CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37919/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l'appello, per mancanza di specificità dei motivi di appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del Tribunale di Agrigento del 6 novembre 2017, che la aveva condannata alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione per i reati, unificati con la continuazione, di cui agli art. 5 (anno di imposta 2011), e 10 (accertato il 13 giugno 2014) d. Igs. 74 del 2000. 2. L'imputata ha proposto ricorso in cassazione con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e mancanza di motivazione relativamente alla deduzione (in sede di richiesta della Guardia di Finanza) della ricorrente della presenza delle scritture contabili presso il commercialista; mancanza di motivazione sulla ritenuta inutilizzabilità del processo verbale in violazione dell'ad 12, comma 7, legge n. 212/2000. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza e in subordine la dichiarazione di prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; peraltro è articolato in fatto. Sulla inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come l'appellante si è limitata, genericamente, a sostenere la mancanza di motivazione della sentenza, senza confrontarsi con le motivazioni della stessa, limitandosi ad asserire che non è stata raggiunta la prova della colpevolezza, senza addurre alcuna plausibile argomentazione a sostegno. La sentenza di primo grado, invece, ha specificato che la ricorrente non aveva presentato la dichiarazione per l'anno 2102 e non aveva esibito le scritture contabili (fatture - intermedie, dalla 19 alla 137 per l'anno 2012 -) peraltro non rinvenute neanche presso il commercialista, scritture distrutte od occultate allo specifico fine dell'evasione, nell'impossibilità di ricostruire il reddito. Sulla inutilizzabilità del PVC la Corte di appello evidenziava l'utilizzazione, quali prove valide, sia della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] sia dei calcoli contenuti nel processo verbale; calcoli peraltro non contestati. Conseguentemente, la sentenza ha dato adeguata risposta a tutte le argomentazioni dell'appellante. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201; vedi anche Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017 - dep. 03/08/2017, Criscuolo, Rv. 27079901). Nel ricorso per cassazione genericamente, ed in fatto, si contesta la dichiarazione di inammissibilità, senza motivi specifici di legittimità; molto genericamente si reiterano i motivi dell'appello senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata. 4. L'inammissibilità del ricorso in appello e di quello per cassazione, esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (per l'appello vedi Sez. 3, n. 52145 del 20/11/2018, Troncia, Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014 - dep. 17/10/2014, Fonti, Rv. 26097601, e Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000 - dep. 28/02/2000, Levatino, Rv. 21541901). Per il ricorso per cassazione: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell