) e 4), relativi agli investimenti effettuati in Albania.Si rappresenta che le condotte contestate si sarebbero svolte integralmenteall’estero, riguardando la costituzione e l’intestazione di società in Albania, senzache la sentenza impugnata abbia individuato alcun frammento della condottapenalmente rilevante realizzato in Italia, limitandosi a un generico richiamo allapresunta provenienza nazionale dei capitali e al fatto che gli accordi per l'impiegodelle disponibilità finanziarie furono presi in Italia.3.4. Con il quarto motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sidenunciano violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.12‑quinquies l. n. 356 del 1992 e 648‑bis cod. pen., censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i reati di trasferimentofraudolento di valori e di riciclaggio, ascritti, rispettivamente, ai capi 1) e 6)dell’imputazione.Quanto al primo reato, si lamenta l’assenza di prova del dolo specifico,asseritamente desunto dalla sola intestazione fittizia; quanto al delitto diriciclaggio, si evidenzia la mancata individuazione del reato presupposto, speciedopo l’esclusione dell’aggravante ex art. art. 416-bis.1 cod. pen.3.5. Con il quinto motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GraziaRaspante, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaomessa valutazione delle prove difensive decisive.3.6. Con il sesto motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GraziaRaspante, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per mancata emanifestamente illogica valutazione di una prova difensiva decisiva, concernenteun errore di fatto relativo alla valuta di un investimento, da ritenersi espressa inLek albanesi, ritenuto determinante nell’affermazione della responsabilità, inquanto idoneo a escludere la sproporzione patrimoniale.3.7. Con il settimo motivo, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], AlbinoPrudentino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.12‑quinquies l. n. 356 del 1992, 192 e 533 cod. proc. pen. e 27, comma 2, Cost.,censurando la sentenza impugnata per manifesta illogicità e contraddittorietàderivante dall’adozione, nel processo penale, di un metodo presuntivo tipico delcontenzioso tributario, con conseguente illegittima inversione dell’onere dellaprova.3.8. Con l’ottavo motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione su censuredecisive concernenti i reati di bancarotta fraudolenta, ascritti ai capi 8), 10), 14),17) e 22) dell’imputazione.Si lamenta che la Corte d’appello abbia disatteso le specifiche doglianzeformulate con l’atto di gravame in relazione ai presunti fatti distrattivi connessiall’ammissione al concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., limitandosia un rigetto meramente assertivo, a fronte di rilievi ritenuti dirimenti perchéevidenzianti un originario errore dell’impostazione accusatoria.In particolare, la difesa aveva dedotto che l’accusa si fondasse sulla presuntafraudolenza del concordato, desunta dalla falsità della relazione del Dott.[OSCURATO:PERSONA], richiamando, in senso contrario, sia la sua assoluzione definitivasia le dichiarazioni testimoniali di quest’ultimo escludenti ogni falsità.Si deduce, altresì, che l’omesso esame dell’elemento soggettivo edell’incidenza delle condotte sui creditori, specie in presenza di concordatoammesso, rende la motivazione meramente apparente e manifestamente illogica,in lesione dei principi del giusto processo.3.9. Con il nono motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si denuncia laviolazione di legge processuale e il vizio di motivazione, con riferimento agli artt.125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato di bancarottafraudolenta per distrazione, ascritto al capo 17) dell’imputazione.Si lamenta che la sentenza sia sorretta da motivazione meramente apparente,avendo la Corte territoriale eluso il confronto con le specifiche doglianze difensive,limitandosi a reiterare in termini assertivi la natura distrattiva delle operazioni,senza esaminare le prove documentali e testimoniali addotte a sostegno della lorocausale lecita.Si deduce, altresì, l’omessa valutazione dell’elemento soggettivo, desuntoautomaticamente dall’accredito di somme su conti personali, nonché il mancatoesame della prospettata funzione meramente operativa dei movimenti, collegati aesigenze di liquidità della società e rimborsati con gli incassi aziendali.3.10. Con il decimo motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si denunciaviolazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216 e 217 r.d. 16marzo 1942, n. 267, nonché agli artt. 42 e 43 cod. pen., censurando la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha qualificato come bancarotta fraudolenta le condotteascritte ai capi 8) e 14).Si deduce che la Corte territoriale abbia omesso di fornire una motivazioneadeguata su un punto decisivo, sollevato con specifico motivo di appello,concernente l’elemento soggettivo del reato. La difesa aveva puntualmenteevidenziato come le risultanze processuali non avessero dimostrato la sussistenzadel dolo, inteso quale consapevole e volontaria finalità di depauperare il patrimoniosociale in danno dei creditori. Le operazioni contestate, pur potendo apparireretrospettivamente inopportune o azzardate, sarebbero state eventualmentericonducibili a una condotta colposa, per imprudenza o negligenza nella gestionesocietaria, rientrante nell’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217 r.d. n.267 del 1942.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe eluso l’onere di confrontarsicon tale prospettazione difensiva, limitandosi a una motivazione apparente eassertiva, priva dell’indicazione degli specifici elementi fattuali dai quali inferire, inmodo univoco, la sussistenza del dolo fraudolento. L’omessa distinzione trabancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, fondata essenzialmentesull’elemento psicologico, avrebbe determinato una erronea qualificazionegiuridica del fatto. Tale errore risulterebbe decisivo, poiché la riqualificazione dellecondotte ex art. 217 r.d. n. 267 del 1942 avrebbe imposto la declaratoria diestinzione dei reati per intervenuta prescrizione.3.11. Con l’undicesimo motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si denunciaviolazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216 e 217 r.d. n.267 del 1942 (ora artt. 322 e 323 d.lgs. n. 14 del 2019), per erronea qualificazionegiuridica del fatto come bancarotta fraudolenta documentale in luogo di bancarottasemplice, in riferimento al capo 22), con conseguente mancata declaratoria diestinzione del reato per prescrizione.Si deduce che la motivazione sia meramente apparente, non avendo la Corteconsiderato il dato decisivo del sequestro della documentazione contabile dellal’irregolarità e la difficoltà ricostruttiva dipendevano da un atto dell’autorità, e nonda condotte distrattive.Si lamenta, altresì, l’omesso esame delle risultanze attestanti l’avvenutaricostruzione della vicenda patrimoniale da parte degli organi della procedura,nonché la conseguente indebita affermazione dell’impossibilità ricostruttiva.È infine dedotta la carenza di motivazione sul dolo, essendo la irregolaritàcontabile ricondotta a una fase di crisi e non a finalità fraudolente, conconseguente erronea applicazione dell’art. 216 r.d. n. 267 del 1942 in luogodell’art. 217 dello stesso regio decreto, e mancato rilievo della prescrizione.3.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all’art. 216r.d. n. 267 del 1942, con riferimento all’affermazione di responsabilitàdell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo10).Si lamenta che la Corte territoriale abbia confermato la qualificazione intermini di bancarotta fraudolenta, omettendo un’autonoma valutazionedell’elemento soggettivo e limitandosi a un richiamo adesivo alla decisione di primogrado.Si evidenzia, in particolare, la mancata prova del dolo, a fronte di operazioniasseritamente incrementative del patrimonio e poste in essere in un contesto dicrisi, eventualmente riconducibili alla bancarotta semplice.Si deduce, altresì, che la motivazione, generica e assertiva, abbia tratto laprova del dolo da elementi equivoci, senza distinguere tra inadeguatezzagestionale e volontà fraudolenta, con omissione decisiva ai fini della possibileriqualificazione e della prescrizione.3.13. Con il tredicesimo motivo, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], AlbinoPrudentino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ApolloniaGrazia [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e dell’art.62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, ritenuto privo di autonoma motivazione efondato su un richiamo generico alla decisione di primo grado, senza esame deglielementi favorevoli dedotti dalla difesa.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con un solo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazionecensurando che la Corte d’appello, a fronte dell’assoluzione per i delitti di cui aicapi 14) e 16), abbia lasciato ferma la prescrizione per il delitto di cui al capo 15),senza verificarne la residua rilevanza penale.Si assume che, essendo i delitti fondati sulla medesima base fattuale,l’omessa assoluzione contrasti con i principi di coerenza logico‑giuridica e dicompletezza del giudizio.Si deduce, inoltre, che la motivazione si fondi su un apparato indiziario noncorroborato, senza prova della provenienza illecita delle somme né del dolo, néconfronto con le deduzioni difensive.Si lamenta, infine, che, pur avendo escluso il coinvolgimento nei fatti piùgravi, la Corte abbia omesso di trarne le conseguenze assolutorie anche sul delittodi cui al capo 15), limitandosi a confermare la prescrizione.5. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Sannelli5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione, nonché falsa applicazione dell’art. 648‑biscod. pen., in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo16), evidenziando la stretta connessione tra tale delitto e le contestazioni di cui aicapi 1), 2) e 15), assunte quali antecedenti logico‑giuridici della provenienza edella qualificazione del denaro reimpiegato.Si lamenta, in particolare, l’omessa motivazione sui reati presupposti, la cuidimostrazione costituisce condizione della responsabilità per riciclaggio, nonpotendo la loro prescrizione esonerare dall’accertamento in fatto.Si deduce, inoltre, contraddittorietà della motivazione avendo la Corte diappello assolto l’imputato dal delitto di cui al capo 2) “per non aver commesso ilfatto” e, nondimeno, affermato la sua responsabilità per il delitto di cui al capo16), fondato sul medesimo contesto e sulla medesima origine del denaro.Sotto un ulteriore profilo, si deduce la falsa applicazione dell’art. 648‑bis cod.pen., avendo la Corte di appello ritenuto sufficiente un generico riferimento allaprovenienza illecita delle somme, senza accertare il reato presupposto e l’elementosoggettivo.5.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza assoluta di motivazione suldiniego delle attenuanti generiche e violazione dell’art. 62‑bis cod. pen., essendosila Corte limitata a una conferma priva di giustificazione, in violazione dell’obbligomotivazionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati, pur presentando diversi profili diinammissibilità.2. Ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioPrudentino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. Sono infondati il primo motivo - con il quale [OSCURATO:PERSONA], AngeloPrudentino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ApolloniaGrazia [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata nella parte in cui è stataritenuta dimostrata la provenienza illecita delle somme immesse nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la sussistenza dei reati di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992(ora art. 512-bis cod. pen.) (capi 1 e 3), di cui all’art. 648-ter cod. pen. (capi 2 e4) e di cui all’art. 648-bis cod. pen. (capo 6) - e il secondo motivo - con il quale,nell’interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioPrudentino, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla conferma dellaresponsabilità per il reato di cui all’art. 648‑ter cod. pen., contestato al capo 2.Va preliminarmente richiamato il costante insegnamento di questa Cortesecondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod.pen. si distingue dalle fattispecie di riciclaggio e reimpiego, di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., atteso che, mentre per queste ultime è indefettibilmenterichiesta la dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto dellecondotte incriminate, la prima figura criminosa è invece strutturalmenteindifferente alla genesi lecita o illecita delle utilità trasferite.In tale prospettiva, è stato chiarito che il delitto di trasferimentofraudolento di valori, di cui all'art. 512-bis cod. pen., è integrato anche nel caso dicondotte che abbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, essendol'incriminazione finalizzata ad evitare manovre, da parte di soggettipotenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare ladisponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dalla provenienza deglistessi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103 – 01; Sez.2, n. 29455 del 13/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276669 – 01; Sez. 2, n.13448 del 16/12/2015 - dep. 05/04/2016, Zummo, Rv. 266438-01; Sez. 5, n.39837 del 02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257364-01).Ai fini della integrazione del reato di trasferimento fraudolento di valori,nondimeno, non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene daparte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova,sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suoacquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure diprevenzione, principio affermato anche nella ipotesi di costituzione o trasferimentodi attività d’impresa, in caso di assunzione della qualità di gestore o socio occulto(Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273419 – 01; Sez. 6, n. 5231del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128 – 01; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018,C., Rv. 274024 – 01).Ne consegue che risultano inconferenti le censure difensive dirette acontestare la sussistenza del delitto di trasferimento fraudolento di valori (capi 1e 3) sul presupposto della mancata dimostrazione della provenienza delittuosa deicapitali impiegati nella costituzione delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Bet PlusSh.A.Parimenti infondata è la doglianza relativa al difetto di motivazione, nonconfrontandosi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che havalorizzato una pluralità di elementi convergenti in ordine alla effettivaprovenienza delle risorse impiegate e alla loro riconducibilità all’imputato AlbinoPrudentino, quali la costituzione della società mediante apporti in denaro contantenon tracciati, l’accertata incapacità reddituale dei soci formali, nonché l’assenza dimovimentazioni bancarie coerenti con gli investimenti effettuati.A tali elementi si aggiungono, in termini univocamente convergenti, lerisultanze delle intercettazioni, dalle quali emerge il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] effettivo dominus delle imprese, nonché le dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], che hanno ulteriormente confermato il ricorso sistematicoa prestanome nell’ambito delle attività economiche riconducibili all’imputato.Ne discende la coerenza logico-giuridica della motivazione della sentenzaimpugnata, essendo stato correttamente ritenuto integrato il delitto contestatosulla base di un compendio indiziario grave, preciso e concordante, immune davizi rilevabili in sede di legittimità.Quanto ai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. (contestati ai capi2, 4 e 6), per i quali è richiesta la provenienza delittuosa delle risorse economicheoggetto delle condotte incriminate, deve richiamarsi l’orientamento di questaCorte, secondo cui, ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimoniopresupponenti la consumazione di un reato presupposto (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che quest’ultimo, quale elementocostitutivo della fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, senzache occorra la puntuale ricostruzione di tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n.6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 546del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249444 - 01).Nal caso in esame i reati-presupposto sono stati individuati nel delitto dicontrabbando di tabacchi lavorati esteri e in quello di partecipazioneall’associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], per i quali l’imputato hariportato condanne definitive e nel cui ambito si collocano temporalmente i reatioggetto del presente procedimento (pag. 50 della sentenza di primo grado).La Corte territoriale ha dato conto del ruolo apicale dell’imputato nelsodalizio mafioso e della sua stabile partecipazione a traffici illeciti altamenteremunerativi, elementi ulteriormente corroborati dalle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia, dalle quali emerge la disponibilità di rilevanti flussifinanziari e il ricorso sistematico a prestanome anche per attività economicheall’estero, in Albania, a fronte di redditi leciti esigui, che sono stati accertati nellamisura di circa 11.000 euro annui nel periodo compreso tra il 1994 e il 2010.La Corte territoriale ha adeguatamente esaminato le deduzioni difensive eha dato conto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni percui ha ritenuto inattendibile la prospettazione alternativa. In particolare, il giudicedi appello ha valorizzato un compendio di elementi indiziari tra loro convergenti,idonei a dimostrare la riconducibilità dei flussi finanziari a provviste di provenienzaillecita, evidenziando l’incompatibilità degli stessi con la capacità economicadichiarata e con l’ordinaria operatività della società.Né può ritenersi che la motivazione sia meramente assertiva o priva diautonoma valutazione, atteso che la Corte di appello ha preso in considerazione,sia pure succintamente, i principali argomenti difensivi, tra cui talune dichiarazionitestimoniali, ritenute generiche e non corroborate da riscontri oggettivi, ecorrettamente reputate non idonee a scalfire il quadro probatorio complessivo.Parimenti non è fondata la doglianza relativa al mancato esame dellaprospettata natura “fisiologica” dei flussi di cassa, avendo il giudice di meritologicamente escluso che le caratteristiche dell’attività sociale potesserogiustificare, nei termini prospettati, l’entità e le modalità delle movimentazioniriscontrate, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti.Non sussiste, pertanto, neanche la dedotta contraddittorietà tra l’esclusionedell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e il riconoscimento dellasussistenza dei reati di riciclaggio e reimpiego, atteso che le sentenze di meritohanno coerentemente evidenziato come le relative condotte fossero finalizzate a“ripulire” e reimmettere nel circuito economico ingenti disponibilità di denarocontante di provenienza illecita, derivanti dalle attività criminali dell’imputatoAlbino [OSCURATO:PERSONA], perseguendo una finalità del tutto distinta da quella diagevolazione del sodalizio mafioso richiesta dalla suddetta circostanza aggravante.Deve, inoltre, rilevarsi che la pronuncia di infondatezza non esclude il formarsidi un valido rapporto di impugnazione, con la conseguente rilevabilità di ufficiodella causa estintiva dei reati per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005,Bracale, Rv. 231164 – 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).In particolare, sono estinti per prescrizione i delitti di cui ai capi 1 (ascritto adAlbino [OSCURATO:PERSONA]), 2 (ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioPrudentino) e 4 (ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GraziaRaspante).Il delitto di cui all’art. 12‑quinquies l. n. 356 del 1992 (ora art. 512-bis cod.pen.) (capo 1), è ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA], essendo stato già dichiaratoestinto per prescrizione con la sentenza della Corte di appello nei confronti diMarina [OSCURATO:PERSONA], ed essendo stato [OSCURATO:PERSONA] assolto da tale reato con lamedesima sentenza.Per determinare il tempo necessario a prescrivere, è necessario tenereconto della recidiva reiterata e infraquinquennale ex art. 99, quarto comma, cod.pen. contestata e ritenuta sussistente nei confronti dell’imputato AlbinoPrudentino; di tale recidiva qualificata si deve tenere conto per determinare ilmassimo della pena e, conseguentemente, il termine base di prescrizione, e perdeterminare l'aumento massimo del termine di prescrizione in presenza di eventiinterruttivi ex art. 161 cod. pen.Ne consegue che il termine di prescrizione va così calcolato: anni sei + dueterzi ex art. 99, quarto comma, cod. pen. + due terzi ex art. 161 cod. pen. = sedicianni e otto mesi, ai quali devono aggiungersi i 229 giorni di sospensione deldecorso del termine di prescrizione, come ritenuti dalla sentenza della Corte diappello.Per individuare il momento di decorrenza del termine di prescrizione, vatenuto conto che il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. è istantaneo con effettipermanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia,senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridicaconseguente alla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv.218768 – 01; Sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Perdichizzi, Rv. 255405 - 01).Nel caso in esame, la data di consumazione del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen, dalla quale fare decorrere il termine di prescrizione, va individuatanel 17 novembre 2006, data di costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,trattandosi del momento in cui venne realizzata l'attribuzione fittizia; ne consegueche il termine di prescrizione, pari a sedici anni, otto mesi, incrementato di 229giorni di sospensione, è interamente decorso il 2 marzo 2024.Per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen., contestato alcapo 2 a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il termine diprescrizione va individuato in anni quindici e 229 giorni, così calcolato: terminebase anni dodici+ un quarto ex art. 161 cod. pen. + 229 giorni di sospensione.Per individuare il giorno dal quale fare decorrere tale termine, vaconsiderato che la data del commesso reato è indicata genericamente nel capo diimputazione quale «17 novembre 2006, in permanenza».Occorre tuttavia precisare che il delitto di reimpiego, al pari di quello diriciclaggio, può essere in astratto configurato anche in forma progressiva, conconseguente consumazione prolungata nel tempo. Una tale evenienza, però,presuppone l’emersione in atti di una sequenza unitaria e continuativa di condotteidonee a spostare in avanti il momento consumativo.Nel caso di specie, una siffatta progressione criminosa non risultadocumentata, con la conseguenza che non è corretto qualificare il reato in terminidi permanenza, dovendo invece individuarsi la consumazione in un momentodeterminato, coincidente, in difetto di ulteriori elementi, con la data più risalenteindicata nell’imputazione, in conformità al principio del favor rei in materia diprescrizione.Ed invero, a tal proposito, la Corte ha chiarito che, in tema di prescrizione,l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non gravasull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certasulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo ilmaggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data piùrisalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535 – 01; Sez. 2, n. 35662del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983-01; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep.2020, Ilacqua, Rv. 246229-01; Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, Rinaldi, Rv.233835-01).Ne consegue che, in difetto di elementi idonei a individuare con precisioneuna diversa data di decorrenza del termine di prescrizione, la stessa deve essereindividuata nel momento più risalente, ossia nel 17 novembre 2006,maggiormente favorevole agli imputati; da tale data il termine risulta interamentedecorso in data 4 luglio 2022.Analogamente, con riferimento al delitto di cui all’art. 648‑ter cod. pen.ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo4, il termine di prescrizione, pari a quindici anni e 229 giorni, decorre dal 22maggio 2009, risultando interamente decorso in data 6 gennaio 2025.Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai delitti lororispettivamente ascritti ai capi 1, 2 e 4, in quanto estinti per prescrizione e,conseguentemente, va disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello diLecce al solo fine della rideterminazione della pena per i restanti reati loro ascritti.In ordine alla pronuncia di prescrizione per suddetti reati in luogo di unapronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. va richiamato l’orientamentocostante della Corte secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione delreato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a normadell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idoneead escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da partedell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamentenon contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardoappartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", chea quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità diaccertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,Tettamanti, Rv. 244274 – 01); inoltre, nel giudizio di cassazione la rilevazionedella causa di proscioglimento nel merito, prevalente su quella di estinzione delreato, è ulteriormente circoscritta nei limiti della valutazione della sentenzaimpugnata, in conformità alle condizioni di deducibilità del vizio di mancanza omanifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27611 del 01/07/2009, Casorelli,Rv. 244724 – 01).Nel caso di specie, alla luce delle valutazioni svolte, non sono emersi, a seguitodi un’attività ricognitiva consentita nei limiti della valutazione della motivazionedella sentenza impugnata, circostanze idonee a escludere, in modo assolutamentenon contestabile, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico degliimputati.2.2. È infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale, nell’interesse di AlbinoPrudentino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sideducono vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla dedottacarenza di giurisdizione dello Stato italiano, in ordine ai delitti di cui ai capi 3) e4), relativi agli investimenti effettuati in Albania.In tema di giurisdizione penale, il principio di territorialità, sancito dall’art. 6,secondo comma, cod. pen., comporta che il reato deve ritenersi commesso nelterritorio dello Stato quando almeno una parte della condotta sia ivi posta inessere, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per laconfigurabilità del tentativo (Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268432– 01).Ne deriva che l’ambito applicativo dell’art. 6 cod. pen. risulta più ampiorispetto alla nozione di tentativo, non richiedendosi la sussistenza di atti idonei eunivoci, essendo sufficiente il compimento, nel territorio dello Stato, di unafrazione anche meramente accessoria della condotta tipica; ed invero, è statoaffermato che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione areati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si siaverificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisitidi idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo taleda collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata interritorio estero (tra le tante, Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Xhindoli, Rv.282061 – 01; Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, Cabrerizo, Rv. 269062 – 01).Tali principi sono stati affermati anche con riferimento al delitto di riciclaggio,con argomentazioni estensibili al reimpiego ex art. 648-ter cod. pen., che vienequi in rilievo, essendo stato affermato che, qualora commesso in parte all'estero,sussiste la giurisdizione italiana nel caso in cui il delitto sia realizzato con condottefrazionate e progressive tenute da soggetti distinti, quando anche solo unframmento dell'azione posta in essere da alcuni dei correi, intesa in sensonaturalistico, si sia svolta nel territorio dello Stato (Sez. 2, n. 4583 del10/12/2021, dep. 2022, Abbondanza, Rv. 282812 – 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione deiprincipi sopra richiamati, ritenendo sussistente la giurisdizione dello Stato italianoin ragione della presenza, sul territorio nazionale, di segmenti non meramenteoccasionali della condotta criminosa.In particolare, è stato valorizzata la circostanza che in Italia si collocasserotanto la fase genetica dell’illecito - rappresentata dalla formazione degli accorditra i concorrenti - quanto quella prodromica al reimpiego, costituita dalladisponibilità e dalla formazione della provvista illecita, ivi maturata.A tal proposito, dalle risultanze testimoniali riportate nella sentenza di primogrado richiamata da quella di appello, emerge che le decisioni strategiche e ladirezione delle operazioni facevano stabilmente capo ad [OSCURATO:PERSONA] ederano assunte in Italia.Le deposizioni dei testi Cosentino e Cardinali hanno evidenziato che gliincarichi operativi relativi agli investimenti in Albania venivano conferitidirettamente da [OSCURATO:PERSONA], incontrato sia in territorio nazionale sia aValona, e che i relativi accordi venivano definiti sulla base di direttive provenientidall’Italia, luogo nel quale si radicava il centro decisionale dell’attività.In termini coerenti, la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormente confermato taleassetto, attestando che anche l’organizzazione logistica delle attività estere - ivicompresi i costi di trasferta - era sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cosìevidenziando la riconducibilità unitaria delle operazioni a un’unica strutturaimprenditoriale operante sul territorio nazionale.Tali elementi, valutati unitariamente, integrano un apprezzabile frammentodella condotta tipica, idoneo a radicare il collegamento territoriale con lesuccessive operazioni di reimpiego all’estero.Ne consegue che le condotte realizzate in Albania si inseriscono in un piùampio contesto unitario, avviato e in parte realizzato nel territorio dello Stato,sicché risulta correttamente affermata la giurisdizione italiana, non ravvisandosi idedotti vizi di violazione di legge né profili di manifesta illogicità della motivazione.È stata già rilevata la estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo 4,ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],conseguente alla pronuncia di infondatezza del motivo di ricorso, la quale nonesclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, con la conseguenterilevabilità di ufficio della causa estintiva del reato (Sez. U, n. 23428 del22/03/2005, Bracale, cit.; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., cit.).2.3. Il quarto motivo, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], AlbinoPrudentino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con il quale si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, inrelazione agli artt. 12‑quinquies l. n. 356 del 1992 (ora art. 512-bis cod. pen.)(capo 1) e 648‑bis cod. pen. (capo 6), è complessivamente infondato.Quanto alla censura riguardante la mancata dimostrazione del dolo specificodel delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., è stata proposta per la prima volta inquesta sede e, costituendo un novum che interrompe la catena devolutiva, deveessere dichiarata inammissibile in applicazione del disposto degli artt. 606, comma3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv.266202 – 01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01).È, invece, infondata la censura relativa al delitto di riciclaggio ex art. 648‑biscod. pen. (capo 6), con la quale si deduce la mancata individuazione del reatopresupposto e il difetto di motivazione in ordine alla provenienza illecita delleprovviste, sul rilievo del venire meno dell’aggravante di cui all’art. 416‑bis.1 cod.pen.; si tratta, tuttavia, di doglianze che riproducono argomentazioni già oggettodi disamina nell’ambito del primo motivo di ricorso, al quale pertanto si rinvia.2.4. Non supera il vaglio di ammissibilità il quinto motivo di ricorso, propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioPrudentino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono,in via cumulativa, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alladedotta omessa valutazione di prove difensive asseritamente decisive.Il motivo è, invero, inammissibile per genericità, non assolvendo all’onere dispecificità richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. Esso, infatti, si limita a un richiamomeramente indeterminato a categorie probatorie - quali documentazione fiscale,bilanci, dichiarazioni dei redditi e deposizioni testimoniali - senza individuarne ilcontenuto, la portata dimostrativa, né la decisività rispetto all’oggetto delladecisione.Parimenti, risulta del tutto carente l’indicazione del nesso tra le proveasseritamente trascurate e i singoli capi di imputazione, nonché dei relativiimputati, con conseguente impossibilità, per questa Corte, di esercitare il controllosulla dedotta omissione motivazionale.Ne consegue che la censura si risolve in una doglianza generica e assertiva,non scrutinabile nel giudizio di legittimità.2.5. È inammissibile il sesto motivo, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eApollonia [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce un errore di fatto in ordine allavaluta di un investimento, ritenuto decisivo ai fini dell’affermazione dellaresponsabilità, assumendosi che la somma di “140.000,00” indicata per lacostituzione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non fosse espressa in euro, bensìin Lek albanesi, per un controvalore di circa 1.156 euro, importo ritenutocompatibile con redditi leciti e, dunque, asseritamente inidoneo a dimostrare laprovenienza illecita delle risorse.Dagli atti emerge, infatti, che la censura, così come articolata nel ricorso percassazione, non trova corrispondenza nei motivi di appello, nei quali la doglianzaera riferita alla distinta società albanese [OSCURATO:PERSONA].A. e non alla [OSCURATO:PERSONA].r.l.Ne consegue che la deduzione si risolve in un’inedita prospettazione fattualeche altera i termini della censura originaria, impedendo a questa Corte ogni verificasulla denunciata divergenza tra dato reale e dato percepito, con conseguentedeclaratoria di inammissibilità del motivo.2.6. È manifestamente infondato il settimo motivo di ricorso, con il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioPrudentino e [OSCURATO:PERSONA], si denunciano vizi di violazione di legge edi motivazione, assumendo che la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso, conriferimento alle imputazioni ex art. 512-bis cod. pen., a un metodo presuntivo dimatrice tributaria, con conseguente indebita inversione dell’onere della prova.Con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte territoriale ha inverorichiamato e fatto proprio l’apparato motivazionale della decisione di primo grado,valorizzando un compendio di elementi tra loro convergenti circa l’effettivaprovenienza delle risorse e la loro riconducibilità all’imputato [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, è stata evidenziata la costituzione della società mediante apporti indenaro contante privi di tracciabilità, in un contesto connotato dall’accertataincapacità reddituale dei soci formali e dall’assenza di movimentazioni bancariecoerenti con gli investimenti effettuati. A tali elementi si aggiungono le risultanzedelle intercettazioni, indicative del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale dominusdell’impresa, nonché le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA],che confermano il sistematico ricorso a prestanome nello svolgimento delle attivitàimprenditoriali.Analoghe argomentazioni sono state svolte con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA].A.,per la quale la prova del trasferimento fraudolento è stata desunta da una pluralitàdi dati indiziari, tra loro coerenti e reciprocamente riscontrati, quali le dichiarazionidel medesimo collaboratore, il contenuto delle intercettazioni, le dichiarazionitestimoniali, il rinvenimento della documentazione relativa alle attività in Albanianella disponibilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo arresto.Ne consegue che i giudici di merito hanno fondato l’affermazione diresponsabilità su un compendio indiziario grave, preciso e concordante, secondo ilparadigma probatorio proprio del processo penale, con esclusione di qualsiasiricorso a criteri presuntivi di derivazione tributaria.2.7. L’ottavo motivo di ricorso, con il quale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati dibancarotta fraudolenta contestati ai capi 8), 10), 14), 17) e 22), è manifestamenteinfondato.Le condotte sono ascritte all’imputato, quale amministratore di fatto della FastService [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentaleai sensi dell'art. 236, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazioneagli artt. 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 1 e n. 2, del medesimo regiodecreto.Va preliminarmente osservato che l’art. 236, secondo comma, n. 1, r.d. n.267 del 1942 prevede un’espressa estensione della disciplina dettata dagli artt.223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società nelcaso di ammissione al concordato preventivo.In tale prospettiva, la norma ricomprende tutte le ipotesi di bancarottafraudolenta impropria previste dall’art. 223 r.d. n. 267 del 1942, consentendonel’imputazione ai soggetti gestori anche nell’ambito della procedura di concordatopreventivo, sia per fatti commessi anteriormente sia per quelli realizzatisuccessivamente all’ammissione (Sez. 5, n. 50675 del 06/10/2016, SocietàMalcolive [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268595-01).È inoltre principio consolidato che il decreto di ammissione al concordatopreventivo assume, nelle fattispecie di bancarotta impropria ad esso collegate,funzione ed effetti analoghi a quelli della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez.U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, cit; Sez. 5, n. 3330 del 05/02/1993, Borsini,Rv. 193843-01).In continuità con tale impostazione, questa Corte ha affermato che le condottedi bancarotta poste in essere anteriormente all’ammissione al concordatopreventivo rientrano nell'alveo punitivo dell'art. 236, comma secondo, n.1) r.d. n.267 del 1942, il quale, in virtù dell'espresso richiamo del precedente art. 223 delmedesimo regio decreto, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropriacommessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societàfallite (Sez. 5, n. 26435 del 08/06/2022, Rea, Rv. 283402 – 01; Sez. 5, n. 26444del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259849-01; Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio 2010,Antonelli, Rv. 247243-01).Tanto premesso, risultano del tutto inconferenti le deduzioni difensivesecondo cui l’intero impianto accusatorio sarebbe fondato sull’assunto dellafraudolenta ammissione al concordato preventivo, in forza di una relazioneasseritamente mendace redatta dal professionista incaricato, successivamenteassolto.Emerge, invero, pacificamente che tutti i fatti oggetto di imputazione sicollocano tra il 2007 e il 2009, quindi in epoca anteriore all’ammissione alconcordato, disposta con decreto del Tribunale di Brindisi del 19 luglio 2011, erisultano del tutto estranei alla pretesa fraudolenza del procedimento diammissione.Il decreto di ammissione al concordato preventivo ha, invero, assunto nellafattispecie in esame una funzione analoga a quella della sentenza dichiarativa difallimento, mentre non è in alcun modo contestato che le condotte di bancarottasiano state commesse nell’ambito della procedura di concordato o nel corso dellastessa.Ne consegue che il motivo si risolve in una censura priva di qualsiasi riscontroprocessuale e non correlata alle imputazioni ascritte, non incidendo sull’autonomarilevanza penale delle condotte contestate ai sensi dell’art. 236, comma secondo,r.d. n. 267 del 1942, e deve, pertanto, essere dichiarato manifestamenteinfondato.2.8. Il nono motivo, con il quale nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si denunciaal contempo una violazione di legge e di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ascritto al capo17), è inammissibile per difetto di specificità.Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazione di quelli giàdedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, poichécaratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente, inidonei adassolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisione impugnata; lacarenza di specificità del motivo va, altresì, apprezzata con riguardo alla mancatacorrelazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste afondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con leesplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificitàsanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01).Nel caso di specie, ad [OSCURATO:PERSONA] è contestato, quale amministratoredi fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale per avere distratto, per finalità estranee all’impresa, la complessivasomma di euro 89.970, mediante bonifici disposti dai conti della società in favoredei conti personali dei soci e dei loro familiari, in assenza di alcuna giustificazione.A fronte di tale addebito, la difesa ha sostenuto che i movimenti incontestazione troverebbero spiegazione in anticipazioni effettuate dai soci,mediante assegni personali, per far fronte a esigenze della società, e nei successivirimborsi in contanti provenienti dagli incassi sociali.Tale prospettazione, tuttavia, risulta essere stata già esaminata dalla Corte diappello, che l’ha ritenuta priva di qualsiasi elemento di riscontro avendo datoconto, con motivazione logica e congrua, dell’inidoneità delle allegazioni difensivea superare i rilievi svolti dal giudice di primo grado, evidenziandone il caratteregenerico, inconferente e sfornito di supporto probatorio.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente non sviluppa alcunacritica effettiva, limitandosi a riproporre, in termini pressoché sovrapponibili, lamedesima censura già devoluta in appello, richiamando genericamente delladocumentazione bancaria versata in atti, della quale, tuttavia, non indica né ilcontenuto né la decisiva rilevanza ai fini della confutazione della motivazioneimpugnata.Ne consegue che il motivo si risolve in una doglianza meramente assertiva,priva della necessaria correlazione con le argomentazioni sviluppate dalla Corteterritoriale e, pertanto, inammissibile per difetto di specificità.2.9. È manifestamente infondato il decimo motivo, con il quale nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione,relativamente alla qualificazione giuridica quale bancarotta fraudolenta e nonquale bancarotta semplice delle condotte ascritte ai capi 8) e 14), sotto il profilodell’elemento soggettivo del reato.In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, al di fuori delleipotesi di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti per le quali èrichiesta la sussistenza del dolo specifico rappresentato dallo scopo di recarepregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230353-01), l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, per la cui configurabilitànon è richiesta né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né ilfine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo invece sufficiente lacosciente volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli digaranzia delle obbligazioni assunte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli,Rv. 266805-01; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879-01; Sez. 5,n. 29896 del 01/07/2002, Arienti, Rv. 222388-01).La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato, valorizzando lariconducibilità della fattispecie alla categoria dei reati di pericolo concreto, che ildolo di bancarotta patrimoniale richiede la rappresentazione del pericolo che lacondotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per laconseguente tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014,Giumelli, Rv. 261367 – 01).Ne consegue che il dolo di bancarotta non si esaurisce nella merarappresentazione e volizione dell’atto distrattivo o dissipativo, ma si estende allapercezione della sua concreta attitudine lesiva rispetto alla funzione di garanziadel patrimonio sociale. In tale prospettiva, la connotazione di “fraudolenza”dell’azione implica, sul piano soggettivo, che la condotta sia assistita dallaconsapevolezza di porre in essere operazioni sul patrimonio sociale idonee adeterminare un danno per i creditori (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo,Rv. 261739 - 01).Tale consapevolezza, tuttavia, non deve essere confusa con un dolo specifico,estraneo alla fattispecie, atteso che l’elemento psicologico del reato di bancarottafraudolenta per distrazione o per occultamento resta quello del dolo generico,consistente nella coscienza e volontà di compiere gli atti distrattivi o dioccultamento, senza che sia richiesto il fine di arrecare pregiudizio ai creditori(Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932 - 01; Sez. 5,n. 49635 del 02/10/2009, Ariola, Rv. 245731 - 01).In definitiva, la “fraudolenza” insita nella bancarotta patrimoniale esige che lacondotta sia sorretta dalla consapevolezza di destinare il patrimonio sociale a finidiversi da quelli propri dell’impresa e di compiere atti idonei a cagionare danno aicreditori; è sufficiente, a tal fine, che l’agente si rappresenti una situazione dipericolo concreto, anche non immediato, per la garanzia patrimoniale (Sez. 5, n.35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446 – 01; Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413-01).Pertanto, in quanto reato di pericolo concreto, l’accertamento del dologenerico nella bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede la verifica dellarappresentazione, in capo all’agente, della pericolosità della condotta distrattiva,da intendersi quale probabilità di un pregiudizio alla consistenza della garanziapatrimoniale, nonché della volontà di porre in essere operazioni idonee adeterminare tale effetto lesivo.Quanto poi alla modalità di accertamento dell'elemento oggettivo del reatodi pericolo concreto e del dolo generico, è stato affermato che deve basarsi sugliordinari criteri, valorizzando, in particolare, la ricerca di "indici di fraudolenza"rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizionepatrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato,avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre impresecoinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tradare corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolodell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia deicreditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza evolontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,Sgaramella, Rv. 270763 – 01).Nel caso di specie, al capo 8) viene contestato ad [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, per avere destinato a finalitàestranee all’attività d’impresa beni ed attrezzature acquistati dalla società ingleseTCS [OSCURATO:PERSONA], per un importo complessivo di circa 183.000sterline (e non euro, come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale),cedendoli in assenza di qualsivoglia contropartita economica alla Casinò Italia,società con sede in Albania, anch’essa di fatto riconducibile al medesimoPrudentino. Secondo la conforme ricostruzione del fatto, operato dai giudici diprimo e secondo grado, i beni, in parte già corrisposti dalla società italiana,avevano generato un residuo debito pari ad euro 63.402,23, successivamenteammesso alla procedura concordataria per un importo complessivo di euro217.730.In ordine agli indici sintomatici della fraudolenza, rilevanti ai finidell’accertamento del dolo generico, i giudici di merito hanno valorizzato lapredisposizione di un artificioso apparato contabile, volto a giustificare l’operazionedistrattiva mediante la fittizia iscrizione di un credito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nei confronti della Casinò Italia, per l’importo di euro 106.339,96. Talerappresentazione contabile è stata tuttavia integralmente smentita dagliaccertamenti doganali, dai quali è emersa una significativa discrasia tra ladocumentazione rinvenuta presso la sede sociale e quella acquisita in sededoganale, nonché la fittizia qualificazione dell’operazione quale esportazionetemporanea in forma di noleggio, mentre invece i beni in questione non erano piùrientrati nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è derivata ladimostrazione del carattere meramente simulato delle scritture contabili e dellaloro funzione di occultamento dell’intervenuta distrazione patrimoniale, attuatamediante il trasferimento dei beni all’estero in assenza di controprestazione.Tali elementi, valutati unitariamente, hanno consentito di escludere che lacondotta potesse essere ricondotta a ipotesi di colpa o a scelte imprenditorialiconnotate da mera imprudenza, evidenziando invece la natura intrinsecamentefraudolenta dell’operazione, coerente con il paradigma normativo della bancarottafraudolenta per distrazione. Ne consegue che l’elemento soggettivo del reato deveritenersi integrato alla luce della complessiva disamina del fatto, dalla quale sievince la consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta idonea adepauperare la garanzia patrimoniale dei creditori.Quanto alla fattispecie di cui al capo 14), viene ascritto ad [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di averedistratto una somma non inferiore a euro 133.544, destinandola all’acquisto e allagestione della società sportiva AC Ostuni, operazione dissimulata mediante lastipula, nel 2009, di un apparente contratto di sponsorizzazione della localesquadra di calcio, in realtà riconducibile alla medesima sfera di interessi delpredetto e gestita per suo conto da soggetti fiduciari.Secondo la concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, l’operazionesi è in concreto risolta in un negozio di compravendita occultato sotto la veste diun contratto di sponsorizzazione, attraverso il quale la società ha procedutoall’acquisto della AC Ostuni, distraendo risorse per finalità estranee all’oggettosociale e contestualmente dissimulando l’effettiva titolarità dell’acquisizione incapo ad [OSCURATO:PERSONA].Le somme così impiegate risultavano, pertanto, distratte in danno deicreditori, in quanto destinate a finanziare l’acquisto e la gestione della societàsportiva mediante uno schema simulatorio, in cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. figuravaformalmente quale sponsor, mentre nella sostanza venivano convogliate ingentirisorse verso un’iniziativa del tutto estranea alle finalità imprenditoriali, conconseguente depauperamento del patrimonio sociale.In ordine agli indici sintomatici della fraudolenza, rilevanti ai finidell’accertamento dell’elemento soggettivo, i giudici di merito hanno valorizzato,in modo convergente, il carattere simulato dell’intera operazione, idoneo a celareun effettivo contratto di acquisizione di un bene palesemente eccentrico rispettoall’oggetto sociale, tramite il ricorso ad un fittizio accordo di sponsorizzazione, cosìdeterminando un ingiustificato distacco di risorse dal patrimonio della società.Ne consegue che l’operazione in esame è stata correttamente ricondotta alparadigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale, risultando integrato anche ilprofilo dell’elemento soggettivo, in presenza di plurimi e convergenti indicirivelatori della consapevole e volontaria realizzazione di una fraudolenta condottadistrattiva.Ne discende, pertanto, la manifesta infondatezza del motivo, a fronte di unamotivazione dei giudici di merito immune da vizi logici e giuridici, in quanto fondatasu un corretto inquadramento della vicenda fattuale nel paradigma normativo dellabancarotta fraudolenta patrimoniale, con conseguente insussistenza di censureapprezzabili in questa sede di legittimità.2.10. Non supera il vaglio di ammissibilità l’undicesimo motivo, con il qualenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, per erronea qualificazione giuridica del fatto come bancarottafraudolenta documentale in luogo di bancarotta semplice, in riferimento al delittodi cui al capo 22), con conseguente mancata declaratoria di estinzione del reatoper prescrizione.In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’art. 216, comma 1, n. 2,r.d. n. 267 del 1942 configura due distinte ipotesi alternative: la forma c.d.“specifica”, integrata dalla sottrazione, distruzione o falsificazione, totale oparziale, delle scritture contabili, sorretta dal dolo specifico dello scopo diprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare pregiudizio aicreditori, e la forma c.d. “generale”, per la quale è sufficiente il dolo generico,consistente nella volontà di rendere impossibile o estremamente difficoltosa laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 01/12/2017, Autunno,Rv. 269904-01; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, 26324201).In entrambi i casi è necessario escludere la sussistenza di un atteggiamentopsicologico di mera superficialità dell'imprenditore fallito che è proprio dellabancarotta documentale semplice, che può essere caratterizzata dal dolo oindifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta,rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere lescritture (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Demarchi, Rv. 251709-01; Sez. 5, n.38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823-01; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005,dep. 2006, Dalceggio, Rv. 233997 - 01).Tanto premesso, deve in primo luogo rilevarsi che la censura con la quale sideduce l’omessa considerazione, da parte della sentenza impugnata, del datofattuale rappresentato dal sequestro della documentazione contabile ad operadella Guardia di finanza in data 15 dicembre 2010, non si confronta con lamotivazione della sentenza di appello, con la quale è stato espressamente chiaritocome proprio all’esito della verifica fiscale fosse emersa la situazione contabiledella società, dalla quale ha tratto origine l’imputazione per bancarotta fraudolentadocumentale.Ne consegue che la doglianza si risolve in una critica meramente assertiva,priva di effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e,pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità.Quanto al profilo dell’elemento soggettivo, i giudici di merito hannoconcordemente ritenuto la sussistenza del dolo specifico, desumendolo dallacomplessiva condotta dell’imputato, ritenuta espressiva di una volontaria econsapevole finalizzazione all’impedimento della ricostruzione della situazioneeconomico-patrimoniale della società, al fine di conseguire un’indebita utilità indanno dei creditori.A tal fine sono stati valorizzati plurimi e convergenti elementi di fatto,emergenti sia dalle deposizioni testimoniali sia dal contenuto delle conversazioniintercettate, idonei a dimostrare una condotta consapevole e preordinata non soloa rendere impossibile la ricostruzione della contabilità, ma anche a ostacolarel’accertamento delle condotte distrattive, allo scopo di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto ovvero di arrecare pregiudizio ai creditori.La motivazione si presenta, pertanto, sorretta da coerenza logica ecompletezza argomentativa, risultando conforme ai principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, con conseguente manifesta infondatezza del motivodi ricorso sul punto.2.11. È inammissibile il dodicesimo motivo di ricorso, nell’interesse di AlbinoPrudentino, con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato per ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo 10).Le censure prospettate si risolvono, invero, nella sollecitazione di unarivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita insede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 –01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559 - 01; Sez. 6, n. 47204del 7/10/2015, Musso, Rv. 26548-01).Ed infatti, è stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non puòsovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv.238215-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01), restandoesclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diversogiudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del11/1/2007, Messina, Rv. 235716-01).Nel caso in esame, secondo la ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici diprimo e secondo grado, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di acquistare da BenedettoPrudentino un immobile sito in Ostuni per il prezzo di euro 205.000, stipulava unmutuo ipotecario dell’importo complessivo di euro 400.000 con la Banca PopolareValle d’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Di tale somma, euro 205.000 venivano destinati alpagamento, con carattere preferenziale, del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA].,mentre la residua provvista di euro 145.000 non veniva rinvenuta, risultandopertanto oggetto di condotta distrattiva in pregiudizio dei creditori.La Corte di appello, nel disattendere l’analogo motivo di gravame, haevidenziato in modo logico come, sulla base della documentazione acquisita, dellerisultanze testimoniali e del contenuto delle intercettazioni, l’operazione risultassein realtà preordinata all’ottenimento del finanziamento ipotecario, da utilizzare inparte per il soddisfacimento preferenziale del creditore [OSCURATO:SOCIETA]. e, per larestante parte, per finalità estranee all’attività d’impresa e connotate da caratteredistrattivo. In tale prospettiva, è stato altresì rilevato che l’importo di euro 145.000non era stato rinvenuto nel patrimonio sociale e che l’immobile acquistato -consistente in una villa sita in [OSCURATO:PERSONA] - era nella disponibilità di AlbinoPrudentino.Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la tesidifensiva, riproposta in questa sede in modo del tutto generico ed assertivo,secondo cui l’operazione avrebbe avuto una valenza economicamente vantaggiosaper la società, escludendo al contempo che la stessa potesse essere qualificatacome una scelta gestoria imprudente o inadeguata riconducibile all’ambitoapplicativo della bancarotta semplice.Con tale motivazione della sentenza impugnata, logica, coerente eadeguatamente argomentata, il ricorrente non si confronta, limitandosi aprospettare una diversa lettura delle risultanze fattuali, inammissibile in sede dilegittimità in quanto diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.2.12. È inammissibile il tredicesimo motivo, proposto nell’interesse diMarina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono la violazionedi legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanzeDeve rilevarsi che il motivo risultava già inammissibile in sede di appello, inquanto formulato in termini del tutto generici e meramente assertivi, limitandosia prospettare, in modo apodittico, la pretesa carenza motivazionale del diniego,senza alcuna specifica indicazione degli elementi di fatto idonei a giustificare unadiversa valutazione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., né un effettivo confrontocon l’apparato argomentativo della decisione impugnata.Trova pertanto applicazione il consolidato principio secondo il quale lainammissibilità del motivo d'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondogrado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state ledeterminazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale,devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, aisensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; Sez. 2, n. 40816 del10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359-01).3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con un unico motivo si deducono la violazione di legge e il vizio dimotivazione, censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte diappello, pur avendo proceduto a una ricostruzione unitaria della vicendastorico‑fattuale e avendo escluso la responsabilità per i reati di cui ai capi 14) e16), ha nondimeno lasciato ferma la declaratoria di estinzione per prescrizione deldelitto di cui al capo 15), omettendo qualsiasi verifica in ordine alla persistentesussistenza della responsabilità penale dell’imputato alla luce delle medesimeargomentazioni assolutorie.La vicenda, già esaminata nell’ambito del decimo motivo di ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], attiene all’acquisizione della società sportivaAC Ostuni, realizzata attraverso uno schema negoziale meramente simulato,consistente nella stipula di un apparente contratto di sponsorizzazione, in realtàfunzionale a dissimulare un’operazione di compravendita riconducibile alla sfera diinteressi del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e attuata mediante l’interposizione disoggetti fiduciari. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito,l’operazione si è concretamente tradotta in una distrazione di risorse sociali,destinate a finalità estranee all’oggetto dell’impresa, con contestuale occultamentodella reale titolarità dell’iniziativa economica.In tale contesto, a [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati, oltre alconcorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 14), ilconcorso nel delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 15), aventead oggetto la medesima AC Ostuni — formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], secondo l’ipotesi accusatoria, gestita per conto di [OSCURATO:PERSONA] — nonchéil delitto di riciclaggio ex art. 648‑bis cod. pen. come riqualificato dal giudice diprimo grado (capo 16), in relazione al riciclaggio delle somme di provenienzadelittuosa.La Corte di appello ha pronunciato sentenza assolutoria in ordine ai delittidi cui ai capi 14) e 16), valorizzando, con motivazione logica e coerente, la totaleestraneità dell’imputato alla vicenda, sul rilievo che i fatti risalivano all’anno 2009,mentre il suo inserimento nella compagine societaria era avvenuto solo a partiredalla metà del 2010, con funzioni meramente tecniche e prive di incidenza sullagestione economico‑finanziaria, in assenza di qualsivoglia elemento probatorioidoneo a dimostrare un suo coinvolgimento nelle decisioni relative all’utilizzo dellerisorse della società.A fronte di tale percorso argomentativo, e nonostante uno specifico motivodi appello volto a ottenere una pronuncia assolutoria nel merito anche in relazioneal capo 15), già dichiarato estinto per prescrizione dal giudice di primo grado, laCorte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul punto, incorrendo in un evidentevizio di motivazione.Ed invero, l’assoluzione dell’imputato per i capi 14) e 16), fondatasull’accertata assenza di qualsiasi ruolo nella gestione della AC Ostuni all’epoca deifatti e sulla mancanza di elementi dimostrativi di un suo coinvolgimentonell’utilizzo delle somme distratte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., imponeva unanecessaria rivalutazione anche della posizione relativa al capo 15), in base alprincipio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nonpreclude l’obbligo del giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per unapronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.quando, come nel caso in esame, le circostanze idonee ad escludere lacommissione del fatto da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo noncontestabile (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01).L’omessa valutazione di tale profilo, fatto oggetto di uno specifico motivo diappello, determina, pertanto, un vizio della motivazione, per difetto di completezzae coerenza logica del percorso argomentativo, che impone l’annullamento dellasentenza impugnata senza rinvio, emergendo dagli atti che l’imputato non hacommesso il fatto.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il primo motivo, con il quale si deducono vizi di motivazione e violazionedi legge n relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo16), è infondato.La vicenda, già sopra descritta, attiene all’acquisizione della società sportivaAC Ostuni, realizzata attraverso uno schema negoziale meramente simulato,consistente nella stipula di un apparente contratto di sponsorizzazione, in realtàfunzionale a dissimulare un’operazione di compravendita riconducibile alla sfera diinteressi del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e attuata mediante l’interposizione disoggetti fiduciari. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito,l’operazione si è concretamente tradotta in una distrazione di risorse sociali,destinate a finalità estranee all’oggetto dell’impresa, con contestuale occultamentodella reale titolarità dell’iniziativa economica.In tale contesto, a [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati, quale direttoregenerale di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre al concorso nel delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 14), il concorso nel delitto ditrasferimento fraudolento di valori di cui al capo 15), avente ad oggetto lamedesima AC Ostuni - formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] ma, secondol’ipotesi accusatoria, gestita per conto di [OSCURATO:PERSONA] - nonché il delitto diconcorso nel riciclaggio delle provviste di provenienza delittuosa ex art. 648‑biscod. pen. (capo 16) come riqualificato dal giudice di primo grado.Per il delitto di cui al capo 15, era intervenuta declaratoria di estinzione perprescrizione con la sentenza di primo grado, mentre per il delitto di cui al capo 14la declaratoria di estinzione per prescrizione era stata pronunciata con la sentenzadella Corte di appello, che confermava il giudizio di responsabilità per il delitto dicui al capo 16.[OSCURATO:PERSONA] veniva, inoltre, assolto dai delitti di cui ai capi 1 e 2, relativirispettivamente al trasferimento fraudolento di valori riguardante la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e al delitto di reimpiego nell'attività economica dell'anzidetta societàdelle provviste di provenienza delittuosa.Tanto premesso, la Corte di appello, nel rispondere alla censura di analogotenore a quella prospettata in questa sede, chiariva che le condotte di cui al capo2 riguardavano somme diverse da quelle oggetto della condotta distrattivadescritta al capo 14, e si collocavano in un ambito temporale del tutto diverso, nelquale l’imputato era già fuoriuscito definitivamente dalla società, evidenziando chealcuna connessione vi fosse tra tale addebito e le contestazioni di cui ai capi 1) e2), per le quali era intervenuta sentenza assolutoria, e quelle di cui ai capi 14) e15), per le quali era invece intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione,confermando pertanto il giudizio di responsabilità per il delitto di riciclaggio di cuial capo 16.Inoltre, la finalità di occultamento della provenienza illecita della somma inquestione era desunta dalla circostanza decisiva che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.rappresentava lo schermo con soci amministratori fittizi che impedivano dieffettuare un collegamento diretto tra [OSCURATO:PERSONA] e la AC Ostuni e, dunque,di individuare la provenienza delittuosa delle somme medesime.La motivazione della Corte di appello sul punto appare del tutto logica edesplicativa dei motivi di infondatezza del motivo di gravame, le cui argomentazionisono sostanzialmente riproposte in questa sede e devono dunque essere rigettate.La pronuncia di rigetto, come già sopra osservato, non esclude l'instaurarsi diun valido rapporto di impugnazione, con la conseguenza che deve essere rilevatadi ufficio la causa estintiva del reato per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del22/03/2005, Bracale, cit.; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, cit.).Il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo 16, riqualificato nellafattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen. dal giudice di primo grado, deve esserecosì calcolato: anni dodici quale termine base +un quarto ex art. 161 cod. pen.anni quindici, ai quali devono aggiungersi 229 giorni di sospensione del termine,come emerge dalla sentenza della Corte di appello.Per individuare il giorno a partire dal quale computare il termine diprescrizione, si deve tenere conto che il delitto è contestato come commesso «nelcorso del 2009 e 2010».Come già sopra osservato, in tema di prescrizione, l'onere di provare conprecisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa,con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione,il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputatoe il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del13/05/2021, P., cit.; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, cit.; Sez. 3, n. 8283 del03/12/2009, dep. 2020, cit.; Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, cit.).Ne consegue che, dovendosi individuare la decorrenza del termine in modopiù favorevole all'imputato, lo stesso deve essere fatto decorrere dal 1 gennaio2010 e risulta, pertanto, interamente decorso in data 18 agosto 2025.4.2. È conseguentemente assorbito il secondo motivo di ricorso, volto acensurare la omessa motivazione e la violazione di legge quanto al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.5. Per le considerazioni esposte, alle quali nulla aggiungono le argomentazionicontenute nella memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] datata 16 maggio2026, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti diMarina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eApollonia [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati loro rispettivamente ascritti aicapi 2 e 4 in quanto estinti per prescrizione.A tale pronuncia di annullamento consegue il rinvio ad altra sezione dellaCorte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena per le restantiimputazioni. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiaratiinammissibili nel resto.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti diAlbino [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo 1, in quanto estinto perprescrizione. Ne consegue il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecceper la rideterminazione della pena. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato nelresto.Alle considerazioni sopra esposte consegue, inoltre, l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il 2dicembre 1973, limitatamente al reato di cui al capo 15 per non aver commesso ilfatto.Consegue, inoltre, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo 16, perchéestinto per prescrizione e il rigetto nel resto del ricorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ApolloniaGrazia limitatamente ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2 e 4 in quantoestinti per prescrizione. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e rinvia ad altrasezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo 1 in quanto estinto per prescrizione. Rigettanel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per larideterminazione della pena.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PrudentinoBenedetto n. 2/12/1973 limitatamente al reato di cui al capo 15 per non avercommesso il fatto.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo 16 perché estinto per prescrizione. Rigettanel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]