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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 31293/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8289/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], Numero registro generale 8289/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 31293/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Nonché sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.224/2025 depositata il 20/02/2025. letta le reciproche rinunce al ricorso principale e ai ricorsi incidentali, tali da escludere che si debba pronunciare sulle spese; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; rilevato che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla rinuncia e ha poi chiesto che il ricorrente sia condannato alle spese in suo favore; rilevato che l’effetto dell’adesione al ricorso, in base all’art. 391 cpc, è che non è pronunciata la condanna della parte che ha dato causa al giudizio alle spese, sicché tale effetto giuridico preclude la possibilità per il giudice di pronunciare la condanna; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 8289/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 31293/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Così deciso in Roma, il 29/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8289/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 31293/2025 Data pubblicazione 01/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8289/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], Numero registro generale 8289/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 31293/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Nonché sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.224/2025 depositata il 20/02/2025. letta le reciproche rinunce al ricorso principale e ai ricorsi incidentali, tali da escludere che si debba pronunciare sulle spese; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; rilevato che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla rinuncia e ha poi chiesto che il ricorrente sia condannato alle spese in suo favore; rilevato che l’effetto dell’adesione al ricorso, in base all’art. 391 cpc, è che non è pronunciata la condanna della parte che ha dato causa al giudizio alle spese, sicché tale effetto giuridico preclude la possibilità per il giudice di pronunciare la condanna; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 8289/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 31293/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Così deciso in Roma, il 29/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8289/2025 Numero sezionale 855/2025 Numero di raccolta generale 31293/2025 Data pubblicazione 01/12/2025
Decreto Cassazione n. 31293/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris