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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17755/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 29 ottobre 2020 (dep. il 3 dicembre 2020) la Corte d'appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto da Paolo MAZZOCCHETTI e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 19 Febbraio 2019, che aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato - amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. - per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ha assolto il MAZZOCCHETTI limitatamente alla contestata distrazione di beni mobili aziendali, ha riqualificato la residua condotta come bancarotta preferenziale e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena detentiva in mesi otto di reclusione, ha ridotto ad anno uno la durata delle pene accessorie fallimentari, eliminato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e concesso all'imputato la sospensione condizionale e la non menzione della condanna nel certificato dal casellario giudiziale.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha dedotto, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., denunciando la genericità della contestazione del fatto per cui il ricorrente ha riportato condanna.

2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 216 legge fall., deducendo la legittimità dei pagamenti in relazione ai quali è stata ritenuta la bancarotta preferenziale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge processuale, segnatamente dell'art. 429 cod. proc. pen., allegando la genericità della contestazione della condotta per cui il ricorrente ha riportato condanna, in particolare perché i rimborsi ai soci (per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile di bancarotta preferenziale) sarebbero stati specificati solo nella perizia redatta dal consulente del Pubblico ministero, non presente nel fascicolo per il dibattimento.

1.1. La censura è manifestamente infondata.

Questa Corte ha già chiarito che «non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi» (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01).

Nel caso in esame: - in relazione alla condotta per cui l'imputato ha riportato condanna (contestata sub specie della bancarotta fraudolenta per distrazione e poi qualificata dalla Corte di appello come bancarotta preferenziale), l'imputazione ha indicato l'ammontare della somma de qua (euro 154.066,37) nonché le modalità mediante le quali essa ha fatto uscita dalle disponibilità della società fallita e il relativo arco temporale («mediante rimborsi ai soci negli anni dal 2011 al 2014»; - peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che i soci della società fallita fossero soltanto due, ossia l'imputato, che ne era amministratore (con una partecipazione del 5%) e [OSCURATO:PERSONA] MASINI (con una partecipazione del 95%), e che nell'interesse dell'imputato sono state articolate difese sul punto, sia in ordine alla legittimità dei rimborsi, segnatamente, argomentando sulle condizioni economiche della società nel momento in cui sono state eseguite le erogazioni e sull'ammontare nel tempo dei crediti della MASINI verso la stessa fallita, e pure alla luce di quanto rassegnato dal consulente del pubblico ministero (la cui relazione risulta per vero acquisita agli atti del giudizio; cfr. la sentenza impugnata), e negando quantomeno la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dell'elemento soggettivo (cfr. la sentenza primo grado, che dà conto di quanto rassegnato dal consulente della difesa sul punto; e latto di appello, che rimanda alla memoria difensiva già presentata, nella quale si era evidenziato come le rimesse della socia verso la fallita dall'inizio dell'anno 2013 siano state superiori ai prelievi da lei effettuati).

Ne deriva che non può ravvisarsi la denunciata genericità della contestazione.

2. Con il secondo motivo si è rappresentato che: - la bancarotta preferenziale presuppone lo stato di dissesto o almeno la consapevolezza di esso da parte dell'amministratore; - nella specie, risulterebbe che: • la società presentava un «rapporto corrente di liquidità pari a 3,42 per il 2011 e del 3,58 per il 2012» (come rilevato dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], e non contestato dal consulente del pubblico ministero); • le quote sociali dal 2014 sono state amministrate «dal commissario Dr.

MANCINELLI che ha sempre verificato e vagliato ogni operazione contabile e amministrativa della società»; • i rimborsi dei finanziamenti dei soci erano consentiti e non si ponevano in contrasto con l'art. 2467 cod. civ.; • e la socia [OSCURATO:PERSONA] MASINI all'inizio del 2013 risultava creditrice della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 301.136,36, mentre alla data del fallimento il suo credito era di euro 30.643,16 (come emerso sia dalle relazioni dei consulenti di parte che dalle deposizioni dei medesimi consulenti e del curatore del fallimento); quindi a tale data era superiore l'importo delle rimesse che ella aveva effettuato in favore della società rispetto ai suoi prelievi; - e in assenza di pregiudizio patrimoniale non poteva ravvisarsi la bancarotta preferenziale.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché generico e versato in fatto.La sentenza impugnata ha rilevato che le restituzioni in discorso avevano a oggetto finanziamenti dei soci non in conto capitale, ragion per cui, alla luce dell'entità di essi, della loro epoca rispetto alla situazione economico-finanziaria dell'ente e della loro finalizzazione ad avvantaggiare i soci in pregiudizio degli altri creditori, ha ravvisato nella specie una bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 - 01).

Rispetto a tale iter l'impugnazione ha svolto allegazioni prive di specificità, reiterando quanto già dedotto con il gravame senza denunciare con la necessaria puntualità un travisamento della prova, sia nella parte in cui ha fatto riferimento all'indice di liquidità della fallita nei soli anni 2011 e 2012, rispetto al più ampio periodo delle erogazioni in discorso, sia mediante un rimando parimenti generico alle relazioni di consulenza e alle deposizioni in atti, finendo col prospettare pure irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di merito degli elementi di fatto indicati (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] olini Stefary O CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 ottobre 2020 (dep. il 3 dicembre 2020) la Corte d'appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto da Paolo MAZZOCCHETTI e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 19 Febbraio 2019, che aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato - amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. - per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ha assolto il MAZZOCCHETTI limitatamente alla contestata distrazione di beni mobili aziendali, ha riqualificato la residua condotta come bancarotta preferenziale e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena detentiva in mesi otto di reclusione, ha ridotto ad anno uno la durata delle pene accessorie fallimentari, eliminato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e concesso all'imputato la sospensione condizionale e la non menzione della condanna nel certificato dal casellario giudiziale. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., denunciando la genericità della contestazione del fatto per cui il ricorrente ha riportato condanna. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 216 legge fall., deducendo la legittimità dei pagamenti in relazione ai quali è stata ritenuta la bancarotta preferenziale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge processuale, segnatamente dell'art. 429 cod. proc. pen., allegando la genericità della contestazione della condotta per cui il ricorrente ha riportato condanna, in particolare perché i rimborsi ai soci (per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile di bancarotta preferenziale) sarebbero stati specificati solo nella perizia redatta dal consulente del Pubblico ministero, non presente nel fascicolo per il dibattimento. 1.1. La censura è manifestamente infondata. Questa Corte ha già chiarito che «non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi» (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01). Nel caso in esame: - in relazione alla condotta per cui l'imputato ha riportato condanna (contestata sub specie della bancarotta fraudolenta per distrazione e poi qualificata dalla Corte di appello come bancarotta preferenziale), l'imputazione ha indicato l'ammontare della somma de qua (euro 154.066,37) nonché le modalità mediante le quali essa ha fatto uscita dalle disponibilità della società fallita e il relativo arco temporale («mediante rimborsi ai soci negli anni dal 2011 al 2014»; - peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che i soci della società fallita fossero soltanto due, ossia l'imputato, che ne era amministratore (con una partecipazione del 5%) e [OSCURATO:PERSONA] MASINI (con una partecipazione del 95%), e che nell'interesse dell'imputato sono state articolate difese sul punto, sia in ordine alla legittimità dei rimborsi, segnatamente, argomentando sulle condizioni economiche della società nel momento in cui sono state eseguite le erogazioni e sull'ammontare nel tempo dei crediti della MASINI verso la stessa fallita, e pure alla luce di quanto rassegnato dal consulente del pubblico ministero (la cui relazione risulta per vero acquisita agli atti del giudizio; cfr. la sentenza impugnata), e negando quantomeno la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dell'elemento soggettivo (cfr. la sentenza primo grado, che dà conto di quanto rassegnato dal consulente della difesa sul punto; e latto di appello, che rimanda alla memoria difensiva già presentata, nella quale si era evidenziato come le rimesse della socia verso la fallita dall'inizio dell'anno 2013 siano state superiori ai prelievi da lei effettuati). Ne deriva che non può ravvisarsi la denunciata genericità della contestazione. 2. Con il secondo motivo si è rappresentato che: - la bancarotta preferenziale presuppone lo stato di dissesto o almeno la consapevolezza di esso da parte dell'amministratore; - nella specie, risulterebbe che: • la società presentava un «rapporto corrente di liquidità pari a 3,42 per il 2011 e del 3,58 per il 2012» (come rilevato dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], e non contestato dal consulente del pubblico ministero); • le quote sociali dal 2014 sono state amministrate «dal commissario Dr. MANCINELLI che ha sempre verificato e vagliato ogni operazione contabile e amministrativa della società»; • i rimborsi dei finanziamenti dei soci erano consentiti e non si ponevano in contrasto con l'art. 2467 cod. civ.; • e la socia [OSCURATO:PERSONA] MASINI all'inizio del 2013 risultava creditrice della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 301.136,36, mentre alla data del fallimento il suo credito era di euro 30.643,16 (come emerso sia dalle relazioni dei consulenti di parte che dalle deposizioni dei medesimi consulenti e del curatore del fallimento); quindi a tale data era superiore l'importo delle rimesse che ella aveva effettuato in favore della società rispetto ai suoi prelievi; - e in assenza di pregiudizio patrimoniale non poteva ravvisarsi la bancarotta preferenziale. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché generico e versato in fatto.La sentenza impugnata ha rilevato che le restituzioni in discorso avevano a oggetto finanziamenti dei soci non in conto capitale, ragion per cui, alla luce dell'entità di essi, della loro epoca rispetto alla situazione economico-finanziaria dell'ente e della loro finalizzazione ad avvantaggiare i soci in pregiudizio degli altri creditori, ha ravvisato nella specie una bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 - 01). Rispetto a tale iter l'impugnazione ha svolto allegazioni prive di specificità, reiterando quanto già dedotto con il gravame senza denunciare con la necessaria puntualità un travisamento della prova, sia nella parte in cui ha fatto riferimento all'indice di liquidità della fallita nei soli anni 2011 e 2012, rispetto al più ampio periodo delle erogazioni in discorso, sia mediante un rimando parimenti generico alle relazioni di consulenza e alle deposizioni in atti, finendo col prospettare pure irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di merito degli elementi di fatto indicati (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] olini Stefary O CORTE
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