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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 42398/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Roma; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 ottobre 1955; inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 30 novembre 2022, del Giudice di Pace di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata il 16 giugno 2023, nell'interesse dell'imputato, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3° novembre 2022, il Giudice di Pace di Roma ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al 2° comma dell'art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello deducendo la radicale mancanza di motivazione nella parte in cui la sentenza non spiegherebbe la diversa valutazione anche di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e di quelle rese dal teste Renzetti, ritenute attendibili e prova del fatto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e non di quello commesso ai danni dello Scermino.

Il ricorso è fondato.

Com'è noto, la motivazione è apparente (e, pertanto, inesistente) quando le argomentazioni offerte sono di puro genere, del tutto avulse dalle risultanze processuali o prive di efficacia dimostrativa rispetto all'accertamento richiesto (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma non solo non esplicita le ragioni per le quali le valutazioni offerte per il fatto commesso ai danni della Corda (per il quale è intervenuta condanna) differiscano rispetto a quello commesso ai danni dello Scermino (per il quale è intervenuta assoluzione), ma ha fornito, complessivamente, una motivazione radicalmente incomprensibile, anche sintatticamente.

E tanto equivale ad una altrettanto radicale mancanza di motivazione.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica.

Così deciso il 14 settembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Roma; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 ottobre 1955; inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 30 novembre 2022, del Giudice di Pace di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata il 16 giugno 2023, nell'interesse dell'imputato, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3° novembre 2022, il Giudice di Pace di Roma ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al 2° comma dell'art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello deducendo la radicale mancanza di motivazione nella parte in cui la sentenza non spiegherebbe la diversa valutazione anche di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e di quelle rese dal teste Renzetti, ritenute attendibili e prova del fatto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e non di quello commesso ai danni dello Scermino. Il ricorso è fondato. Com'è noto, la motivazione è apparente (e, pertanto, inesistente) quando le argomentazioni offerte sono di puro genere, del tutto avulse dalle risultanze processuali o prive di efficacia dimostrativa rispetto all'accertamento richiesto (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma non solo non esplicita le ragioni per le quali le valutazioni offerte per il fatto commesso ai danni della Corda (per il quale è intervenuta condanna) differiscano rispetto a quello commesso ai danni dello Scermino (per il quale è intervenuta assoluzione), ma ha fornito, complessivamente, una motivazione radicalmente incomprensibile, anche sintatticamente. E tanto equivale ad una altrettanto radicale mancanza di motivazione. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica. Così deciso il 14 settembre 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 42398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris